Detraibilità IVA sugli acquisti: nuova Sentenza dalla Cassazione

La Corte di Cassazione ha desiderato ribadire la detraibilità dell’IVA sugli acquisti specificando che questa agevolazione spetta se applicata a un bene acquistato e succcessivamente venduto.

Questa Sentenza (la numero 5753 del 10 marzo 2010) è in parziale contraddizione con la disamina dello statuto comunitario secondo il quale l’attività dell’impresa riguarda il commercio dei pezzi del bene messo in vendita ma non il bene stesso.

La Cassazione ha invece così deciso in merito alla causa di una società che si è vista modificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dopo un’operazione di acquisto intracomunitario di un’imbarcazione da diporto. Il natante è stato rivenduto con la certezza che la sua commercializzazione non rientrasse nel core business aziendale. Peraltro, l’azienda in questione godeva dell’autorizzazione comunale  (che ne avrebbe presupposto l’autorizzazione alla vendita) mentre lo statuto prevedeva solo la vendita dei motori marini.

Dimostrando, l’impresa, che l’acquisto del natante era dovuto ad un ordine ricevuto da un cliente, la Corte di Cassazione si è espressa secondo la giurisprudenza comunitaria secondo la quale esiste un collegamento immediato tra una specifica operazione a monte e una a valle: sono queste a conferire il diritto alla detrazione da riconoscere al contribuente.

Paola Perfetti

Disposizioni sull’iscrizione in ritardo di un costo in bilancio

Sentenza della Cassazione n. 28016/2009

E’ stato stabilito il principio che consente la disapplicazione della regola generale sulla rilevato ritardo dell’iscrizione di un costo in bilancio.

La Sentenza della Cassazione n. 28016/2009 ha infatti definito la norma rispetto alla ritardata rilevazione di un costo relativo all’anno precedente nel bilancio di esercizio.

Questo non giustifica più la ripresa a tassazione dello stesso (sebbene ciò rappresenti una violazione di legge) a condizione che non vi sia alcuna alterazione dei risultati economici d’esercizio.

Paola Perfetti

No al condono IVA

Sentenze della Cassazione 17 febbraio 2010, nn. 3673, 3674, 3675, 3676 e 3677

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha definito i limiti dell’illegittimità comunitaria dei condoni IVA.

Il giudice tributario che viene chiamato a pronunciarsi sulle questioni attinenti alle definizioni dell’IVA, per la parte concernente il pagamento di imposta non potrà più considerare né il condono tombale, né l’integrativa semplice, né la rottamazione dei ruoli.

Le Sentenze del 17 febbraio 2010, nn. 3673, 3674, 3675, 3676 e 3677, e La pronuncia della Corte di Giustizia UE n. C-132/06 hanno rilevato la rottamazione dei ruoli come una nuova fattispecie contraria al diritto comunitario.

Paola Perfetti

Sanzioni antitrust: no alla deducibilità dal reddito imprenditoriale

Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 03/03/2010, n. 5050

La Cassazione Civile ha emesso un’ultima Sentenza definendo la questione della deducibilità delle sanzioni di antritrust dal reddito imprenditoriale.

In particolare, la decisione del Tribunale ha stabilito che la sanzione antitrust non è un costo deducibile dal reddito di un’impresa.

L’affermazione del contrario implica la neutralizzazione della ratio punitiva della penalità trasformandola in un risparmio d’imposta, e quindi, in un premio per le imprese che abbiano agito violando la legge.

Premio che non spetterà neanche a Sony Music S.p.a, società in merito alla quale è stata espresso il giudizio.

Paola Perfetti

Detrazioni IVA: requisito di inerenza per acquirenti-imprenditori

Una sentenza della Cassazione stabilisce le condizioni necessarie

In termini di detrazioni dell’IVA, la Sezione tributaria della Cassazione ha emesso la Sentenza n. 3706 (Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 17/02/2010, n. 3706) con la quale vengono stabiliti i requisiti di inerenza del bene acquistato rispetto all’attività esercitata e finalizzato all’impresa.

Ai fini della detraibilità dell’imposta è necessario dimostrare che gli acquisti di beni effettuati dalle società commerciali siano caratterizzati dall’inerenza all’esercizio d’impresa, con onere della prova a carico di chi invoca la detrazione.

I Giudici di legittimità si sono rivolti all’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. In particolare, l’acquirente, che deve essere un imprenditore, può detrarre l’imposta se questa riguarda un acquisto effettuato nell’esercizio di impresa e se l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale è intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività.

Di fatto, questa impostazione segue una disposizione già esistente (Cassazione sentenze n. 16730 e n. 11765 del 2008, n. 3022 del 2007) la cui norma non introduce una deroga ai comuni criteri di onere della prova, ma lascerebbe la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato.

Paola Perfetti

TARSU: estinzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Sentenza sulla compensazione dell’obbligo di pagamento

La Suprema corte di Giustizia ha stabilito quando è possibile estinguere la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, altrimenti detta TARSU.

Lo definisce la Sentenza della Cassazione civile (Sez. Trib., 28/01/2010, n. 1851).

La Suprema Corte ha infatti stabilito che l’obbligo tributario del contribuente può ritenersi assolto solo se il pagamento riguarda un immobile i cui dati identificati corrispondono perfettamente a quelli concernenti l’immobile per il quale la tassa è dovuta.

In origine, la TARSU è nata dal Decreto Legislativo n. 507/1993 con dovere dei Comuni per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (compreso lo spazzamento delle strade pubbliche) ma pertiene anche ai rifiuti domestici e ai cosiddetti assimilati, ovvero quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per qualità a quelli domestici.

I Comuni la applicano sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.

La sua particolarità è che la TARSU non è soggetta a IVA, come lo sarebbe invece stato qualunque tipo di servizio.

Con questa Sentenza, quindi, anche le piccole imprese possono estinguere il tributo per compensazione dell’obbligazione tributaria.

Paola Perfetti