Interventi sul risparmio energetico : Il modello di comunicazione

A partire dal 4 Gennaio 2010, i soggetti potranno presentare all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità telematiche, la comunicazione degli interventi sul risparmio energetico, al fine di poter beneficiare della detrazione Irpef/Ires del 55 per cento.
L’invio della comunicazione prevede l’utilizzo di un software, che sarà reso disponibile a breve sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo di presentazione della comunicazione riguarda le spese sopportate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 Dicembre 2008; quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la presentazione della comunicazione dovrà essere effettuata con riguardo alle spese sostenute negli anni 2009 e 2010.
La comunicazione riguardante le spese sostenute nel 2009, con riguardo a lavori iniziati nel 2009 e che proseguiranno nel 2010, deve essere eseguita entro il 31 Marzo 2010.

Il modello deve essere presentato solamente con riguardo agli interventi i cui lavori proseguiranno oltre il periodo d’imposta 2009; in tal modo, si possono comunicare gli importi delle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti rispetto a quello in cui i lavori vengono terminati, ed i contribuenti possono beneficiare della detrazione già nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di pagamento, senza attendere la fine dei lavori.

A fronte di interventi che interessano più periodi d’imposta, il contribuente deve presentare un modello per ogni periodo d’imposta in cui sono state sostenute spese; il modello non deve essere presentato nel caso in cui i lavoro sono iniziati e conclusi in un solo periodo d’imposta.
Il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui i lavori hanno avuto inizio ed entro 90 giorni dal termine di ogni periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
I contribuenti non devono presentare la comunicazione per il risparmio energetico per i lavori sostenuti nel 2007 e nel 2008.
La compilazione della comunicazione prevede l’inserimento dei seguenti dati:

– l’anno in cui sono sostenute le spese per le quali si vuole beneficiare della detrazione d’imposta del 55 per cento;
– i dati identificativi del dichiarante;
– i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
– la tipologia degli interventi eseguiti riportando le relative spese sostenute nell’anno, che potranno riguardare gli interventi che verranno effettuati in epoca successiva.

Il modello e le specifiche tecniche del file telematico, sono contenuti in due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente del 6 Maggio 2009 e del 21 Dicembre 2009.
In particolar modo, il provvedimento del 6 Maggio 2009 ha stabilito i termini, le modalità ed il contenuto della comunicazione che l’Enea deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati in suo possesso, quali:

– i dati identificativi del soggetto dichiarante;
– i dati identificativi dell’immobile oggetto degli interventi;
– gli interventi eseguiti sull’immobile, suddivisi nelle diverse tipologie possibili;
– la data di inizio lavori;
– la data di fine lavori;
– il risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi;
– il costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali;
– l’importo delle spese per le quali si ha diritto a beneficiare delle detrazione d’imposta;
– il costo delle spese professionali, se previsto;
– i dati identificativi del tecnico abilitato, che ha predisposto l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, se previsto.

L’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate non sostituisce quella da inviare all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Il contribuente, al fine di poter beneficiare della detrazione per il risparmio energetico, non deve eseguire alcun adempimento preventivo, né nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, né nei confronti dell’Asl, salva l’ipotesi in cui tale ultima comunicazione sia prevista dalle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

Tutti gli adempimenti e le comunicazioni devono essere eseguiti in occasione del termine dei lavori.
Fonte: Agenzia delle Entrate

Interventi sul risparmio energetico : I limiti temporali e di detrazione

La persona fisica, non titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, può operare la detrazione con riguardo alle spese per le quali il pagamento viene eseguito entro il 31 Dicembre 2010.

Il soggetto titolare di reddito d’impresa per lavori relativi all’attività commerciale, può beneficiare della detrazione con riguardo alle spese imputabili nei periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 Dicembre 2010; in tale ipotesi conviene quindi richiesto che il pagamento venga eseguito entro il 31 Dicembre 2010.

L’agevolazione viene ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta sul reddito annua del contribuente, come risultante dalla dichiarazione dei redditi; l’eventuale importo che eccede non può essere richiesto a rimborso.
Fonte: Agenzia delle Entrate

Interventi sul risparmio energetico : L’Ambito soggettivo

Possono beneficiare della detrazione sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica tutti i contribuenti, residenti o non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo:

– che possiedono sulla base di un titolo idoneo l’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi per conseguire il risparmio energetico;
– che realizzano redditi d’impresa, vale a dire persone fisiche, società di persone e società di capitali;

L’ambito soggettivo include anche:
– le associazioni tra professionisti;
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
– i condomini nell’ipotesi di esecuzione di interventi sulle parti comuni condominiali;
– il familiare che convive con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, a condizione che abbia sostenuto le spese e che le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Le spese di riqualificazione energetica finanziate dal contribuente mediante contratto di leasing possono essere agevolate; in tal caso la detrazione spetta al contribuente utilizzatore e si determina sul costo sostenuto dalla società di leasing.

Se varia invece la titolarità dell’immobile nel corso del periodo di godimento dell’agevolazione, sulle quote residue si dovrà procedere nel seguente modo:

– nella vendita o donazione il diritto viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario;
– nel caso di morte del titolare, il diritto di trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Fonte: Agenzia delle Entrate

Interventi sul risparmio energetico : La disciplina sul risparmio energetico

La Finanziaria 2007 (articolo 1, comma da 344 a 347 della Legge numero 296 del 27 Dicembre 2006) ha introdotto la possibilità per i contribuenti che sostengono spese per il risparmio energetico, di beneficiare di una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in tre rate annuali di pari importo.
La disciplina inerente al risparmio energetico è stata poi modificata dalla Finanziaria 2008 (Legge numero 244 del 24 Dicembre 2007), apportando le seguenti variazioni:

– le agevolazioni sulle spese sostenute per il risparmio energetico entro il 31 Dicembre 2010 sono state prorogate, alle stesse condizioni;
– i contribuenti non sono più tenuti a presentare la certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari;
– il contribuente può scegliere di ripartire la spesa da un minimo di tre a un massimo di dieci rate di uguale importo;
– l’agevolazione comprende anche le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 Dicembre 2009, sussistendo però un limite di spesa annuo pari ad Euro 2 milioni.

Il Decreto Legge numero 185 del 29 Novembre 2008, convertito con modificazioni con Legge numero 2 del 28 Gennaio 2009, ha previsto precisi limiti quantitativi alle risorse stanziate dallo Stato per la detrazione d’imposta spettante sulle spese riconosciute per tali investimenti; in particolar modo viene previsto che:

– le spese effettuate nell’anno 2008 vengono riconosciute integralmente;
– per quanto concerne le spese effettuate negli anni 2009, 2010 e 2011, il limite massimo di spese stanziato sarà pari:
o ad euro 82,7 milioni per l’anno 2009;
o ad Euro 185,9 milioni per l’anno 2010;
o ad Euro 314,8 milioni per l’anno 2011;
– con riguardo alle spese di riqualificazione energetica sopportate a partire dal 1° Gennaio 2009, la spesa deve essere suddivisa obbligatoriamente in cinque rate di uguale importo.

Le spese detraibili ricomprendono anche quelle relative alle prestazioni professionali e alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.
I contribuenti possono beneficiare della detrazione a condizione che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari o edifici residenziali esistenti, per nulla rilevando la categoria catastale di appartenenza. Quindi, la detrazione non opera nel caso in cui gli interventi vengono eseguiti su immobili in costruzione.

La detrazione può essere fruita anche nel caso in cui il contribuente riceva altre agevolazioni di natura non fiscale, come contributi o finanziamenti. In tali ipotesi, i contributi o incentivi ricevuti per l’effettuazione degli interventi per il risparmio energico per i quali si beneficia della detrazione del 55 per cento, devono poi essere assoggettati a tassazione separata.

Gli adempimenti per il risparmio energetico sono stati ulteriormente semplificati ad opera del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 Agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 224 del 26 Settembre 2009, ed entrato in vigore l’11 Ottobre 2009. Il decreto conferma anche che la detrazione del 55 per cento non può essere cumulata con il premio aggiuntivo stabilito per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti.
Fonte: Agenzia delle Entrate

Il Modello 730/2010: alcune novità e numerose proroghe.

Dallo scorso mese di gennaio, dal sito dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile il nuovo modello 730/2010.

Le novità presenti nel modello sono costituite da:

  1. il bonus mobili per le spese sostenute nel 2009 per arredare immobili ristrutturati;
  2. la possibilità, per gli eredi o per i soggetti che hanno acquistato o ricevuto in donazione immobili oggetto di interventi di risparmio energetico, di rideterminare le rate annuali della detrazione del 55%;
  3. la detrazione per i lavoratori dipendenti del comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
  4. l’imposta sostitutiva del 10% sulle sole somme erogate a titolo di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa per i lavoratori dipendenti del settore privato con determinati requisiti;
  5. la colonna 5 del rigo F1 per riportare l’eccedenza di acconto Irpef versata a novembre e compensata nel modello F24;
  6. le agevolazioni per le popolazioni colpite dal sisma d’Abruzzo del 6 aprile 2009.

Il Mod. 730/2010 potrà essere presentato:

  • al proprio sostituto d’imposta (entro il 30 aprile 2010);
  • ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (entro il 31 maggio 2010).