Lo scudo fiscale : I destinatari e in cosa consiste il monitoraggio fiscale

La normativa sul monitoraggio fiscale ha come destinatari:

* le persone fisiche, anche se imprenditori individuali;
* le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir;
* gli enti non commerciali.

Secondo quanto stabilito dalla normativa sul monitoraggio fiscale, il contribuente deve indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi:

– gli stock di investimenti esteri al 31 Dicembre di ogni anno (solamente nel caso in cui sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia);
– i flussi relativi agli stock di interesse.

Lo scudo-ter si sostanzia:

* nel rimpatrio delle attività estere, se collocate al di fuori dell’Unione europea;
oppure
* nella regolarizzazione delle attività estere, se detenute all’interno dell’Unione europea.

Il rimpatrio prevede il trasferimento in Italia delle attività estere, mentre la regolarizzazione comporta la mera emersione delle predette attività non dichiarate.

Lo scudo ha ad oggetto:

* le somme di denaro;
* le atri attività finanziarie, quali azioni quotate e non quotate, e quote di società non rappresentate da titoli;
* i titoli obbligazionari;
* i certificati di massa;
* le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
* gli immobili;
* le quote di diritti reali;
* le multiproprietà;
* gli oggetti preziosi;
* le opere d’arte.

Il rimpatrio o la regolarizzazione comporta il versamento di un’imposta straordinaria del 5 per cento; tale imposta si applica nella misura del 50 per cento su una base imponibile pari al 2 per cento annuo per cinque anni dell’investimento non dichiarato.
Non possono essere eseguite compensazioni della base imponibile con perdite e dall’imposta non possono essere decurtati crediti o ritenute.

Al fine di attribuire un valore alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, i criteri che possono essere utilizzati sono i seguenti:
– valore nominale per il denaro;
– costo di acquisto, se documentato, per le altre attività;
– importo derivante dalla dichiarazione sostitutiva ovvero importo indicato nella dichiarazione riservata, nell’ipotesi in cui non è possibile documentare il costo originario dell’attività.
Il valore delle attività emerse corrisponde a quello che viene preso come base di calcolo per l’imposta straordinaria.
Il perfezionamento della regolarizzazione e del rimpatrio avviene con il versamento dell’imposta straordinaria (articolo 13-bis, comma 3, del Decreto Legge numero 78 del 2009).
Il contribuente può calcolare l’imposta con riguardo alle attività detenute fino al 31 Dicembre 2008 e rimpatriate o regolarizzate dal 15 Settembre 2009 al 14 Aprile 2010.

Proroga scudo fiscale : Certificazione crediti della pubblica amministrazione

PROROGA “SCUDO FISCALE” – Decreto Milleproroghe art. 1 c. da 1 a 3 e 7
Come e’ noto, l’art. 13-bis del DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, aveva riproposto la disciplina dell’emersione delle attività detenute all’estero, conosciuta come “scudo fiscale”, che consentiva ai residenti in Italia detentori di attività all’estero in violazione delle disposizioni sul c.d. “monitoraggio fiscale”, di sanare la loro posizione fiscale consegnando entro il 15.12.2009 ad un intermediario abilitato (banca, SIM, Poste, ecc.) la dichiarazione riservata e i denari necessari per il versamento dell’imposta straordinaria del 5% delle attività indicate nella dichiarazione stessa.
Ora il Decreto Milleproroghe dispone la proroga dello “scudo fiscale” con la fissazione di due diverse misure dell’imposta straordinaria dovuta per la definizione della sanatoria:
– la prima pari al 6% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate entro il 28.2.2010;
– la seconda pari al 7% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate dall’1.3 al 30.4.2010.
– l’ampliamento, al doppio della durata (da 4 anni a 8 anni), dei termini di accertamento ai fini IVA e II.DD. nei
confronti dei contribuenti che detengono investimenti o attività finanziarie all’estero in violazione degli obblighi del
c.d. “monitoraggio fiscale”; in tal modo l’Amministrazione finanziaria potrà avvalersi del nuovo termine di 8 anni, in luogo dei precedenti 4, per l’attività di accertamento delle attività detenute in Stati c.d. “paradisi fiscali” in violazione degli obblighi di “monitoraggio fiscale”, sia ai fini IVA che delle imposte dirette, basata sulla presunzione di cui al comma 2 del citato art. 12 in base al quale tali disponibilita’ “ ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione”.
Raddoppiano anche i termini di accertamento delle violazioni relative al “monitoraggio fiscale” ex art. 4, DL n. 167/90 e quindi derivanti dall’errata/omessa compilazione del quadro RW del mod. UNICO.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Decreto Milleproroghe art.1 c. 16)
Il Decreto Milleproroghe estende al 2010 il meccanismo per cui, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali possono certificare se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere escluda la cedibilità del credito medesimo. Per le modalità operative vale sempre il D.M. 19.5.2009.

Lo scudo fiscale : ter

Lo scudo fiscale è stato reintrodotto dall’articolo 13-bis del Decreto Legge numero 78 del 1° Luglio 2009, convertito con modifiche con Legge numero 102 del 3 Agosto 2009; a tale strumento è stata assegnata la denominazione “scudo-ter”.

La disposizione legislativa ha istituito un’imposta straordinaria sulle attività patrimoniali e finanziarie detenute al di fuori dello Stato Italiano in violazione della disciplina sul monitoraggio valutario (Decreto Legge numero 167 del 28 Giugno 1990, convertito con modifiche con Legge numero 227 del 4 Agosto 1990).

L’Agenzia ha deciso di creare un dialogo con i cittadini attraverso un vero e proprio forum dedicato, che consentirà di valutare non solo le indicazioni delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, ma anche di tutti coloro che vorranno inviare suggerimenti tecnici.