ACE: cos’è e come si calcola

di Vera MORETTI

L’articolo 1 del Decreto Monti prevede, tra le altre cose, un’agevolazione fiscale che intende premiare gli imprenditori “virtuosi” e la capitalizzazione dell’azienda in proprio.
Tale agevolazione si chiama ACE, ovvero aiuto alla crescita economica, ed introduce la deducibilità dall’imponibile di parte dell’incremento di capitale proprio dell’impresa (calcolato rispetto al patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010) moltiplicato per un coefficiente fissato annualmente dal governo.

Si tratta di una norma retroattiva, poiché si applica sulle ricapitalizzazioni realizzate nell’anno passato, ed è destinata a società di capitali, cooperative, enti commerciali, società che, pur non essendo residenti in Italia, hanno nel Belpaese la propria organizzazione. Sono comprese, inoltre, anche società di persone ed imprenditori individuali la cui contabilità sia ordinaria, ma per quest’ultima categoria occorre attendere un decreto specifico sulle modalità di calcolo, anche se non saranno molto differenti.

Per quanto riguarda le imprese soggette a IRES, il premio fiscale è dello 0,825% nel primo anno di applicazione e la deduzione si ripete negli anni successivi con una moltiplicazione del premio in caso di ulteriori incrementi di capitale.
Questa agevolazione è stata introdotta al fine di rafforzare il patrimonio delle imprese italiane con capitale netto cresciuto, nel triennio 2007-2010, più del 15%.

Con questo provvedimento, dunque, si mira a detassare le ricapitalizzazioni in una misura pari ad una percentuale di interesse simile a quella del mercato finanziario “per equiparare la deducibilità degli oneri finanziari di chi utilizza i prestiti con quella di chi si autofinanzia, con l’ulteriore beneficio della riduzione degli oneri finanziari che deriverebbero dall’utilizzo di capitali esterni“.

Come si calcola l’ACE?
Per il primo triennio, l’aliquota è stata fissata, per le società di capitali ed enti commerciali, al 3%, dopodiché verrò fissata dal MEF ogni anno entro il 31 gennaio, ed è da considerarsi coefficiente di riduzione del capitale proprio reinvestito, determinato alla chiusura dell’esercizio come differenza sull’anno precedente.
L’incremento di capitale su cui si deve applicare l’aliquota percentuale è dato dalla somma algebrica di variazioni in aumento e in diminuzione di capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010.

Le variazioni in aumento riguardano i conferimenti di denaro ai soci ma non quelli in natura, che corrispondono a aumenti di capitale sociale, versamenti di sovrapprezzo di azioni o quote, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, conversione in azioni di prestiti obbligazionali, gli utili non distribuiti ma accantonati a riserva ( dalla data della delibera di accantonamento, tipicamente la data di approvazione bilancio).
I versamenti dei soci come finanziamento non rientrano in queste categorie perché si tratta di debiti e non di poste del patrimonio netto.

Per quanto riguarda le nuove imprese, si considera incremento l’intero patrimonio conferito con l’inizio attività.

Nel caso delle COOP gli accantonamenti a riserva legale come tutte le riserve indisponibili non vengono considerati incrementi patrimoniali ai fini ACE. Sono da considerarsi decrementi di capitale l’attribuzione ai soci di utili, gli acquisti di partecipazione, gli acquisti di aziende e i conferimenti ai soci in natura a partire dal 1 gennaio dell’anno in cui sono stati effettuati.

Le perdite di esercizio, poiché non vanno attribuite a soci, ai fini ACE non sono rilevanti.

Forze nuove nel settore agricolo

di Vera MORETTI

Nel periodo compreso tra novembre 2010 e novembre 2011, l’unico settore che ha registrato un aumento delle partite Iva è l’agricoltura.

Questo perché, se in generale il gruppo dei servizi raccoglie il 45,6% delle aperture totali, è anche vero che accusa contemporaneamente il maggiore calo di aperture rispetto all’anno precedente. Assestato a -15%, infatti, “supera” anche i dati riguardanti il settore industriale, fermatosi ad un -14,8% altrettanto preoccupante.

In controtendenza, invece, il comparto agricolo, che, con un confortante +11,6%, segna un’annata in ripresa.

Questi dati, resi noti dall’Osservatorio del Dipartimento delle Finanze, inoltre rivelano che, nello specifico, prevalgono le persone fisiche, che, pur calando, arrivano al 68%, seguite a distanza dalle società di capitali, al 21,5% in grande salita e dalle società di persone, arrivate al 10%.

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, il 41% delle nuove attività ha sede al Nord, il 23% al centro e il 36% al Sud e Isole.

Il Decreto Salva-Italia premia la trasparenza fiscale

di Vera MORETTI

Per agevolare, e premiare, le imprese che presenteranno conti trasparenti e reali, il decreto Salva-Italia ha introdotto condizioni vantaggiose e semplificazioni importanti.
Insomma, chi non aspetterà i controlli della finanza, per mettersi in regola, magari beneficiando della fatturazione elettronica, verrà debitamente ricompensato.

Chi rientra nella fascia dei possibili premiati? Il regime interessa lavoratori autonomi, imprese individuali e società di persone e si tratta di un regime opzionale perché verrà scelto liberamente dal contribuente al momento della prossima dichiarazione dei redditi – UNICO 2012 e si applicherà dal 1.1.2013.

Le condizioni richieste sono:
• l’invio telematico di tutte le fatture attive e passive e di altri acquisti e cessioni non fatturati e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate
• l’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente all’attività svolta.

Richieste di poco conto se si considerano le agevolazioni:
• semplificazione degli adempimenti amministrativi: ad es. eliminazione dell’obbligo di emissione scontrino /ricevuta fiscale;
predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate di alcuni documenti , a titolo esemplificativo: liquidazioni periodiche IVA, 770 semplificato, CUD , versamenti delle ritenute;
anticipazione della compensazione o rimborso del credito IVA;
abolizione del visto di conformità per le compensazioni IVA oltre i 15.000 euro;
• possibilità di accertamento da parte del Fisco solo entro 3 anni e non più quattro dalla dichiarazione dei redditi interessata;
esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi, basati cioè su presunzioni semplici (gravi precise e concordanti).

Per chi si avvale della contabilità semplificata, si aggiungono altri vantaggi:
• determinazione del reddito con principio di cassa;
• predisposizione della dichiarazione dei redditi direttamente dall’agenzia;
• esonero da scritture contabili, versamenti periodici e acconto IVA.

Ma il regime decade se:
• i dati richiesti vengono inviati con ritardo di oltre 90 giorni o addirittura mancano;
• non viene rispettato il limite di 1000 euro nell’uso del contante con una sanzione pecuniaria da 1500 a 4000 euro.

Le penalità sono collegate invece a ravvedimento operoso in caso di ritardo nell’invio della documentazione entro i 90 giorni, senza decadenza dal regime agevolato.
Per avere maggiori informazioni circa le modalità di attuazione, nonché la definizione completa delle semplificazioni previste, occorre però attendere le specifiche dell’Agenzia delle Entrate.