Iniziano i rimborsi dell’Irpef comunale

 Il decreto del 26 aprile 2013, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 183 del 6 agosto 2013, dà il via libera ai rimborsi con l’addizionale comunale Irpef  anche se versata più di dieci anni fa.

A partire dalle dichiarazioni presentate nel 1999, l’amministrazione finanziaria dovrebbe procedere, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta .  Il succitato decreto si è reso necessario perché, a decorrere dal 2007, il versamento dell’addizionale viene effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.

Il rimborso chiesto in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere fatto dall’agenzia delle Entrate, considerato che gli esiti di liquidazione delle dichiarazioni, sono in suo possesso. All’articolo 4 del decreto è sancito che l’Agenzia ogni sei mesi invia ai comuni tutti i dati che riguardano la liquidazione dei rimborsi che è prevista entro i sei mesi successivi.

L’articolo 5 invece sancisce che che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, cioè entro il 5 ottobre 2013, i comuni trasmettono alle Entrate le istanze già presentate ai propri uffici, indicando gli estremi del pagamento nei casi in cui questo sia stato eseguito e dandone comunicazione al contribuente.

Entro il medesimo termine poi l’agenzia deve trasmette ai comuni i dati delle liquidazioni dei rimborsi in via di erogazione. Viene sancito inoltre che qualora ci siano somme erroneamente rimborsate sarà la stessa Agenzia delle Entrate a provvedere al recupero di quanto erogato.

 

Dichiarazioni dei redditi mutuo prima casa

Per il mutuo solo sulla prima casa, i contribuenti che devono redigere la prossima dichiarazione dei redditi possono richiedere la detrazione degli interessi passivi nella misura del 19% e su un massimale di 4mila euro.

Il Portale Idealista.it ha fatto emergere una realtà importante per chi si appresta alla detrazione del mutuo nella Dichiarazione dei Redditi, ovvero, che il tetto della detrazione Irpef sui mutui (che è appunto di 4mila euro) è rimasto fermo a un importo decisamente basso rispetto al totale che una famiglia deve pagare per l’acquisto della casa e  per il suo finanziamento immobiliare.

Detrazioni basse quindi, ma comunque benefici per il mutuo, che si possono applicare nei casi di

– interessi derivati da un tipico contratto di mutuo

– interessi derivati dagli oneri accessori

– interessi derivati da somme pagate alle cooperative o all’impresa costruttrice

– in caso di mutuo cointestato a due coniugi si possono sommare le due parti, purché non si superino i 4mila euro.

Il Portale ha sottolineato che ai coniugi è consentito portare in detrazione le somme sugli interessi passivi pagati lo scorso anno sul mutuo prima casa sempre a condizione che la somma delle parti non vada a superare la soglia dei 4mila euro.

In definitiva, il risparmio massimo sull’imposta sul reddito delle persone fisiche è pari a 760 euro e vale sugli interessi passivi pagati dalla famiglie nel 2009.

Come beneficiare allora della detrazione Irpef?

Per ottenere la detrazione è necessario presentare:

– un documento/prospetto della banca riepilogativo del piano di ammortamento e della rate saldate per il mutuo prima casa nel corso del 2009;

– consegnare il suddetto documento al Caf o all’intermediario abilitato

– se manca, è possibile richiederlo alla banca entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Fonte

Paola Perfetti

Dottorato detraibile Irpef

Coloro che si sono iscritti ai dottorati di ricerca universitari godono di una detrazione dell’Irpef al 19%.

A stabilirlo, la Risoluzione n.11E dell’Agenzia delle Entrate, che, dallo scorso febbraio 2010, ha stabilito questa agevolazione per i corsi di dottorato di ricerca ovvero coloro che forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

Le Università, con proprio regolamento disciplinano l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso (articolo 4, legge 2101998).

Paola Perfetti

Detrazioni IVA e IRPEF sulle auto aziendali per agenti di commercio, lavoratori autonomi e professionisti

I possessori di partita IVA che desideranno trovare soluzioni alternative e flessibili alle esigenze e alle spese connesse alla proprietà di un parco auto aziendali, possono rivolgersi alle detrazioni IVA legate al noleggio di veicolo.

In questo caso, le detrazioni variano dal 40% al 100% a seconda delle modalità di impiego del mezzo e di chi ne fa utilizzo.

Per ottenere una detrazione totale, bisogna certificare l’utilizzo di un auto al 100%, ovvero che i veicoli aziendali costituiscano un bene necessario senza il quale non può essere svolta l’attività di impresa (ad esempio, i furgoni o le auto di agenti e rappresentanti di commercio).

Al minimo, è possibile ottenere un’agevolazione dell’IVA al 40% se i veicoli in questione sono beni strumentali non strettamente necessari, che vengono affidati ai dipendenti e sono utilizzati anche con fini personali.

Ulteriori variazioni sull’imposta al valore aggiunto sono dovute ai professionisti: l’IVA è in detrazione al 40% sui costi di noleggio.

Rispetto all’IRPEF, il lavoratore autonomo infatti può inserire i costi professionali deducibili il 40% dell’ammontare dei canoni di autonoleggio fino al tetto massimo di 3.615 euro l’anno (un costo deducibile massimo di 1.446 euro) e il 40% dei servizi accessori (senza limite di importo). Ciò è però possibile limitatamente ad un unico veicolo.

Scegliere il noleggio di un auto aziendale al posto del leasing o dell’acquisto è ormai l’ultima tendenza per agenti di commercio e professionisti, che trovano in questa formula un modo alternativo per ridurre, quando annullare, tutte le spese legate alla proprietà di un autoveicolo. Bollo e assicurazione incluse.

A questo riguardo, per quanto riguarda la deducibilità dei costi di gestione si riesce ad arrivare al 100% e senza limiti di spesa se si tratta di un veicolo ad uso strumentale dell’azienda, mentre se il veicolo viene usato anche per fini personali, allora la percentuale di deducibilità scende al 90%.

Sono inclusi fra queste spese detraibili anche il canone di noleggio e i servizi accessori quali assicurazione, manutenzioni e bolli.

Paola Perfetti

Modello Unico 2010: sconti su Irpef, arredi e ristrutturazioni


Chi e come compilare la Colonna 3 rigo RN33

Da quest’anno il Modello Unico 2010 presenta una nuova colonna, la 3 del rigo RN33.

A compilarla saranno due tipologie di beneficiari:

1- i soci di imprese di persone e associazioni professionali che intendono cedere il proprio credito che eccede il debito Irpef alla società o associazione.

2- sconto fiscale per gli acquisti di mobili, elettrodomestici, televisori e computer destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato effettuati nel 2009.

3- ci sono agevolazioni anche per i contribuenti interessati dal sisma di Abruzzo del 6 aprile 2009.

1. Compilazione dal socio di persone e associazioni professionali

Nella colonna 3 rigo RN33 bisogna indicare l’importo delle ritenute fiscali che sono state attribuite dalla società e altre associazioni (articolo 5 del Tuir) che eccedono il debito Irpef del contribuente, qualora il medesimo intenda cederle alla società stessa.

Si tratta di una soluzione attesa dagli studi associati, che ora ottengono il recupero immediato da parte della società stessa dei crediti in alternativa al socio.

Fino alla fine di dicembre 2009, le associazioni professionali che percepivano un compenso subivano la ritenuta d’acconto Irpef, ma il credito poteva essere speso solo dai soci in sede di dichiarazione: in questo modo, le ritenute fiscali andavano a superare i debiti dei soci così che i conseguenti crediti fiscali e i loro rimborsi esigevano tempi molto lunghi.

Attraverso la circolare n.56/e, l’Agenzia delle Entrate ha conferito ai soci la possibilità di cedere i propri crediti Irpef e consentire l’utilizzo del loro credito all’associazione, che lo potrà così compensare (Dlgs n.241/97) facendolo emergere attraverso un atto di una data certa, una dichiarazione fiscale, ed essere maturato per effetto della partecipazione.

E’ chiaro che l’importo totale da cedere è da inserire nella colonna 3, rigo RN33; l’importo totale delle ritenute indicate nel prospetto di ripartizione del reddito della società, andrà indicato nel rigo RN33 colonna 4.

Non potrà essere ceduto il credito quando emerge un debito Irpef nel rigo RN42 (ovvero, occorrerà ridurre il credito ceduto alla società in misura corrispondente al debito Irpef del socio).

2. Detrazione delle spese sostenute dai contribuenti per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.

Si vanno ad escludere i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni per le cui queste spese possono essere fruite le agevolazioni previste (da indicare nella colonna 1 del rigo N33).

Limitazioni:

– massimo di spese di 10mila euro per ogni unità immobiliare e la detrazione può essere recuperata in quote costanti per cinque anni.

– circoscrizione ai beni destinati esclusivamente all’immobile ristrutturato: per usufruire della detrazione del 36% deve essere presentata l’apposita comunicazione al Centro Operativo di Pescara oppure è necesssario che siano stati effettuati tutti gli altri adempimenti previsti per la fruizione delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie.

– i lavori di ristrutturazione debbono essere stati sostenuti a partire dal 1° luglio 2008 e non debbono riguardare parti comuni degli edifici, o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o che riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

3. Contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo

Per usufruire della riduzione del reddito del 30% nel caso di immobili locali o dati in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma e le cui abitazioni principali siano state dichiarate inagibili, occorre indicare il codice 14 e/o 15 fra i casi particolari presenti in colonna 6 dei righi da RB1 a RB 8.

Si prevede un’apposita sezione (IV) presente nel quadro CR-Crediti di imposta: qui si vanno a indicare i dati relativi al credito di imposta spettante le spese sostenute su immobili colpiti dal sisma.

Per tutte le ulteriori delucidazioni e spiegazioni si rimanda a:
Fonte

Paola Perfetti