In occasione dell’inaugurazione dell’anno forense prosegue la contestazione contro la mediazione obbligatoria

In occasione dell’inaugurazione del nuovo anno forense, il CNF rende noto che il clima che si sta vivendo è quanto mai preoccupante. “In queste settimane si sono registrati fermenti di contestazione e di critica in molte sedi a causa della entrata in vigore della disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, ma le preoccupazioni dell’Avvocatura non sono concentrate solo su questo segmento della complessiva riforma della giustizia : riguardano anche il progetto di esaurimento dei procedimenti civili pendenti e sono alimentate dalla situazione in cui versano le professioni intellettuali nella persistente fase di crisi economica che si è abbattuta sul Paese, nel ritardo segnato dall’iter di approvazione della riforma della professione forense, nel futuro incerto dei giovani avvocati, nei maggiori oneri resisi necessari per salvaguardare il trattamento pensionistico, nel clima di aperta ostilità che circonda, oggi più che mai, l’ Avvocatura”, ha aperto così la sua relazione, che poi si è snodata nelle varie “dimensioni” in cui vive l’avvocatura”.

L’entrata in vigore della mediazione obbligatoria sembra essere continua fonte di malumori tra gli avvocati che si sentono così bistrattati a causa dell’introduzione della nuova figura del mediatore civile. Ricordiamo che per divenire mediatore è sufficiente un titolo di laurea breve e la frequentazione di un corso di 50 ore. Troppo poco, secondo il CNF, per poter prendere decisioni o proposte legali delicate come per le materie per cui è prevista la mediaizone obbligatoria.

Il Presidente del CNF, Guido Alpa ha aggiunto: “Ribadiamo la necessità di un intervento legislativo urgente che riporti la disciplina e il sistema complessivo nell’alveo delle garanzie costituzionali”, scandisce Alpa. Le incostituzionalità sono nell’obbligatorietà della composizione della lite, nella mancata previsione dell’assistenza dell’avvocato, nei costi aggiuntivi che si impongono a chi vuole accedere alla giustizia, negli ostacoli che si frappongono al cittadino che voglia adire il giudice naturale, nelle sanzioni a cui sono sottoposte le parti e gli avvocati nelle circostanze previste, nella insufficiente qualificazione dei conciliatori, nella sostanziale preventiva allocazione delle cause ad operatori privati“.

L’inizio dell’anno forense è stato l’occasione per rendere noti alcuni dati importanti: “i procedimenti sopraggiunti nell’anno sono stati 334, con un incremento rispetto all’anno passato (291); quelli relativi a sanzioni deontologiche sono stati 286. Le decisioni pubblicate nel 2010 sono state 215, 92 le sanzioni confermate (nel dettaglio: 15 avvertimento; 26 censura; 46 sospensione esercizio professionale; 9 cancellazione dagli albi; 2 radiazione dagli albi). Esami forensi. Nella sessione 2010 i presenti agli iscritti sono stati 33mila40. Nella sessione 2009, su 34mila481 presenti agli scritti sono stati ammessi agli orali 13mila485 aspiranti avvocati”.

Mirko Zago

Essere mediatore civile: ruoli, compiti e obiettivi della professione del futuro

Dal 21 marzo 2011 il ricorso allla mediazione civile è divenuto obbligatorio in alcuni casi come quelli di diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.), divisioni, successioni ereditarie, locazioni – comodati – affitti di aziende, risarcimenti.

Alla luce di questa rivoluzione non solo legale ma anche culturale, oltre che legale, la riforma sulla mediazione civile si è posta l’obiettivo principale di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.

In pratica, si tratta di una modifica nel cursus tradizionale che intende affiancarsi alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s’intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause e mira ad introdurre proprio una nuova cultura della conciliazione, anziché della causa.

Per questo motivo, uno degli attanti principali della nuova riforma è quello della figura del mediatore con il quale si intende l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Ma chi è il mediatore? Che cosa fa? Qual è il suo ruolo e soprattutto: come si diventa mediatori? Andiamo per gradi.

Chi è il mediatore civile?

Non si tratta né di un giudice né di un arbitro bensì di un facilitatore terzo imparziale che, utilizzando le tecniche di comunicazione efficace, PNL, problem solving, aiuta le parti a trovare la soluzione più soddisfacente al loro conflitto.
Il mediatore è la persona o sono le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Quindi si può dire che il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà.

Che cosa fa il mediatore civile e dove?

L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della Giustizia mentre la mediazione, quindi la soluzione delle controversie con il metodo conciliativo in alternativa alla presenza in tribunale.

Per farlo è necessario che la mediazione si svolga presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.

Ci sono degli ordini professionali?

Sì, gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, che spiega:”Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.”

In questo, a seconda della controversia, esistono diversi tipi di mediazione:

  • nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito o presso gli organismi di mediazione
  • oppure davanti alla Camera di conciliazione della Consob
  • ed anche il ricorso all’ Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia produce analoghi effetti giuridici (assolve la condizione di procedibilità per poter poi rivolgersi al giudice).

Come opera il mediatore?

Una volta avviata la domanda di mediazione, all’organismo, contenente l’indicazione ell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni, le parti scelgono l’organismo mentre il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia.

L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo; in caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno così come, nel caso di un insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Quidi, serve davvero il mediatore?

Dal 21 marzo scorso sì, visto che la mediazione può essere:

– facoltativa, e cioé scelta dalle parti
– demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
– obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione

A questo punto, come si diventa mediatore?

Obblighi:

  1. Per svolgere la professione di mediatore, è necessario essere in possesso di determinati requisiti di qualificazione professionale, consistenti in un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, essere iscritti a un ordine o a un collegio professionale nonché il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati al Ministero della Giustizia. (DM 180/2010)
  2. Un mediatore civile non può lavorare per oltre cinque organismi di mediazione; tuttavia, può anche concedere l’esclusiva all’Organismo di mediazione prescelto.
  3. D’altra parte ogni ente o organismo di mediazione diverso dalle Camere di Commercio e dagli organismi camerali deve aver ricevuto la disponibilità, in via esclusiva, di almeno cinque mediatori.
  4. All’atto dell’assunzione dell’incarico, infine, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità per ciascun affare per il quale è stato designato e deve dare immediata notizia all’ente/organismo di vicende che lo riguardino che possono avere influenza sui requisiti soggettivi nel corso della trattazione del procedimento.

Per diventare mediatore è possibile compilare l’apposito modulo al sito, oppure è possibile richiedere maggiori informazioni al sito del Ministero della Giustizia.

Secondo molti, considerata la grande rilevanza che sta già assumendo gradualmente questa figura professionale, è possibile che quella del mediatore civile sia una delle carriere del futuro.

Paola Perfetti

Commercialisti: la mediazione obbligatoria è necessaria, ma si può migliorare

Il presidente dei commercialisti, Claudio Siciliotti, nel corso del convegno nazionale “Mediazione civile: strumento giuridico e percorso di unione. Il ruolo dei commercialisti” tenutosi a Torino qualche giorno fa ha espresso un importante commento sulla mediazione obbligatoria: “Quella sulla mediazione civile è una riforma sicuramente perfettibile, ma il suo avvio segna comunque uno spartiacque nella storia della giustizia italiana. Pur con tutte le difficoltà che nella fase iniziale potranno verificarsi, era importante partire. La mediazione è ad oggi l’unico strumento in campo per alleggerire i nostri tribunali dal peso dei quasi sei milioni di cause civili pendenti, con una durata media tra i dieci e i dodici anni. Siamo al 156° posto delle classifiche mondiali per la durata dei processi, una situazione che penalizza pesantemente cittadini e imprese. Chi si oppone a questa riforma finisce di fatto per difendere questo indifendibile status quo“.

Tra le migliorie apportabili Siciliotti ha ricordato: “Probabilmente il ruolo di mediatore andrà riservato ai soli iscritti agli Ordini professionali e non ai laureati triennalitout court. Così come andranno costantemente monitorati i percorsi formativi. Massima vigilanza sulla qualità dei mediatori, quindi, ma anche grande impegno per l’affermazione di uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie che può essere di grande aiuto per la collettività, anche perché potrà contribuire ad un significativo snellimento della pubblica amministrazione“.

L’incontro di Torino è stato un pretesto per presentare anche modello di conciliazione dei commercialisti, a illustrarlo è stato Felice Ruscetta, consigliere nazionale della categoria.

Consiglio Nazionale Forense: la mediazione obbligatoria è incostituzionale

Prosegue la polemica del CNF, Consiglio nazionale forense contro l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione-conciliazione che di fatto “svaluta” la figura dell’avvocato a vantaggio della nuova figura professionale del mediatore civile. Il portavoce del CNF, Alpa, ha criticato il decreto con duri termini: “Sono anni che in Europa si discute di Adr e in realtà anche in Italia tante leggi di settore hanno previsto il ricorso alla mediazione. Riteniamo tuttavia che il sistema introdotto in via generale con il decreto legislativo 28/2010 non tuteli adeguatamente l’accesso alla giustizia ed esponga i cittadini al rischio di vedersi decurtati i propri diritti. Abbiamo dubbi sulla sua costituzionalità“.

Criticando il fatto che la norma si sia preoccupata di ridurre i costi della giustizia senza apportare le giuste misure per preservare la qualità, ha proseguito: “La conciliazione obbligatoria, introducendo una fase pre-processuale, distoglie dal giudice naturale e impone dei costi non solo strettamente economici”. Un esempio: non aver previsto la competenza territoriale degli organismi di conciliazione. La legge non ha neanche tenuto conto degli aspetti giuridici delle controversie in mediazione. Abbiamo lamentato l’assenza di assistenza obbligatoria da parte dell’avvocato non per rivendicazioni corporative ma preoccupati del fatto che il cittadino potrebbe trovarsi davanti ad un mediatore che non valuta gli aspetti giuridici della questione, suggerendo un accordo che si può trasformare in una vera e propria decurtazione del diritto“.