Sostituto d’imposta, quando è l’INPS?

Quel soggetto che si occupa di pagare le tasse ed i tributi, per conto di un altro soggetto, è per definizione noto come sostituto di imposta. Il classico sostituto di imposta è rappresentato dal datore di lavoro che agisce, per il pagamento delle imposte, proprio in sostituzione dei propri dipendenti. Inoltre, come sostituto di imposta, e comunque sotto certe condizioni, può agire pure l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS). Vediamo allora quando questo può accadere, e quando invece no.

Quando il sostituto di imposta è l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale?

Nel dettaglio, affinché l’INPS possa agire come sostituto di imposta è necessario che il contribuente percepisca una prestazione che sia imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). E che, inoltre, per le dichiarazioni dei redditi di quest’anno, la prestazione erogata non sia cessata prima della data dell’1 aprile del 2021.

Per rendere l’idea, l’INPS può agire come sostituto d’imposta quando il contribuente percepisce la NASpI, la pensione di reversibilità o la pensione di vecchiaia. Mentre l’INPS non può agire come sostituto di imposta, prestando così assistenza fiscale, quando il contribuente percepisce solo ed esclusivamente delle prestazioni che sono di natura assistenziale. Per esempio, i bonus Covid, il bonus baby sitter e, tra l’altro, pure l’assegno sociale ed il bonus bebè.

Come controllare la dichiarazione dei redditi con INPS come sostituto d’imposta

Quando è l’INPS il sostituto di imposta, il contribuente può controllare le risultanze contabili del proprio modello di dichiarazione dei redditi 730 direttamente e comodamente online. Ovverosia, dal sito Internet dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale accedendo tramite le credenziali.

Al riguardo serve SPID, la CNS, la CIE oppure il PIN dispositivo INPS. Nel dettaglio, SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, la CIE è la carta di identità elettronica, mentre la CNS non è altro che la Carta Nazionale dei Servizi. Dopo l’autenticazione, basterà accedere alla sezione ‘Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino‘.

Oltre che dal sito Internet dell’INPS, sempre con autenticazione, il servizio ‘Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino’ è accessibile pure attraverso ‘INPS mobile‘. Ovverosia, dall’app che si può scaricare gratis dall’App Store per iPhone, e dal Play Store per i dispositivi con il sistema operativo Android.

Sostituto d’imposta INPS 2021, tutti i chiarimenti nel messaggio n° 2557

Per l’assistenza fiscale 2021, e di conseguenza per l’erogazione dei servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4, proprio l’INPS nei giorni scorsi ha pubblicato online un messaggio. Precisamente, il messaggio n° 2557 del 09-07-2021 con cui l’Istituto di previdenza anche per quest’anno assicura e conferma l’assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato proprio l’INPS nel modello di dichiarazione dei redditi 730.

Precisando inoltre, come sopra spiegato, quando sussiste il rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante, e quando invece no.  In particolare, qualora si rientri nei casi in corrispondenza dei quali non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale comunicherà il diniego della risultanza e, contestualmente e conseguentemente, lo comunicherà pure all’Agenzia delle Entrate.

Prorogata la consegna dei modelli 730 dei sostituti d’imposta

I lavoratori dipendenti e i pensionati che compilano la propria dichiarazione dei redditi 2012 consegnando il modello 730/2013 al proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente previdenziale hanno più tempo a disposizione per adempiere a tale obbligo.
La vecchia scadenza del 30 aprile, ormai passata, è stata prorogata al 16 maggio, come stabilito da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, firmato il 26 aprile.

La decisione è stata dettata da alcuni ritardi nella consegna dei modelli Cud 2013, che non avrebbero permesso una compilazione oculata e corretta del documento.
Ovviamente, a slittare è anche il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli assistiti la dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione: non più il 31 maggio, ma il 14 giugno.

Resta invece fissato al 31 maggio 2013 l’appuntamento per coloro che intendono presentare il modello 730 tramite un Caf o un intermediario abilitato.

Vera MORETTI

Scadenza il 30 aprile per la presentazione del 730

Le scadenze fiscali 2013 che riguardano lavoratori dipendenti, pensionati e aziende sostituti d’imposta, si avvicinano. Entro il 30 aprile, infatti, i contribuenti dovranno presentare il modello 730 a CAF o professionisti abilitati che si occupano di fornire loro assistenza fiscale.

Esistono, ovviamente casi particolari per i quali occorrono chiarimenti, come i contratti a termine di meno di un anno, per i quali è previsto di rivolgersi direttamente all’azienda solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio dell’anno di presentazione, e a un CAF-dipendenti o professionista abilitato se dura almeno da giugno a luglio dell’anno di presentazione e si conoscono i dati del datore di lavoro che dovrà effettuare il conguaglio.

I contribuenti che possiedono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio dello stesso anno e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Non sono dovute, perché sostitute dall’imposta municipale sugli immobili, IRPEF e addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati, e addizionali sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito. Il reddito agrario continua invece ad essere assoggettato alle imposte sui redditi.

Sugli immobili esenti da Imu, anche se non locati o non affittati, si applicano, se dovute, l’Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione IMU va evidenziata nel quadro dei terreni e nel quadro dei fabbricati.
Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di locazione ridotto del 35%. Nel quadro B la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50%.

Se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B (redditi dei fabbricati), va indicato il codice di utilizzo “11″ (locazione in regime di libero mercato) o il codice “12″ (locazione a canone concordato).

I soci di società semplici indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal modello Unico Società di Persone 2013, riportando nella colonna 2 (Titolo) del quadro A il codice “5″ e/o “10″ e nella colonna 2 del quadro B (Utilizzo) il codice “16″ e/o “17″.

Per quanto riguarda le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione è elevata dal 36 al 50%, nel limite di spesa di 96mila euro. La stessa è estesa agli interventi di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi.
Da quest’anno non è più prevista la possibilità, per i contribuenti over 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

I contributi al Servizio sanitario nazionale versati con il premio Rc auto per i veicoli sono deducibili fino a 40 euro.
I dati degli acconti 2012 ricalcolati in presenza di redditi da immobili di interesse storico o artistico vanno indicati nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1.
I redditi di lavoro dipendente all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro vanno evidenziati indicando il codice “4″ nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto, per l’anno 2012, della sola parte di reddito eccedente, mentre per il calcolo dell’acconto IRPEF verrà considerato l’intero ammontare del reddito percepito.

I contribuenti devono consegnare al proprio sostituto d’imposta il 730/2013 compilato e la scheda 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille IRPEF. Non devono allegare documentazione aggiuntiva che però va conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Il sostituto d’imposta non è obbligato all’assistenza fiscale: per farlo, deve aver comunicato specifica disponibilità entro il 15 gennaio 2013.
Deve però operare i conguagli in base alle dichiarazioni 2012 presentate attraverso CAF o professionisti abilitati (730-4/2012). A questo proposito, si ricorda che dal 2012 i sostituti d’imposto sono tenuti a segnalare l’indirizzo telematico all’Agenzia delle Entrate per ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti ed effettuare le relative operazioni di conguaglio.

Entro il 31 maggio il sostituto d’imposta consegnerà copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Se il contribuente vuole inserire ulteriori detrazioni o deduzioni rispetto a quello effettuate, può presentare il 730 integrativo, entro il 25 ottobre, oppure il Modello UNICO Persone Fisiche.
Se il sostituto d’imposta riscontra anomalie che impediscono l’assistenza fiscale, lo comunica tempestivamente al contribuente, che deve presentare il modello UNICO che in generale va presentato in caso di errori od omissioni (redditi non dichiarati, oneri deducibili o detraibili indicati in eccesso).

Vera MORETTI

Imu e cedolare secca nel 730 del 2012

Le nuove dichiarazioni dei redditi comprendono la cedolare secca e l’Imu.
Per questo “debutto”, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di fissare la consegna dei 730 a Caf e professionisti abilitati al 20 giugno.

Novità del 2012 è l’obbligo per tutti i datori di lavoro pubblici e privati di segnalare, all’Agenzia delle Entrate, l’indirizzo telematico presso cui intendono ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti per effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente nelle buste paga.
I sostituti d’imposta dovranno dunque ricevere i dati dei 730-4, tutti ad esclusione di Inps e ministero dell’Economia e delle Finanze e coloro che hanno già comunicato nel 2011 i dati, se non devono essere modificati nell‘anno corrente.
I risultati contabili del 730 saranno poi inviati all’Agenzia delle Entrate, da Caf e professionisti abilitati, entro il 12 luglio 2012.

Da quest’anno, inoltre, la trasmissione dei dati del 730-4 all’Inps comprende anche gli esiti di liquidazione dei contribuenti che avevano come sostituti d’imposta l’Inpdap e l’Enpals (enti soppressi dal 1° gennaio 2012). In tal caso, va indicato l’apposito “codice sede”, riferito ai diversi enti, indicato nel modello 730/2012.
I termini per la consegna della copia del 730 elaborato e del prospetto di liquidazione da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale sono: il 15 giugno se il modello è stato presentato al sostituto d’imposta, il 2 luglio se il modello è stato presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

Per quanto riguarda i conguagli per i lavoratori dipendenti, i sostituti d‘imposta dovranno partire dal mese di luglio, che sarebbe poi il primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili elaborati da Caf e professionisti abilitati.
L’operazione, per i titolari di redditi di pensione, avverrà a partire dal mese di agosto o di settembre.

Da quest’anno, i sostituti d’imposta sono chiamati a effettuare i conguagli anche in relazione alla cedolare secca, il regime di tassazione alternativo per le locazioni di immobili a uso abitativo. I contribuenti che nel 2011 hanno versato l’acconto dell’imposta sostituiva, possono segnalare la scelta in dichiarazione.
A tal proposito, la circolare indica come rimediare in caso di omesso versamento dell’acconto alle date previste o quando si è tenuto conto del reddito derivante dalla locazione ai fini del versamento dell’acconto Irpef. Nella prima ipotesi basta avvalersi del ravvedimento operoso, nella seconda si può presentare istanza per correggere il codice tributo oppure indicare nel 730 il maggior acconto Irpef come acconto della cedolare secca.

Per quanto riguarda invece l’Imu, i contribuenti che presentano il modello 730 possono scegliere di utilizzare (interamente o in parte) l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per versare l’imposta municipale dovuta per il 2012. In questo caso, il sostituto accrediterà sullo stipendio (o pensione) la differenza fra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’importo che il contribuente ha scelto di utilizzare per eseguire il versamento della nuova imposta

Vera MORETTI

Online i modelli 770 da presentare entro il 31 luglio

Per i sostituti d’imposta che devono compilare i modelli 770/2012 ordinario e semplificato l’Agenzia delle Entrate ha messo online sul suo sito il relativo pacchetto informatico da scaricare.

I modelli sono da compilare indicando i dati fiscali sulle ritenute effettuate nel 2011, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi e la scadenza è prevista per il 31 luglio.

Il modello 770 semplificato deve essere compilato dai sostituti d’imposta che, nel corso del 2011, hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente, equiparati (come le pensioni) e assimilati (come i compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro), indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale corrisposte da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Inoltre, deve essere utilizzato per comunicare i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo se il sostituto d’imposta non è obbligato anche alla presentazione del 770 Ordinario), le informazioni relative alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi nonché le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Il modello 770 Ordinario è rivolto ai sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti per comunicare le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio, versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.

Vera MORETTI

Slitta la data per la dichiarazione dei redditi

di Vera MORETTI

C’è tempo fino al 16 maggio per presentare al sostituto d’imposta il modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2011, mentre la scadenza è del 20 giugno per chi si affida ad un Caf o ad un professionista abilitato.
A stabilire queste nuove scadenze è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato ieri.

Proroga fino al 2 luglio, mentre la data era inizialmente stata fissata per il 31 maggio, anche per chi deve inviare la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e sugli accessori incassati nel periodo d’imposta precedente.

I sostituti d’imposta dovranno poi, entro il 15 giugno, consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione, mentre i Caf o i professionisti abilitati hanno tempo fino al 2 luglio.

Per comunicare, invece, il risultato finale delle dichiarazioni ed effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, i Caf e i professionisti abilitati hanno tempo fino al 12 luglio.

Prorogata la scadenza per gli adempimenti dei sostituti d’imposta

di Vera MORETTI

Hanno tempo fino al 20 aprile, i sostituti d’imposta, per inviare le comunicazioni dell’indirizzo telematico, dove ricevere il flusso dei modelli 730-4 online. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha prorogato la scadenza, che inizialmente era stata fissata per il 31 marzo scorso.

La comunicazione deve essere effettuata da tutti i sostituti d’imposta (direttamente o tramite intermediario) che intendono conoscere i dati dei modelli 730-4 per la liquidazione dell’esito finale dei 730 dei loro dipendenti.
Per ricevere, dunque, i dati relativi ai modelli 730-i sostituti d’imposta dovranno utilizzare il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4”.

La trasmissione interessa ormai tutti i sostituti (esclusi solo Inps e Mef) tranne coloro che hanno presentato tale comunicazione negli anni scorsi (quindi che hanno ricevuto nel 2011 i modelli 730-4 relativi al 730/2011): da quest’anno infatti non devono più inviarla, se non ci sono state variazioni rispetto ai dati già forniti.
Si tratta perciò di un passaggio obbligatorio per i datori di lavoro pubblici e privati, che permette di effettuare correttamente le operazioni, dando il via al calcolo degli importi da trattenere o da rimborsare.

Il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati dei 730-4 è disponibile sul sito internet Agenziaentrate.gov.it, sezione Cosa devi fare – Comunicare dati – Richiesta per ricezione dei 730-4.