Confesercenti: questa delega fiscale non serve al Paese

“Il ddl delega per la “revisione” del sistema fiscale non corrisponde alla riforma di cui ha oggi bisogno il Paese; lo dice la stessa intestazione, lo confermano i contenuti del provvedimento, che suonano sempre la solita solfa dell’aumento di gettito.

Dietro il messaggio di un fisco più equo e più favorevole alla crescita si nascondono misure che rischiano di far piombare sugli italiani ulteriori aumenti di tasse. E’ quanto avverrebbe a seguito dell’annunciata “revisione” del catasto fabbricati, i cui effetti si aggiungeranno al salasso operato con l’introduzione dell’IMU e con la “revisione” dei regimi speciali IVA e delle altre imposte indirette (bollo, catastali, ipotecarie), che finiranno per dilatare gli aumenti della tassazione oltre ogni limite sostenibile. E’ quanto avverrebbe anche per effetto dell’introduzione di nuove imposte ambientali che, dietro l’annunciata finalità di tutela dell’ambiente, nascondono meno nobili obiettivi di aumento del gettito fiscale.

Intenti confermati anche dalla prospettata unificazione del regime fiscale riguardante ogni impresa e ogni forma di lavoro autonomo che, ignorando specificità dimensionali e settoriali, finirebbe inevitabilmente per scaricare maggiori oneri a carico delle PMI, sia in termini di maggiori imposte, sia in termini di complessità degli adempimenti fiscali. La stessa decisione di introdurre il forfait appare come un correttivo insufficiente.

In questo contesto, l’unico elemento che appare positivo è l’introduzione di una distinzione tra la figura dell’imprenditore individuale come persona fisica e la sua azienda, sebbene resti da vedere come tale principio troverà attuazione in modalità concrete.

Manca, invece, una vera riforma del sistema tributario, a partire da ciò che si attendono tutti gli italiani: una decisa e tempestiva riduzione della pressione fiscale (che viaggia, ormai, verso il 46%), attraverso misure in grado di sostenere il reddito e i consumi delle famiglie e, per questa via, di dare una significativa sterzata in direzione della ripresa dell’economia.

Tagli coraggiosi di spesa e riduzione delle imposte restano la via maestra per contrastare la recessione, ma per puntare a questo obiettivo la leva fiscale va trasformata da strumento di oppressione e di crisi in fattore di crescita e di equità sociale, che certo non appaiono mete raggiungibili se si rinuncia, come è avvenuto per il Fondo taglia-tasse, all’unico segnale in questa direzione.

Fonte: confesercenti.it

Partite Iva: le norme mettono a rischio posti di lavoro

Le nuove norme che disciplinano le partita Iva, contenute nella riforma del lavoro che si appresta a iniziare il suo iter parlamentare, mettono a rischio molti posti di lavoro. E’ quanto sottolinea la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, che analizza gli effetti e i profili di criticità del ddl sulla riforma del mercato del lavoro, con la circolare n.6 del 2012. Si tratta di primo un esame tecnico giuridico, disponibile integralmente sul sito consulentidellavoro.it, che interessa soprattutto il lavoro a progetto e il lavoro autonomo.

Nel mirino dei consulenti, i tre requisiti che, secondo le nuove regole, fanno scattare per le partite Iva, il presupposto di lavoro subordinato: monocommittenza, durata della prestazione superiore a 6 mesi in un anno e il fatto che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delel sedi del committente. “Qualora ricorrano -spiega la circolare- anche soltanto due dei tre presupposti indicati, opera dunque la presunzione del regime di parasubordinazione del rapporto”.

La conversione avviene automaticamente, “salvo che sia fornita la prova contraria da parte del committente”. Per i consulenti “la scelta, evidentemente discutibile, conferma l’approccio alla materia che nell’ambito del condivisibile obiettivo di perseguire le violazioni delle tutele in materia di lavoro, ritiene in maniera aprioristica in senso negativo qualsiasi rapporto di lavoro diverso dal ‘tempo pieno e indeterminato'”.

“Il problema è che da un approccio sbagliato, la correzione possa riverlarsi dannosa perlomeno quanto il vizio che si vorrebbe correggere”, aggiungono gli esperti della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro.

E questo potrebbe comportare (come “ipotesi non affatto remota”, spiegano ancora) “l’effetto perverso negativo per l’occupazione, con la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, scaturente dal timore di conversioni forzose e dei costi, ingiustificati quanto una conversione ex lege avulsa dalle modalità di attuazione effettiva del rapporto di lavoro, che ne conseguirebbero”.

Fonte: adnkronos.com

Regime dei minimi: tutte le novità

di Alessia CASIRAGHI

Regime dei minimi dopo la Riforma: tantissime le novità, perché l’accesso è ora limitato ad un numero molto più ristretto di contribuenti, che potranno beneficiare di un’ imposta sostitutiva del 5%.

Il regime dei minimi, introdotto con Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) per snellire il carico tributario dei contribuenti più piccoli, prevedeva l’esenzione del versamento Irpef e relative aliquote regionali e comunali, dell’Iva e dell’Irap e l’applicazione di un’imposta sostitutiva agevolata, inizialmente del 20% e ora passata al 5%, sul reddito calcolato secondo principio di cassa.

I requisiti di accesso generale al regime dei minimi prevedevano:

• Essere titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ed aver conseguito ricavi o compensi, nell’anno solare precedente, non superiori a 30.000 euro
• Non aver effettuato cessioni all’esportazione o operazioni assimilate
• Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, o erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati
• non aver acquistato, nei 3 anni precedenti, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro (inclusi contratti di appalto e di locazione)

Ma quali sono le principali novità di accesso introdotte dalla riforma? Per accedere al nuovo regime dei minimi occorrerà:

• Aver intrapreso intraprendono un’attività d’impresa dopo il 1° gennaio 2008
• La validità di applicazione del regime dei minimi è garantita fino ad un massimo di 5 anni o riguarda unicamente gli under 35
• Non aver esercitato, nei 3 anni precedenti la costituzione dell’azienda, altra attività artistica, professionale o d’impresa
• la nuova attività intrapresa non deve configurarsi come mera prosecuzione di un’attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (fanno eccezione i casi di praticantato obbligatorio), soprattutto non deve prevedere l’utilizzo degli stessi beni usufruiti nell’attività precedente, come pure gli stessi spazi o gli stessi clienti

L’ultimo punto merita un ulteriore approfondimento, in quanto non fa riferimento alcuno al caso di un lavoratore dipendente, che dopo aver appreso un’arte o un mestiere, sceglie di mettersi in proprio esercitando un’attività simile o identica al lavoro svolto in precedenza.

Chi non può usufruire del nuovo regime dei minimi?

  • soggetti non residenti in Italia
  • soggetti che effettuano operazioni di cessione di terreni edificabili, fabbricati o porzioni di esso e mezzi di trasporto nuovi
  • soggetti che esercitano le seguenti attività:
  •  Editoria
  •  Telefonia pubblica
  •  Agenzie di viaggio e turistiche;
  • Agriturismi
  • Intrattenimenti e giochi
  • Agricoltura e attività connesse alla pesca
  • Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta
  • Vendita all’asta o rivendita di beni usati, oggetti d’arte, da collezione e antiquariato.
  • Vendita sali e tabacchi
  •  Commercio di fiammiferi
  • Vendite a domicilio.

Come si accede formalmente al regime dei minimi?

I soggetti che hanno avviato o sono in procinto di avviare un’attività di impresa che rispetta i requisiti sopra citati, dovrà comunicare la propria scelta del regime dei minimi nella dichiarazione di inizio attività tramite il modello AA9.

In attesa dell’approvazione formale dell’accesso al regime dei minimi, i titolari d’azienda potranno utilizzare il modello AA9/8, avendo cura di barrare la casella denominata “Contribuenti minori”, presente nel quadro B. In caso di errore o dimenticanza, sarà rettificare la propria dichiarazione originaria entro e non oltre 30 giorni, direttamente presso l’ufficio di competenza.

In alternativa, i contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito secondo il regime ordinario. In tal caso la scelta dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale Iva, per una durata di 3 anni, ma potrà anche avvenire per comportamento concludente, esercitando il diritto alla detrazione dell’Iva. Trascorsi i 3 anni, il contribuente dovrà rinnovare l’opzione di scelta di anno in anno.