Cancellazione dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia

Chi vuole ottenere liquidità solitamente si reca presso intermediari come banche e altri soggetti abilitati, questi, prima di concedere il denaro fanno un’indagine presso le centrali rischi e tra queste vi è quella della Banca d’Italia. Purtroppo se vi sono segnalazioni negative è difficile ottenere credito, ma cosa fare se in realtà la segnalazione è errata? Ecco come ottenere la cancellazione dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

La segnalazione: premessa

Abbiamo visto nel precedente articolo, che puoi visionare QUI, che persone fisiche e giuridiche che chiedono finanziamenti di importo superiore alla soglia di segnalazione, oppure che hanno uno scoperto superiore a 250 euro, vengono inseriti nel data base del Centrale Rischi gestita dalla Banca d’Italia (segnalazione a sofferenza). I dati si aggiornano ogni mese, quindi nel momento in cui il finanziamento scende sotto la soglia, oppure il soggetto segnalato riprende pagamenti regolari, l’intermediario/creditore non deve più segnalare quel determinato credito.

Si è anticipato nel precedente articolo che i dati relativi a una determinata persona (fisica o giuridica) possono essere richiesti dagli stessi soggetti abilitati a segnalare, ma solo nel caso in cui abbiano ricevuto la richiesta di un finanziamento e quindi, in via precauzionale, effettuano la richiesta prima di concedere credito al fine di valutare la solvibilità del richiedente. I dati che possono essere mostrati sono relativi agli ultimi 3 anni antecedenti alla richiesta di accesso ai dati. Questo implica che colui che ha estinto regolarmente un finanziamento o che ha sanato la propria posizione, ha diritto, trascorsi 36 mesi, a che siano cancellate le sue posizioni, ma cosa fare se ci si accorge che è attiva una segnalazione sebbene il credito sia estinto, sia sotto la soglia o la segnalazione è errata?

Come verificare la propria posizione presso la Centrale Rischi

Colui che decide di chiedere un prestito e ottiene un rifiuto motivato dalle segnalazioni presso la banca dati della Centrale Rischi della Banca d’Italia per verificare la propria posizione può semplicemente richiedere alla stessa Centrale quali dati detiene sul proprio conto. Se si accorge che le segnalazioni sono inesatte, oppure che non vi è stata una cancellazione già maturata, può ovviamente chiedere la rettifica.

La prima cosa da dire è che la cancellazione dalla banca dati della Centrale Rischi della Banca d’Italia può essere richiesta anche nel caso in cui ci sia una segnalazione errata o abusiva da parte dell’ente che ha segnalato il credito. Occorre ricordare infatti che la Corte di Cassazione ha stabilito che non ci può essere iscrizione di una segnalazione a sofferenza senza preavviso e che comunque non basta un semplice ritardo per attivare la segnalazione, ma è necessario valutare la situazione complessiva del debitore.

A chi rivolgersi per ottenere la cancellazione dalla Centrale Rischi

In questi casi non occorre rivolgersi alla Banca d’Italia che non ha alcuna responsabilità sulle segnalazioni e non ha l’obbligo di controllarle, cosa che sarebbe impossibile fare. Di conseguenza il cliente segnalato deve rivolgersi alla banca/ istituto di credito o altro intermediario al fine di richiedere la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia. Si può fare questa richiesta recandosi personalmente alla filiale e segnalando l’errore.

Nel caso in cui la situazione sia controversa e quindi la banca ritenga di non dover cancellare la segnalazione, è necessario iniziare una procedura formale.  La prima tappa è inviare una richiesta scritta con l’uso di un modulo di cancellazione Centrale Rischi Banca d’Italia, lo stesso deve essere inviato al segnalatore tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, oppure tramite PEC.

Nel caso in cui non vi fosse alcun riscontro, può essere necessario rivolgersi a un arbitro bancario o finanziario che risolva la questione. Se neanche in tale sede si riesce a trovare una soluzione, è consigliato segnalare il problema alla Consob e, infine, rivolgersi al tribunale per ottenere un provvedimento d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile. Si tratta di un provvedimento cautelare che mira all’immediata cancellazione della segnalazione a causa dei danni che possono derivare dalla segnalazione stessa. In seguito viene intrapresa un’azione ordinaria che mira a determinare se effettivamente c’è stato un errore nella segnalazione, se la stessa è inesatta oppure se sono decorsi 36 mesi dall’ultima segnalazione.

La Banca d’Italia quando riceve la comunicazione che c’è stato un errore nella segnalazione  da parte di un intermediario, procede immediatamente alla correzione degli stessi. Non solo, ne dà comunicazione anche agli altri intermediari che avevano ricevuto i dati errati su un soggetto richiedente credito.

Segnalazione Centrale Rischi: cos’è e come funziona

Hai mai sentito parlare di segnalazione Centrale Rischi? Ecco cosa devi sapere su questa particolare procedura che può riguardare chiunque chieda un prestito/mutuo.

Cos’è la Centrale dei Rischi

La Centrale dei Rischi, anche conosciuta semplicemente come CR o CdR,  è una banca dati gestita dalla Banca d’Italia, in cui sono contenuti le informazioni inerenti il merito creditizio di coloro che hanno richiesto crediti e prestiti presso istituti finanziari e banche. L’obiettivo è fotografare la situazione debitoria delle famiglie  e delle imprese verso il sistema bancario e finanziario.  Sebbene sia vista con una certa diffidenza, in realtà non dovrebbe essere così, infatti questo database raccoglie i dati di chiunque chieda un prestito/mutuo, ciò ha una valenza positiva nella ricostruzione della storia creditizia di un soggetto, soprattutto quando è regolare nei pagamenti.

Fin da subito deve essere precisato che in Italia esistono altri archivi simili, ma non gestiti dalla Banca d’Italia, il più conosciuto è sicuramente il CRIF (Centrale Rischio Finanziario), in questo caso si tratta di una banca dati gestita da un soggetto privato a cui le banche possono o meno aderire, di fatto è ritenuto molto affidabile.

Funzione della segnalazione Centrale Rischi

Ritornando alla Centrale Rischi, deve essere sottolineato che ha due obiettivi. In particolare per coloro che hanno richiesto dei prestiti e dei finanziamenti e li hanno estinti in modo regolare  rappresenta una sorta di garanzia perché, se dovessero avere bisogno nuovamente di liquidità, ad esempio per investimenti, saranno ritenuti affidabili da banche e istituti di credito in generale.

Per le banche, la Centrale Rischi rappresenta un modo per valutare la solvibilità di coloro che richiedono un prestito e per determinare se concederlo e le condizioni a cui concederlo, ma anche per studiare soluzioni personalizzate. Ad esempio, un cliente può essere restio a dare informazioni su altri finanziamenti in corso, se  si recasse in banca e questa concedesse semplicemente il prestito senza valutare la capienza effettiva, potrebbe generarsi una posizione di sovraindebitamento, mentre il controllo della posizione di colui che ha chiesto il prestito può aiutare la banca a studiare soluzioni che il cliente può gestire al meglio, ad esempio con una rata piccola e un piano di ammortamento più lungo.

Gli intermediari possono chiedere informazioni esclusivamente sui loro clienti e su soggetti che si sono rivolti ad essi per chiedere un finanziamento, questo implica che non possono indagare su chiunque, ma solo su soggetti determinati.

Soggetti che agiscono nella Centrale dei Rischi

Presso la banca dati della Centrale Rischi sono inseriti:  finanziamenti come mutui, prestiti personali, aperture di credito e le garanzie.

L’inserimento di tali dati presso la Centrale Rischi avviene da parte di:

  •  banche;
  •  società finanziarie;
  • società di cartolarizzazione dei crediti;
  • organismi di investimento collettivo dei risparmi (OICR);
  •  Cassa Depositi e Prestiti.

La soglia di censimento e le segnalazioni a sofferenza

Affinché possa essere formalizzata la segnalazione è necessario che siano presenti delle condizioni. In questo caso si parla più propriamente di soglia di censimento, la stessa è stabilita in 30.000 euro di esposizione, soglia che però viene ridotta a 250 euro nel caso in cui il debitore risulti essere in sofferenza; si parla di “segnalazione a sofferenza”, per poterla effettuare in modo corretto occorre  una segnalazione preventiva al cliente. Per il mancato preavviso il cliente non può ottenere la cancellazione della segnalazione, se comunque oggettivamente valida, ma può ottenere un risarcimento per il mancato preavviso.

La segnalazione non viene più fatta nel momento in cui si estingue il debito oppure nel caso in cui l’ammontare dello stesso scende sotto la soglia di censimento. Le informazioni restano però registrate per tre anni decorrenti dal momento in cui cessano le condizioni per il censimento.

Precisazioni sulla segnalazione a sofferenza

Purtroppo i dubbi sorgono proprio sulla qualificazione di un debitore come “sofferente” perché non sono indicati dei criteri uniformi e proprio per questo vi è una certa discrezionalità da parte della banca creditrice. I criteri delineati dicono che non basta valutare un singolo rapporto contrattuale in sofferenza per determinare il verificarsi della soglia di segnalazione, ma occorre guardare la situazione complessiva del debitore.

Per la segnalazione con la soglia di 250 euro, non basta il ritardo nel pagamento di una singola rata, la Corte di Cassazione ha stabilito che un nominativo può essere iscritto presso la centrale rischi solo se si tratta di un’insolvenza conclamata, occorre inoltre un’indagine sulla natura delle difficoltà che affronta il debitore per capire se si tratta di una situazione meramente temporanea e quindi se il cliente può rientrare in breve tempo. La Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che non si può procedere alla segnalazione alla Centrale Rischi nel caso di scopertura del conto corrente. La Corte ha ribadito che per la segnalazione alla centrale rischi occorra un’oggettiva situazione debitoria difficile da coprire.

Note sulla Segnalazione alla Centrale Rischi

Devono però essere fatte alcune precisazioni, infatti si viene segnalati alla CR non solo se si è debitori principali, ma anche nel caso in cui si assuma il ruolo di garante in una fideiussione e l’importo della fideiussione supera il limite per il censimento.

Un’altra precisazione riguarda i soggetti che possono accedere alle informazioni presenti presso la CR, si tratta dei soggetti che possono eseguire le segnalazioni (visti in precedenza), le autorità di vigilanza del settore ad esempio CONSOB e IVASS, ma nell’esercizio delle proprie funzioni e, infine, l’autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali in cui tali informazioni possano avere rilevanza.

Ognuno può inoltre accedere ai propri dati personali attraverso il sito della Banca d’Italia e registrandosi con le proprie credenziali, un codice SPID, CNS o CIE (Carta Identità Elettronica), naturalmente si può avere accesso solo alle proprie informazioni personali. Nel caso si persone giuridiche può accedere alle informazioni il legale rappresentante.

E’ bene ribadire che la Centrale Rischi gestita dalla Banca d’Italia deve essere disgiunta dal CRIF, di cui si parlerà a breve.