Saldo IVA, contribuenti alla cassa entro il 16 marzo

Saldo Iva per il 2022, la data prevista è per il prossimo 16 marzo. E’ possibile pagare in unica o in più soluzioni, ecco tutte le caratteristiche.

Saldo Iva, solo se superiore a 10.33 euro

L’Iva, imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di impresa o di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Di solito l’impresa è tenuto ad addebitare l’imposta nei confronti del cliente e a versarla all’Erario. La liquidazione e il versamento dell’Iva è dovuta con cadenza mensile o trimestrale.

Ma adesso mancano pochi giorni per il saldo Iva. Si tratta di una tassa che professionisti autonomi e imprese pagano rispetto ai guadagni che hanno percepito nell’anno precedente. La prossima data per il saldo è prevista per il 16 marzo 2023. Ed il versamento deve essere eseguito solo se l’importo del debito Iva è superiore a 10.33 euro.

Saldo Iva, unica soluzione o rateizzazione?

Il saldo Iva si effettua in unica soluzione entro il 16 marzo 2023. Però è possibile procedere anche alla rateizzazione con una maggiorazione dello 0.33% mensile. Inoltre è possibile fare il versamento entro il 30 giugno 2023, ma in questo caso la maggiorazione è pari allo 0,40% per ogni mese successivo al 16 marzo.

Infine è possibile anche pagare cn un ulteriore differimento del versamento alla data dal 31 luglio 2023 termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n.435/2021 – applicando in tale fattispecie, sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni), gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E/2017).

Come si effettua il pagamento?

Il pagamento del saldo Iva si effettua telematicamente mediante il modello F24. Il contribuente dovrà utilizzare la sezione Erario del modello F24 e il codice tributo “6099”. Inoltre, nel campo “rateazione” dovrà indicare il codice “0101” per il versamento in unica soluzione e nel campo “anno di riferimento” il 2022. Invece se il contribuente sceglie la modalità di pagamento a rate, dovrà utilizzare i seguenti codici:
– il codice “6099” per il saldo Iva annuale, indicando come “anno di riferimento”, il 2022;
– il codice “1668” per la maggiorazione a titolo di interessi dovuti;
– nel campo “rateazione” dovrà indicare il numero delle rate e, precisamente, nei primi due caratteri il valore che identifica la rata che si sta versando e negli ultimi due il numero totale delle rate.

Saldo Iva, termini e rateazione

Una informazione per tutti i ritardatari o i pagatori dell’ultima ora: scade domani, 16 marzo 2016, il termine per versare il saldo Iva relativo al periodo d’imposta 2015. Ricordiamo che sono obbligati al versamento tutti i contribuenti Iva che presentano la propria dichiarazione Iva in forma autonoma.

I contribuenti Iva che presentano la dichiarazione in forma unificata potranno invece scegliere di versare il proprio saldo Iva entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi da UNICO. In questo caso, agli importi rateizzati del saldo Iva sarà applicata la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese (massimo 5) o frazione di mese tra il 16 marzo 2016 e la data di versamento.

Oltre alla tempistica per il saldo Iva, è bene ricordare che è stato rinviato al 2017 l’obbligo di presentare della dichiarazione Iva annuale in forma autonoma entro febbraio. Il termine precedente era il 2016.

Infine, ricordiamo che il 2016, è l’ultimo anno nel quale sarà possibile presentare la dichiarazione Iva in forma unificata con il modello Unico, poiché dal 2017 le regole cambieranno.

Entro il 18 marzo il saldo Iva per chi ricorre alla dichiarazione in forma autonoma

La scadenza per la presentazione del saldo Iva è stata fissata per il prossimo 18 marzo e riguarda, principalmente, chi ha optato per la dichiarazione Iva in forma autonoma.
Infatti, chi ricorre a questa procedura, è chiamato a versare il saldo Iva entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Con riferimento al periodo d’imposta 2012, il saldo dovrà essere versato entro lunedì 18 marzo 2013, in quanto il 16 cade di sabato. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o in forma rateale.

In quest’ultimo caso:

  • la prima rata deve essere versata entro il 18.03.2013;
  • le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese successivo al 18.03.2013, con applicazione degli interessi fissi di rateizzazione nella misura dello 0,33% mensile;
  • il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2013.

Coloro che hanno presentato entro il mese di febbraio 2013 il mod. Iva in forma autonoma, a prescindere dal saldo, sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati Iva relativa al 2012.

Per i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in forma unificata, cioè all’interno di UNICO 2013, la data del 18 marzo 2013 rappresenta solo la prima delle possibili date utili per il versamento del saldo IVA 2012.
Questi soggetti, infatti, possono decidere di versare il saldo anche entro il 17.06.2013 o entro il 17.07.2013.
Il versamento del saldo Iva deve essere comunque maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.03.2013 ed il 17.06.2013 (o 17.07.2013).

Ciò significa che:

  • se si sceglie di pagare il 17.06.2013: l’importo del saldo Iva 2012 dovrà essere maggiorato dell’1,20% (= 0,40% x 3 mesi);
  • se si effettua il pagamento il 17.07.2013: l’importo del saldo Iva 2012 dovrà essere maggiorato dell’1,60% (= 0,40% x 4 mesi).

Il saldo IVA 2012 deve essere versato utilizzando il modello F24 telematico, riportando all’interno della Sezione “Erario”:

  • il codice tributo “6099”;
  • il codice tributo “1668” per gli interessi rateali;
  • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);
  • l’anno di riferimento “2012”;
  • l’importo del saldo IVA dovuto; in merito occorre segnalare che se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 18.03.2013 l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale; se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro;
  • l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.

Se il saldo non viene versato o viene versato in ritardo rispetto alle scadenze previste, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo.
Il contribuente però ha la possibilità di rimediare alla dimenticanza, utilizzando il ravvedimento operoso.

Il mancato versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, per un importo superiore a 50.000 Euro per ciascun periodo d’imposta, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Per la consumazione del reato comunque occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Vera MORETTI

Le “pillole fiscali” della settimana [08-12 marzo 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali”  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (08 – 12 Marzo 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • E’ stato approvato un nuovo modello della cartella di pagamento che recepisce le modifiche apportate con l’art.32bis del Decreto Legge 185/2008 che assegna all’Agenzia dell’Entate il compito di iscrivere a ruolo le somme dovute a titolo di contribuenti e premi, con relativi interessi e sanzioni per ritardo od omesso versamento. Tali somme, verranno in seguito corrisposte all’Inps attraverso Equitalia Spa.

 

  • Ai fini della detrazione Iva per spese alberghiere e di ristorazione, non è valida una semplice ricevuta. Se vuoi portare in detrazioni queste spese, ricordati di richiedere sempre una fattura.

 

  • Puoi scegliere liberamente in quante rate rateizzare il saldo iva. L’unica condizione è che il pagmento del saldo avvenga entro novembre 2010.

 

  • Gli F24 presentati tramite home banking, Cbi e gli altri servizi telematici offerti dagli istituti bancari e dalle poste, se utilizzano, per importi superiori a 10mila Euro, il credito Iva 2009 per pagare in compensazione debiti tributari o contributivi, diversi da Iva, verranno scartati; in tali ipotesi, lo scarto verrà effettuato direttamente dalla banca o dalle poste.

 

  • Il Parlamento Europeo ha approvato una proposta di revisione della Direttiva sulle norme contabili, al fine di esonerare le micro imprese dall’obbligo della tenuta della contabilità. La finalità è quella di ridurre gli oneri amministrativi che colpiscono tutte le imprese, senza distinguere tra grandi, medie e piccole realtà. A parere del Parlamento, la definizione di una comunicazione minima a cui assoggettare le micro imprese spetta ai singoli Stati comunitari.