Le società di professionisti diventano realtà

Dopo che la Corte dei Conti, nei giorni scorsi, aveva registrato lo schema di regolamento delle Società di professionisti del Ministero della Giustizia, finalmente la legge è stata ufficializzata, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo modello di società proposto si basa su trasparenza e concorrenza, poiché il cliente che si rivolge alla Stp può scegliere il professionista a cui affidare l’incarico.
E’ possibile fare una scelta oculata perché i clienti vengono informati dal professionista stesso circa tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento dell’incarico, ma anche relativamente all’eventuale presenza di conflitti di interesse.
Il cliente deve anche essere messo al corrente di sostituzioni del professionista, nel caso avvenisse, o di presenza di ausiliari e l’elenco dei soci con finalità di investimento.
Inoltre, sono stati posti alcuni limiti per quanto riguarda il capitale, che deve essere detenuto dai soci professionisti, e le iscrizioni, poiché ogni socio può iscriversi ad una sola società di professionisti.

Per quanto riguarda i modelli societari, sono validi quelli previsti dal Codice Civile. Sono anche ammesse le società multidisciplinari per l’esercizio di più attività professionali, che devono iscriversi nell’albo previsto per l’attività che riveste un ruolo prevalente all’interno della società. Se non è indicata un’attività prevalente, la società può iscriversi in più albi.

La domanda di iscrizione deve essere presentata al consiglio dell’ordine o del collegio professionale dove ha sede legale la società, allegando l’atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese e il certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Nel caso in cui la Stp non risultasse idonea, il consiglio dell’ordine o del collegio professionale che hanno ricevuto la domanda sono tenuti a segnalare le motivazioni e la società interessata può presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.

I soci della Stp devono possedere requisiti di onorabilità, non aver riportato condanne e non essere stati cancellati dal proprio albo per motivi disciplinari. Ogni socio può partecipare ad una sola Stp o società multidisciplinare all’interno della quale i professionisti devono detenere i due terzi del capitale sociale.

Vera MORETTI

In arrivo il regolamento delle società di professionisti

Il regolamento attuativo delle società di professionisti è in dirittura d’arrivo.

Questo ha assicurato Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e del Comitato unitario delle professioni: “Da quello che ci risulta, il provvedimento è in fase di uscita. Abbiamo avuto nei giorni scorsi l’ultimo confronto con il ministero di Giustizia e adesso le ultime notizie ci dicono che il ministero dello Sviluppo economico ha dato il suo benestare“.

E, a quanto pare, sembra che si tratti di un’attesa di pochi giorni, e poi finalmente potrà dirsi completo quel processo che è cominciato nell’agosto 2011, quando la riforma delle professioni cominciava a concretizzarsi.

Compito dei professionisti sarà, ora di vigilare sulla corretta applicazione della legge: “Credo che adesso la partita passerà agli ordini che dovranno applicare e vigilare affinché l’istituto sia adeguatamente applicato e non vi siano forme di abuso. Noi riteniamo che possa essere uno strumento societario utile soprattutto per le giovani generazioni, ecco perché io metto l’accento sulla corretta applicazione della norma che farà sì che i nostri ragazzi possano nello strumento societario trovare una reale opportunità di aggregazione professionale“.

Vera MORETTI

Avvocati, il coraggio di cambiare (per non soccombere)

La drammaticità dell’attuale situazione ci rende più coraggiosi; si tratta del coraggio della disperazione dettato da chi è consapevole che ormai siamo sull’orlo del precipizio.

Giusto o sbagliato che sia le coscienze assopite si risvegliano solo quando quasi tutto è perduto. Solo quando ci rendiamo conto di non avere più una pagnotta (seppure secca) da portare a casa ai nostri figli, allora siamo pronti a tutto. Ma forse è troppo tardi.


. Oggi in Italia esiste un avvocato ogni 200 abitanti, Con le liberalizzazioni ed il venire meno di ogni “limitazione” all’accesso, il rapporto sarà di 1 a 100. Su 100 cittadini quanti in un anno mediamente si rivolgono ad un avvocato? Direi non più di un 5%. Quindi, dovremo portare avanti o ancor peggio avviare uno studio potendo contare su una media di 5 clienti all’anno (i quali comunque prima di avviare un procedimento dovranno passare sotto le forche caudine dell’istituto della meda conciliazione obbligatoria rinunziando, la maggior parte delle volte, per una questione di costi a far valere i propri legittimi diritti).

Cosa racconteremo ai giovani avvocati che entusiasti delle liberalizzazioni entreranno a far parte dell’albo? Benvenuti nel mondo dei disoccupati!

Posso solo immaginare a quale livello sarà esasperata la lotta fratricida tra colleghi per accaparrarsi un cliente. E poi, trovato il cliente cosa avviene? Complice la crisi economica, complici i costi della media conciliazione obbligatoria, complice l’aumento sconsiderato del contributo unificato (ricordo che l’art. 28, Legge 183/2011 prevede l’ulteriore aumento del contributo unificato, pari al 50%, per il grado di Appello e del 100%, per i procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione), il cliente sarà disposto ad “offrire” all’avvocato per il servizio espletato un compenso probabilmente nemmeno sufficiente per coprire le spese minime di gestione di un piccolo studio. Non solo non esistono più i minimi tariffari ma lo stesso tariffario forense è abolito (L’art. 10, co. 12, Legge 183/2011, prevede l’abolizione delle tariffe forensi dal 1° gennaio 2012).

Il rapporto avvocato-cliente sarà contraddistinto da un contrattazione al ribasso non solo del compenso ma anche delle condizioni contrattuali da applicare. Se il cliente è disposto a corrispondere un compenso di 1000 euro perché in quel momento non può oggettivamente versare una maggior somma, a quel cliente giustamente non interessa che di quei 1000 euro 200 serviranno per pagare il contributo unificato, il 23% servirà per il pagamento dell’IVA, il 4 % per la cassa di previdenza, ecc . Lui avrà corrisposto 1000 all’avvocato, perché più di 1000 euro non è in grado di corrispondere!

Evviva! Separazioni e cause condominiali a 500 euro, tutto compreso! (tratto da un sito web dell’era post liberalizzazioni). Dobbiamo forse arrivare ad augurarci che i cittadini litighino di più per poter sopravvivere come categoria? Assolutamente no visto che il legislatore ha pensato anche a questo: media conciliazione per riappacificare a forza gli animi rancorosi o ancora meglio per far desistere i potenziali litigiosi da ogni intento bellicoso.

Che Dio ci benedica e soprattutto ci dia l’intelletto per comprendere tale scempio e la forza per ribellarci.

Avv. Matteo SANTINI | m.santini[at]infoiva.it | www.studiolegalesantini.com | Roma

È titolare dello Studio Legale Santini (sede di Roma). Il suo Studio è attualmente membro del Network LEGAL 500. || È iscritto come Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma; Presidente Nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori; Membro dell’AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Consigliere Nazionale AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Responsabile per la Regione Lazio dell’Associazione Avvocati Cristiani; Membro dell’I.B.A. (International Bar Association); Membro della Commissione Osservatorio Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Segretario dell’Associazione degli Avvocati Romani; Conciliatore Societario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 5/2003; Direttore del “Notiziario Scientifico di Diritto di Famiglia”; Membro del Comitato Scientifico dell’ A.N.A.C. || Autore del Manuale sul trasferimento dell’Azienda edito dalla Giuffré (2006); Co-autore del Manuale sul Private Equity (2009 Edizione Le Fonti). || Docente di diritto e procedura penale al Corso in Scienze Psicologiche e Analisi delle Condotte Criminali (Federazione Polizia di Stato 2005). || Collabora in qualità di autore di pubblicazioni scientifiche con le seguenti riviste giuridiche: Diritto & Giustizia (Giuffré Editore); Corriere La Tribuna (Edizioni RCS); Notiziario Giuridico Telematico; Giustizia Oggi; Associazione Romana Studi Giuridici; Il Sole 24 Ore; Studium Fori; Filo Diritto; Erga Omnes; Iussit; Leggi Web; Diritto.net; Ius on Demand; Overlex; Altalex; Ergaomnes; Civile.it; Diritto in Rete; Diritto sul Web; Iusseek.

Società di professionisti: muore la professione forense

È a rischio l’indipendenza della professione forense.

La legge di Stabilità appena approvata ammette la costituzione di società per l’esercizio dell’attività professionale secondo i modelli societari contemplati dal codice civile, incluse le società di capitali.

Potranno essere ammessi a far parte di tali società, in qualità di soci solo i professionisti iscritti ad ordini ed albi ma anche soggetti non professionisti (ad esempio banche, grandi imprese, compagnie assicurative, ecc.) soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. L’espressione “soltanto” non è macabra ironia ma il termine esatto utilizzato nel testo della legge!

È facile capire come l’entrata di investitori esterni in società di professionisti finirà con l‘assoggettare la professione forense alle logiche del mercato e della concorrenza tipiche delle imprese commerciali. L’indipendenza ed autonomia del singolo professionista cederanno il passo alle spietate logiche del mercato finalizzate al raggiungimento del massimo profitto.

Ne deriverà un inevitabile braccio di ferro tra i professionisti operativi all’interno delle società professionali – impegnati ed intenti nel portare avanti i loro mandati professionali nel rispetto delle regole, anche deontologiche, imposte dall’ordinamento – e gli investitori non “professionisti” – interessati ad ottenere il massimo profitto dall’attività dei professionisti “lavoratori”. Gli avvocati inseriti in “società di professionisti” diventano di fatto dei dipendenti “sotto pagati” dagli investitori esterni, i quali, giustamente, così come fanno gli azionisti, chiederanno conto agli avvocati in merito al fatturato prodotto.

Le grandi imprese non dovranno più neppure costituire un ufficio legale interno; potranno, di fatto, investire, come soci di maggioranza, in società di professionisti, lucrando sul guadagno dei professionisti impegnati all’interno di tali società.

Altro problema di non poco conto è rappresentato dal conflitto di interessi che potrà nascere tra l’avvocato socio e l’investitore esterno. Il singolo cliente si rivolge alla società di professionisti per avviare una causa contro una banca, salvo poi scoprire che quella banca è il socio investitore di maggioranza di quella società di professionisti alla quale il cittadino si è rivolto.

Ci aspettano tempi molto duri.

Avv. Matteo SANTINI | m.santini[at]infoiva.it | www.studiolegalesantini.com | Roma

È titolare dello Studio Legale Santini (sede di Roma). Il suo Studio è attualmente membro del Network LEGAL 500. || È iscritto come Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma; Presidente Nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori; Membro dell’AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Consigliere Nazionale AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Responsabile per la Regione Lazio dell’Associazione Avvocati Cristiani; Membro dell’I.B.A. (International Bar Association); Membro della Commissione Osservatorio Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Segretario dell’Associazione degli Avvocati Romani; Conciliatore Societario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 5/2003; Direttore del “Notiziario Scientifico di Diritto di Famiglia”; Membro del Comitato Scientifico dell’ A.N.A.C. || Autore del Manuale sul trasferimento dell’Azienda edito dalla Giuffré (2006); Co-autore del Manuale sul Private Equity (2009 Edizione Le Fonti). || Docente di diritto e procedura penale al Corso in Scienze Psicologiche e Analisi delle Condotte Criminali (Federazione Polizia di Stato 2005). || Collabora in qualità di autore di pubblicazioni scientifiche con le seguenti riviste giuridiche: Diritto & Giustizia (Giuffré Editore); Corriere La Tribuna (Edizioni RCS); Notiziario Giuridico Telematico; Giustizia Oggi; Associazione Romana Studi Giuridici; Il Sole 24 Ore; Studium Fori; Filo Diritto; Erga Omnes; Iussit; Leggi Web; Diritto.net; Ius on Demand; Overlex; Altalex; Ergaomnes; Civile.it; Diritto in Rete; Diritto sul Web; Iusseek.