Errori nel Modello Unico? Ecco come comportarsi

Nella compilazione della dichiarazione dei redditi può capitare di commettere errori di vario tipo come ad esempio la dimenticanza di inserire alcuni redditi oppure la dimenticanza di “scalare” oneri detraibili e/o deducibili o ritenute d’acconto oppure può averli indicati in maniera non corretta. In tutti questi casi, il contribuente può correggere gli errori prima che l’Amministrazione finanziaria accerti la violazione commessa.

Correzioni nei termini di presentazione

Le modalità per rimediare sono diverse a seconda che le correzioni avvengano prima o dopo la scadenza dei termini di presentazione di Unico. I contribuenti che hanno necessità di correggere una dichiarazione già consegnata o trasmessa, possono presentare, entro la scadenza ordinaria, un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Se dalla dichiarazione “rettificativa” emerge una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute; nel caso i termini per i versamenti siano già scaduti, può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo.

Se, al contrario, emerge un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può chiedere il rimborso o usufruire del credito per l’anno successivo; oppure, in alternativa, può utilizzarlo in compensazione per pagare altri tributi.

Correzioni dopo la scadenza dei termini di presentazione

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione.

E’ possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) soltanto se quella originaria è stata validamente presentata; è considerata tale anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza.

Dichiarazione integrativa in diminuzione

Per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito, un maggior debito o un minor credito d’imposta, il contribuente può integrare a proprio favore la dichiarazione, presentando un altro Unico Pf entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Dichiarazione integrativa in aumento

Il contribuente può e hcorreggere errori e omissioni channo determinato un minor reddito o un minor debito o un maggior credito d’imposta, presentando una “dichiarazione integrativa” (va barrata l’apposita casella sul frontespizio):

  • entro la scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo, facendo ricorso al ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte
  • entro i termini per l’accertamento, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza riduzione delle sanzioni (per esempio, entro il 31 dicembre 2015 si può correggere l’Unico 2011).

Le sanzioni

E’ prevista l’applicazione della sanzione del 30%:

  • per il mancato, carente o tardivo versamento delle imposte dichiarate
  • sulle maggiori imposte dovute per gli errori riscontrati durante i controlli automatici (ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte – articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973) e i controlli formali (ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta – articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973).

Nel caso di infedele dichiarazione (ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi), la sanzione va dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito. Se ricorrono le condizioni, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, usufruendo di sanzioni ridotte.

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Chi è esonerato dall’utilizzo del Modello Unico?

 

Non hanno l’obbligo di presentare il modello Unico Persone fisiche i contribuenti che, nell’anno d’imposta, hanno posseduto:

  • esclusivamente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.)
  • esclusivamente redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico datore di lavoro che effettua le ritenute d’acconto, ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze
  • esclusivamente redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti (se all’ultimo datore di lavoro è stato chiesto di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha pertanto effettuato il conguaglio) a cui si possono sommare eventuali redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 8.000 euro, al quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 7.500 euro, al quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 7.750 euro, al quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni, non sono state operate ritenute e il contribuente ha un’età non inferiore a 75 anni
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 4.800 euro, al quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione spettante non deve essere rapportata al periodo di lavoro (ad esempio, i compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) e/o redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo, non esercitate abitualmente
  • redditi da pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e un ammontare non superiore a 7.500 euro, a cui si sommano redditi di terreni per un importo massimo di 185,92 euro e di fabbricati derivanti dal possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze
  • soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro
  • soltanto redditi esenti: per esempio, le rendite erogate dall’Inail per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio (quelle per corsi di perfezionamento, specializzazione o dottorato di ricerca, quelle bandite nell’ambito del programma “Socrates”, ecc.), le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, le pensioni, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, i sussidi a favore degli hanseniani, le pensioni sociali, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 7.500 euro
  • soltanto redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (per esempio, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 28.158,28 euro, gli interessi sui conti correnti bancari o postali)
  • soltanto redditi soggetti a imposta sostitutiva (ad esempio, gli interessi sui Bot o su altri titoli di Stato).

L’Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre che il contribuente non obbligato a tenere le scritture contabili è in ogni caso esonerato dalla presentazione della dichiarazione, se l’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e di quelle per tipo di reddito posseduto nonché delle ritenute subite, non è superiore a 10,33 euro. Inoltre, anche quando non si è obbligati, è sempre possibile presentare la dichiarazione dei redditi per far valere oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nell’anno precedente o da acconti versati nello stesso anno.

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Ecco quando si presenta il Modello Unico

Il modello Unico deve essere presentato, in via telematica, entro il 30 settembre. Chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali, deve farlo tra il 2 maggio e il 30 giugno. (le date potrebbero subire cambiamenti, uno scadenziario aggiornato è disponibile qui).

Se il contribuente presenta Unico entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l’Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).

Si può evitare la sanzione piena se, entro lo stesso termine di 90 giorni, si versa spontaneamente una sanzione ridotta (25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro).

La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.

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Chi deve presentare il modello Unico?

 

Devono utilizzare il modello Unico Persone Fisiche:

  • i contribuenti che hanno prodotto redditi e non rientrano nelle condizioni di esonero
  • i contribuenti che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito
  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e hanno ricevuto più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (modello Cud), se l’imposta corrispondente al reddito complessivo supera di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall’Inps o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero
  • i lavoratori dipendenti ai quali sono state riconosciute dal datore di lavoro o ente pensionistico deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta (ad esempio, per carichi di famiglia) non spettanti in tutto o in parte
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari, baby-sitter)
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi soggetti a tassazione separata, tranne quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione (per esempio, le indennità di fine rapporto, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) quando sono erogati da soggetti obbligati a effettuare le ritenute alla fonte
  • i lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute in tutto o in parte le addizionali comunale e regionale all’Irpef (il modello Unico va presentato soltanto se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera 10,33 euro)
  • i contribuenti che hanno realizzato plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva e da indicare rispettivamente nei quadri RT e RM.

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Modello Unico: modalità di presentazione

Tranne che in casi particolari, tutti i contribuenti sono obbligati alla presentazione telematica del modello Unico. La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). E’ inoltre possibile presentare la dichiarazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, che forniscono assistenza anche per la compilazione e provvedono all’invio telematico.

I contribuenti che compilano la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato, o di consegnarla a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Chi sceglie di trasmettere direttamente il modello Unico, deve utilizzare:

  • il servizio telematico Fisconline, a meno che non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) per un numero di soggetti superiore a 20. Per accedere a Fisconline, occorre avere un codice Pin,che varichiestoall’Agenzia delle Entrate
  • il servizio telematico Entratel, se è tenuto a presentare il modello 770 in relazione a più di 20 soggetti.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta di aver ricevuto la dichiarazione.

Per la trasmissione del modello Unico, il contribuente può anche rivolgersi a un intermediario abilitato.

La dichiarazione può essere compilata sia dall’intermediario sia dal contribuente. L’intermediario può non accettare l’incarico di trasmettere la dichiarazione predisposta dal contribuente, ma è obbligato a inviare sia quelle da lui predisposte sia quelle compilate dai contribuenti per le quali ha assunto l’impegno della trasmissione telematica.

L’intermediario abilitato deve rilasciare:

  • una dichiarazione, datata e sottoscritta, con l’assunzione dell’impegno a trasmettere per via telematica i dati contenuti nel modello
  • entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l’originale della dichiarazione firmata dal contribuente e la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuta ricezione.

I contribuenti possono trasmettere la propria dichiarazione in via telematica anche dall’estero, se in possesso del un codice Pin.

In alternativa, possono spedirla (sempre che non siano titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo) entro il 30 settembre con raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di invio. In caso di spedizione postale, la dichiarazione va inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) – Italia. Sulla busta devono essere indicati:

  • cognome, nome e codice fiscale del contribuente
  • la dicitura “Contiene dichiarazione modello Unico anno … Persone Fisiche”.

Possono presentare il modello Unico cartaceo, presso un ufficio postale, i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi dichiarabili con il 730, non possono presentare questo modello perché non hanno un datore di lavoro o non sono titolari di pensione
  • pur potendo presentare il 730, devono dichiarare redditi o comunicare dati tramite quadri del modello Unico: RM (redditi soggetti a tassazione separata), RT (plusvalenze di natura finanziaria), RW (investimenti all’estero e/o trasferimenti da, per e sull’estero), AC (comunicazione dell’amministratore di condominio)
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
  • sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è terminato.

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Speciale Modello Unico Persone Fisiche 2011

L’ Unico persone fisiche è un modello unificato che permette di presentare insieme la dichiarazione dei redditi e dell’Iva. Devono compilare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia della dichiarazione Iva.

Tuttavia, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione Iva e i contribuenti con conguaglio a debito, possono presentarla separatamente dal modello Unico.

Il modello Unico Persone fisiche è composto, a sua volta, da due modelli: uno per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R e un altro modello per la dichiarazione annuale Iva, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V.

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