Canali di comunicazione con il Sistema di Interscambio, quali sono e come si attivano

In Italia per la fatturazione elettronica l’autorità competente e responsabile, per tutte le procedure, è l’Agenzia delle Entrate. La quale ha attivato un canale telematico per il transito di tutte le fatture elettroniche.

Ci riferiamo, nello specifico, al cosiddetto SDI, sigla che sta per Sistema di Interscambio, e che è l’unico canale attraverso il quale le fatture inviate possono arrivare al destinatario. Vediamo allora, al riguardo, quali sono canali di comunicazione con il Sistema di Interscambio, e come questi si attivano.

Quali sono i canali di comunicazione con l’SDI – il Sistema di Interscambio

Nel dettaglio, al fine di poter dialogare con il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, gli operatori economici possono scegliere in base alle proprie esigenze quattro canali. Ovverosia, i web services, il Secure File Transfer Protocol, la posta elettronica certificata (PEC) ed il portale Fatture&Corrispettivi.

E questo anche quando occorre inviare una fattura elettronica ad una pubblica amministrazione. Il contribuente può dialogare direttamente con l’SDI, oppure può affidare il compito ad un intermediario abilitato. Ma in tal caso è necessaria la stipula di un accordo di servizio.

Come funziona il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica

Per la fatturazione elettronica il Sistema di Interscambio garantisce, sia per l’invio che per la ricezione dei documenti digitali, sicurezza e consistenza. In quanto, alla consegna della fattura attraverso l’SDI, il sistema permette di ottenere la ricevuta di consegna. Cosa che garantisce, in maniera inequivocabile, che la fattura ha raggiunto il destinatario.

Come gestire la fatturazione elettronica dal portale Fatture&Corrispettivi del Fisco

La gestione della fatturazione elettronica, inoltre, è offerta gratuitamente proprio dall’Agenzia delle Entrate attraverso il portale sopra citato. Ovverosia, dal sito ‘Fatture&Corrispettivi‘ che permette non solo di emettere e di trasmettere le e-fatture, ma anche di conservarle e di consultarle in qualsiasi momento.

L’accesso al portale Fatture&Corrispettivi è possibile tramite le credenziali. Ovverosia, accedendo al sito con un’identità digitale. Precisamente, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Ma anche utilizzando le credenziali che sono state rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Quali sono le tempistiche di elaborazione per le fatture elettroniche

Per l’elaborazione delle e-fatture, fa presente l’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio portale web, i tempi necessari dipendono dal canale di trasmissione che è stato scelto tra quelli sopra indicati.

Le tempistiche, inoltre, dipendono pure dal traffico corrente di fatture elettroniche che affluiscono al Sistema di Interscambio. Ed in ogni caso, per l’esito di elaborazione di una e-fattura, il tempo massimo può essere stimato in non più di 48 ore.

Fattura elettronica cointestata, come funziona?

Nella maggioranza dei casi, quando un titolare di partita IVA emette una fattura elettronica, il committente o cessionario da inserire è solo uno. Ma cosa accade invece quando c’è bisogno di emettere una fattura elettronica cointestata? Come funziona e, soprattutto, quando è possibile farlo e quando no? Puntiamo allora a fare chiarezza al riguardo facendo leva anche sui pronunciamenti in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Come funziona la fattura elettronica cointestata, quando è ammessa e quando invece no

Nel dettaglio, sulla fatturazione elettronica cointestata l’Agenzia delle Entrate si è espressa. Precisando al riguardo che l’emissione di una fattura elettronica cointestata non è plausibile quando il committente o il cessionario è un soggetto passivo IVA. E quindi, in tal caso, occorrerà sempre emettere una e-fattura per ogni soggetto della transazione.

Se invece i cessionari committenti non sono soggetti passivi IVA, ma privati, allora la fattura elettronica cointestata può essere emessa rispettando comunque delle regole che sono ben precise. In particolare, nella fattispecie occorre indicare nel campo cessionario/committente sempre e solo un unico nominativo.

Mentre gli altri intestatari che, allo stesso modo, non sono soggetti passivi IVA, possono essere indicati in campi della e-fattura che non sono soggetti al controllo da parte del Sistema di Interscambio (SdI). Ovverosia, nel campo ‘Altri Dati Gestionali‘ oppure nel campo ‘Causale‘.

Emissione della fattura elettronica cointestata, massima attenzione al software di gestione che si utilizza

L’emissione di una fattura elettronica cointestata, nel rispetto delle regole sopra indicate, inoltre, può essere limitata anche dal tipo di software di gestione delle e-fatture che si utilizza. E questo perché ci sono applicativi che permettono l’indicazione di altri intestatari.

Mentre altri software di gestione non lo permettono in quanto non implementano questa casistica. In tal caso, come sopra accennato, si può in ogni caso superare il problema andando ad emettere una e-fattura per ogni committente o cessionario che è oggetto della transazione.

Fattura elettronica, quando è conveniente utilizzarla?

Quando e quanto conviene utilizzare la fattura elettronica? Per rispondere a questa domanda è necessario elencare i vantaggi dell’adozione della fatturazione elettronica per i soggetti obbligati. E quali sarebbero i vantaggi per le partite Iva del regime forfettario per i quali l’obbligo ancora non è scattato ma che presumibilmente, nel corso del 2022, dovranno abbandonare la fatturazione cartacea. Tra i vantaggi che si possono riconoscere nell’adozione della fattura elettronica, rientrano l’accesso al regime premiale, l’emissione e la ricezione delle fatture utilizzando un unico software e la facilità dei rapporti con la Pubblica amministrazione. E ancora le agevolazioni per i rapporti con i soggetti obbligati e, infine, la trasmissione delle fatture emesse al commercialista in maniera rapida.

Partite Iva, con la fatturazione elettronica si accede al regime premiale

Il primo vantaggio dell’adozione della fatturazione elettronica è l’accesso delle partite Iva al regime premiale. Si tratta di un meccanismo, previsto dal comma 74 dell’articolo 1, della legge numero 190 del 2014, che comporta l’abbassamento di un anno del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento. La riduzione passa da cinque a quattro anni. È necessario che il fatturato dell’anno sia costituito solo da fatture elettroniche. La riduzione può arrivare anche a tre anni nel caso in cui le partite Iva a regime forfettario utilizzino gli strumenti di pagamento tracciabili importi superiori ai 500 euro.

Fattura elettronica, la convenienza di emetterla utilizzando un unico software

La convenienza dell’emissione della fattura elettronica, in termini pratici, risiede nel fatto che si può utilizzare un unico software per la gestione di tutta la fatturazione. Infatti, nel caso in cui si decida di utilizzare il software per generare le fatture elettroniche, è necessaria la semplice compilazione e l’invio al Sistema di interscambio (Sdi). Quindi il destinatario riceve la fattura. Il vantaggio è anche nella ricezione delle fatture elettroniche nel software e nella successiva registrazione in pochi attimi. Infine, il software permette di conservare in automatico le fatture sempre all’interno del cloud e di poterle consultare per tutto il tempo necessario. La gestione delle fatture in modalità elettronica permette di accorciare i tempi e lo sforzo e di aumentare la comodità di utilizzo.

Invio e ricezione delle fatture in modalità cartacea: come avviene per chi non aderisce alla fatturazione elettronica?

Per le partite Iva che ancora non aderiscono alla fatturazione elettronica, si ricorre alla consueta formula cartacea. È necessario compilare la fattura in modalità cartacea oppure tramite un programma al personal computer, quale può essere Excel o un programma specifico. Con la fine della compilazione, è necessario convertire la fattura in un formato più facile da gestire, quale può essere il pdf. Al termine, il documento generato può essere inviato tramite email. In caso di ricezione della fattura, le partite Iva possono ottenerle via email dai fornitori. Oppure, con l’adesione alla fattura elettronica, si può ricevere via Pec o tramite il codice destinatario il documento utilizzando il Servizio di interscambio dell’Agenzia delle entrate.

La conservazione delle fatture cartacee o elettroniche

Qualunque sia il modo in cui la partita Iva riceve la fattura, elettronica o cartacea, è necessario procedere con la conservazione. La partita Iva ha l’obbligo di produrre una copia della fattura in modalità cartacea, stampando il documento. La conservazione di consueto avviene in normali faldoni che archiviano tutti i documenti emessi e ricevuti. Aderendo alla fatturazione elettronica la partita Iva ha la possibilità di archiviare e di disporre delle fatture emesse e ricevute mediante il Servizio di interscambio dell’Agenzia delle entrate.

Partite Iva a regime forfettario: obbligo di fatturazione elettronica con la Pubblica amministrazione

Per tutti i soggetti obbligati vige già la necessità di utilizzo della fattura elettronica per i rapporti con la Pubblica amministrazione. L’obbligo vige anche per le partite Iva a regime forfettario. Dal 2015, infatti, i forfettari devono usare la fattura elettronica per i rapporti con le agenzie fiscali, i ministeri e gli enti nazionali di Previdenza. E ancora con le scuole, i Comuni, le Regioni, le Università, le Camere di commercio e le aziende sanitarie. Tutti gli enti della Pubblica amministrazione non possono ricevere o emettere fatture in formato cartaceo. Di conseguenza, non possono procedere con i pagamenti, anche in forma parziale, se i documenti non vengono trasmessi in modalità elettronica. Ed è proprio questo obbligo verso la Pubblica amministrazione che ha indotto molte partite Iva a regime forfettario ad adottare la fatturazione elettronica.

Fattura elettronica, quali sono i soggetti ad oggi obbligati?

L’obbligo della fattura elettronica vige, dunque, per tutte le partite Iva, sia a regime ordinario che forfettario. Mentre per le partite Iva che non siano forfettarie è necessario utilizzare la fatturazione elettronica anche nei confronti delle altre aziende, dei fornitori e dei consumatori già dal 2019. Ad oggi, dunque, nei rapporti privati, risultano esonerate solo le partite Iva forfettarie, dei minimi o in regime di vantaggio. Risultano altresì non obbligati alla fattura elettronica i professionisti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria, ovvero i fisioterapisti, i medici, gli igienisti e gli altri soggetti che svolgano prestazioni sanitarie alle persone fisiche private.

Cosa avviene quando una partita Iva obbligata alla fattura elettronica invia o riceve una fattura da un forfettario?

Le partite Iva obbligate all’emissione e alla ricezione delle fatture elettroniche, nei rapporti con un operatore del regime forfettario che non ha l’obbligo di adozione della fattura elettronica, devono adoperare il metodo tradizionale. Ovvero, per generare la fattura elettronica la devono inviare al Sistema di interscambio (Sdi) e poi predisporre una copia analogica (anche in pdf) da inviare alla partita Iva forfettaria. Nel caso di fatture ricevute in modalità cartacea da una partita Iva a regime forfettario, devono registrarla a parte rispetto alle fatture ricevute in modalità elettronica. Si tratta, dunque, di una procedura più complessa che si annulla se anche la partita Iva a regime forfettario adotta la fattura elettronica.

Fatturazione elettronica, la trasmissione delle partite Iva al commercialista

L’adozione della fattura elettronica facilita anche la trasmissione dei documenti al proprio commercialista. Per chi non utilizza la fattura elettronica (partite Iva a regime forfettario) l’invio delle fatture al commercialista avviene presentandole in modalità cartacea. La consegna avviene a mano o via email. Con questa modalità è necessario un lavoro di raccolta e di organizzazione delle fatture che richiede tempo e risorse. Utilizzando la fattura elettronica si ha a disposizione il servizio offerto dal software che permette di velocizzare l’invio dei documenti al commercialista. Il professionista, infatti, ha la possibilità di accedere alle fatture elettroniche della partita Iva e di scaricarle in autonomia.

Esterometro: proroga dell’esterometro nel decreto fiscale

Il decreto fiscale impegna il Parlamento in questi giorni, tra gli emendamenti presentati in Senato e già approvato, c’è la proroga dell’applicazione dell’esterometro che doveva invece cessare il 1° gennaio 2022.

Cos’è l’esterometro e chi deve effettuare la comunicazione

L’esterometro è un sistema di comunicazione che le aziende transfrontaliere utilizzano per trasmettere i dati relativi alle operazioni estere. Si tratta di una comunicazione che devono effettuare tutti i soggetti IVA ma esclusivamente in relazione a fatture relative a operazioni con l’estero. Sono escluse da tale obbligo solo le operazioni per le quali è stata presentata la comunicazione doganale e quelle per le quali è stata emessa la fattura elettronica.

La comunicazione deve essere effettuata trimestralmente. Come anticipato, la legge di bilancio 178 /2020 prevedeva l’abrogazione di questo sistema di scambio informazioni dal 1° gennaio 2022 e la sostituzione con il Sistema di Interscambio (SdI), già utilizzato per la fatturazione elettronica.

Cosa cambia per le aziende con l’abolizione dell’esterometro?

Con l’abolizione dell’esterometro, che avverrà dal primo luglio 2022, i soggetti IVA che effettuano operazioni con l’estero dovranno:

  • provvedere alla trasmissione telematica dei dati inerenti le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art.12-ter del decreto legge 34 del 2019 )
  • provvedere alla trasmissione telematica dei dati delle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano entro il quindicesimo giorno del mese successivo rispetto a quello in cui l’operazione ha avuto luogo. Ad esempio per una fattura ricevuta il 15 luglio 2022, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 15 agosto 2022.

Deve essere ricordato che il decreto fiscale dovrà essere definitivamente approvato entro il 20 dicembre 2021, quindi ad oggi è molto probabile che la proroga dell’esterometro diventi effettiva in quanto già approvata dalla Commissione Finanze del Senato, ma solo dal 20 dicembre ci sarà la conferma ufficiale.