Pensioni di invalidità a rischio, ecco cosa cambia

 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27812/2013 , pur definendo la norma contenuta nell’art. 10, comma 5 del Dl n. 76/2013 (Decreto Lavoro) ambigua, ha definitivamente chiarito che gli invalidi in giudizio con l’INPS sul riconoscimento del trattamento d’invalidità valutato in base al requisito reddituale personale e non familiare hanno diritto alla pensione, ma non agli arretrati per i periodi antecedenti al 28 giugno 2013. D’ora in poi il diritto alla pensione di invalidità deve essere valutato sulla base del solo reddito personale, ma per quanto concerne l’erogazione degli assegni fino al 28 giugno questa doveva essere stabilita sulla base del reddito familiare.

I dubbi era sorti nel gennaio dell’anno scorso, quando l’INPS aveva diffuso una Circolare nella quale annunciava modifiche ai criteri per la verifica del requisito reddituale ai fini dell’accertamento del titolo alla pensione d’invalidità, prendendo in considerazione la situazione reddituale familiare e non più solamente il reddito dell’invalido come era avvenuto fino al 2012.

JM

Accertamento fiscale: il verbale della Finanza è valido anche se incompleto

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito la validità dell’accertamento IVA anche nella situazione di incompletezza del verbale della Polizia tributaria.

La Sentenza 3569/10 sottolinea che la verifica della polizia tributaria è un’attività amministrativa: la Polizia è tenuta al rispetto di una serie di cautele per non emettere abusi nei confronti del destinatario, ma queste non sono rette dal principio del contraddittorio con il contribuente.

Pertanto, anche se riscontrate delle incoerenze nelle fasi di accertamento e descrizione della verifica, non è richiesto il contradditorio né che il verbale della Finanza sia puntuale nella descrizione della verifica stessa.

Anche in queste condizioni l’accertamento fiscale viene considerato come legittimo e il contribuente non può dedurre come utilizzabili le risultanze anche se vengono contestate le irregolarità. Ciò che può fare, è denunciare le inesattezze davanti al giudice mettendo in discussione l’attendibilità delle risultanze acquisite e chiedendo che non siano utilizzate.

E’ però solo con l’accertamento che l’amministrazione finanziaria contesta davvero al contribuente gli addebiti e, nel farlo, può mostrare di avere un parere diverso da quello di chi ha compiuto la verifica.

Per approfondimento legislativo

Paola Perfetti