Quando si viene cancellati dalla Centrale Rischi? Ecco i termini

Chi chiede un prestito e riceve un rifiuto giustificato da un’esposizione o da un debito in sofferenza segnalato alla Centrale Rischi si chiede sempre se tale segnalazione sia legittima e quando si viene cancellati dalla Centrale Rischi. Ecco una piccola guida per muoversi senza incappare in eccessiva burocrazia.

Quando si viene segnalati e quando si viene cancellati dalla Centrale Rischi

La Centrale Rischi, come abbiamo già visto, è una banca dati detenuta dalla Banca d’Italia, in essa sono segnalati i finanziamenti/prestiti eccedenti i 30.000 euro e le “esposizioni” o “sofferenze” di valore superiore ai 250 euro. Si è già detto che non c’è un criterio univoco per stabilire quando un’esposizione debba essere segnalata, la Corte di Cassazione ha stabilito che non può essere segnalato un semplice ritardo o uno scoperto in conto corrente. Le segnalazioni sono aggiornate mensilmente. L’ente creditore deve però smettere di segnalare un credito dal mese successivo rispetto a quando scende sotto la soglia dei 30.000 euro e quando il debitore sana la sua posizione. Questo però non vuol dire essere cancellati dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia, infatti i dati saranno ancora forniti a coloro che ne facciano richiesta al fine di valutare il merito creditizio.

I dati restano disponibili per 36 mesi dall’ultima segnalazione, solo successivamente si viene cancellati dalla Centrale Rischi. Non tutti possono accedere a tali dati, ma solo i soggetti che in base alla normativa possono effettuare le segnalazioni, possono accedere ma non in modo indiscriminato, ma soltanto se hanno ricevuto una richiesta di prestito/ finanziamento. Trascorso il periodo dei 36 mesi la cancellazione dalla Centrale Rischi avviene in modo automatico, ma come cancellarsi dalla Centrale Rischi se trascorso tale termine i dati continuano a essere disponibili, oppure nel caso in cui si ritenga che la segnalazione non sia legittima? E’ bene sottolineare che le banche spesso rifiutano prestiti a coloro che sono segnalati.

Come cancellarsi dalla Centrale Rischi: contatta la banca che ha segnalato il debito

Se non si viene cancellati automaticamente dalla Centrale Rischi la soluzione più semplice e veloce è rivolgersi alla banca, o altro soggetto, che ha effettuato la segnalazione, basta recarsi semplicemente in filiale, naturalmente tale richiesta deve essere motivata. Se la banca contesta tale richiesta e quindi ritiene di non dover effettuare la cancellazione, il secondo passo è formalizzare tale istanza attraverso l’invio di un modulo per la richiesta di cancellazione dalla Centrale Rischi da inviare alla banca tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC.

Come cancellarsi dalla Centrale Rischi: rivolgiti all’Arbitro Bancario Finanziario

Naturalmente la banca anche in questo caso può continuare a ritenere la propria segnalazione sia conforme alla normativa e quindi non provvede a cancellare la segnalazione. A questo punto la soluzione è rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario il cui compito è mediare tra clienti e banche al fine di risolvere in via stragiudiziale la questione. Deve essere sottolineato che negli ultimi anni l’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario è stata davvero importante e risolutiva e in media i tempi di risoluzione delle controversie sono molto bassi, cioè solo 105 giorni. Infine, se neanche tale soluzione appare essere risolutiva, è possibile rivolgersi al tribunale ordinario per risolvere la questione in via giudiziale.

Deve essere sottolineato che solitamente non si arriva alle vie legali quando è necessario cancellarsi dalla Centrale Rischi per il decorso dei 36 mesi: la mancata cancellazione in questi casi è spesso un mero errore materiale. mentre è frequente il ricorso all’arbitro o al tribunale quando si ritiene che in realtà la sofferenza non dovesse essere segnalata, ad esempio perché si è trattato solo di un mancato pagamento, oppure perché il debitore non ha ricevuto il preavviso di segnalazione del proprio debito alla Centrale Rischi.