Srl semplificate, l’ultima parola

 

Ne abbiamo parlato lungo il corso di tutta la settima appena trascorsa, cercando di spaziare lo sguardo dagli addetti ai lavori, ai docenti universitari e naturalmente a chi ne è coinvolto in prima persona, i giovani imprenditori che hanno scelto di aprire una società con un capitale di solo 1 euro. 

La parola quest’oggi va a Filippo Caravati, dottore commercialista dello Studio Caravati di Milano, che tra vantaggi e perplessità circa la nuova forma societaria, si pone un quesito: non sarebbe stato più opportuno intervenire con una riforma o delle semplificazioni fiscali per quanto concerne la gestione della vita delle Srl, semplificate o ordinarie che siano?

Srl semplificata: pensa sia una soluzione vincente per incentivare l’imprenditoria in un momento così difficile o si rivelerà un flop?
Ritengo che l’idea in sé sia buona, però i problemi applicativi ed i vincoli di questa nuova forma societaria saranno di sicuro un ostacolo all’utilizzazione nell’immediato futuro. E’ sufficiente pensare che la Srl semplificata è già stata, per così dire, “corretta” introducendo la Srl a capitale ridotto, la quale ha aperto la compagine societaria anche a persone fisiche con età superiore a 35 anni, cosa non prevista dal precedente modello.

Quali sono secondo lei i limiti di questa forma societaria?
Paradossalmente proprio il vantaggio del capitale ridotto può risultare anche il principale difetto.Inoltre le disposizioni sulla Srl semplificata permettono a più persone fisiche di costituire una società in maniera rapida ed economica, ma sia la gestione sia l’eventuale chiusura della stessa sconterà gli stessi costi di una srl “tradizionale”. E’ ovviamente limitativa infine anche la circoscrizione della compagine societaria solo a persone fisiche di età inferiore a 35 anni. Tale limite di età è stato eliminato nella forma della Srl a capitale ridotto, ma permane l’impossibilità per le persone giuridiche di partecipare a tali società.

Come mai si è scelto in un secondo momento di estendere la possibilità di Srl a 1 euro anche agli over 35 (Srl a capitale ridotto)?
Questa estensione probabilmente è stata attuata a seguito delle molteplici critiche ed osservazioni …

La normativa per gli addetti ai lavori (commercialisti, notai, avvocati) al momento è chiara o presenta molte situazioni nebulose?
La normativa attuale è sicuramente ancora poco chiara. Il Consulente che oggi si accinge a seguire lo startup di una Srl del genere prende delle decisioni di merito, ad oggi non ancora supportate o confermate da giurisprudenza civilistica e tributaria in quanto ancora non presenti.

Se l’estrema semplicità e economicità di avvio di un’impresa semplificata è il suo punto di forza, la dotazione minima di capitale non potrebbe rivelarsi nel tempo il suo principale punto di debolezza?
Come già detto prima, è chiaro che il capitale ridotto non rende agevole l’operatività della newco, né è sufficiente comunque per ottenere alcun credito bancario. Vero è che anche con una srl tradizionale con capitale di soli 10.000 Euro si fa poca strada. In tutti i casi la società necessita di ulteriori finanziamenti e/o versamenti da parte dei soci, o comunque di soggetti garanti.

Quali misure alternative potevano essere adottate dal Governo per favorire l’imprenditoria, soprattutto giovanile? In sostanza, si poteva fare qualcosa di meglio?
Ritengo che più che qualcosa di meglio occorreva concepire qualcosa di diverso: sia la Srl semplificata che la Srl a capitale ridotto, dopo la costituzione, sono società che vengono gestite in modo “ordinario”, e come le Srl tradizionali sono soggette a tutta una serie di adempimenti civilistici e fiscali che rendono comunque onerosa la gestione. L’elenco è lungo: bilancio, dichiarazione dei redditi, Irap ed Iva, comunicazione dei beni ai soci, black list, intrastat, elenchi clienti/fornitori, normativa sulle società di comodo, dalla normativa sulle perdite triennali, studi di settore, ecc.. A mio parere gli adempimenti dovevano essere esaminati in modo unitario per semplificare non solo alcuni aspetti civilistici, ma anche quelli fiscali.

Restando in tema di giovani e imprese semplificate a capitale ridottissimo, in Italia possiamo auspicarci per il futuro la presenza di forma di investimento come quelle già praticate nel mondo anglosassone dai Business Angels?
Ritengo che la funzione dei Business Angels e degli Incubatori sia importantissima per lo sviluppo, soprattutto perché il supporto di questi operatori agevola molto le startup meritevoli. In tal senso avere soci solo persone fisiche farà propendere all’utilizzo di srl tradizionali, vanificando parte dell’agevolazione.

Alessia CASIRAGHI

Il Decreto Salva-Italia premia la trasparenza fiscale

di Vera MORETTI

Per agevolare, e premiare, le imprese che presenteranno conti trasparenti e reali, il decreto Salva-Italia ha introdotto condizioni vantaggiose e semplificazioni importanti.
Insomma, chi non aspetterà i controlli della finanza, per mettersi in regola, magari beneficiando della fatturazione elettronica, verrà debitamente ricompensato.

Chi rientra nella fascia dei possibili premiati? Il regime interessa lavoratori autonomi, imprese individuali e società di persone e si tratta di un regime opzionale perché verrà scelto liberamente dal contribuente al momento della prossima dichiarazione dei redditi – UNICO 2012 e si applicherà dal 1.1.2013.

Le condizioni richieste sono:
• l’invio telematico di tutte le fatture attive e passive e di altri acquisti e cessioni non fatturati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate
• l’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente all’attività svolta.

Richieste di poco conto se si considerano le agevolazioni:
• semplificazione degli adempimenti amministrativi: ad es. eliminazione dell’obbligo di emissione scontrino /ricevuta fiscale;
predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate di alcuni documenti , a titolo esemplificativo: liquidazioni periodiche IVA, 770 semplificato, CUD , versamenti delle ritenute;
anticipazione della compensazione o rimborso del credito IVA;
abolizione del visto di conformità per le compensazioni IVA oltre i 15.000 euro;
• possibilità di accertamento da parte del Fisco solo entro 3 anni e non più quattro dalla dichiarazione dei redditi interessata;
esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi, basati cioè su presunzioni semplici (gravi precise e concordanti).

Per chi si avvale della contabilità semplificata, si aggiungono altri vantaggi:
• determinazione del reddito con principio di cassa;
• predisposizione della dichiarazione dei redditi direttamente dall’agenzia;
• esonero da scritture contabili, versamenti periodici e acconto IVA.

Ma il regime decade se:
• i dati richiesti vengono inviati con ritardo di oltre 90 giorni o addirittura mancano;
• non viene rispettato il limite di 1000 euro nell’uso del contante con una sanzione pecuniaria da 1500 a 4000 euro.

Le penalità sono collegate invece a ravvedimento operoso in caso di ritardo nell’invio della documentazione entro i 90 giorni, senza decadenza dal regime agevolato.
Per avere maggiori informazioni circa le modalità di attuazione, nonché la definizione completa delle semplificazioni previste, occorre però attendere le specifiche dell’Agenzia delle Entrate.