A disciplinare la deducibilità delle spese telefoniche da parte dei professionisti è una legge introdotta dalla Finanziaria 2007, che aveva eliminato la distinzione tra uso di telefono fisso o mobile.
La deducibilità riguarda l’80% dell’importo, e comprende le quote di ammortamento, i canoni di leasing/noleggio relativi ad apparecchiature telefoniche, ma anche le spese di manutenzione e di impiego, ovvero il costo del traffico telefonico, che comprende anche l‘accesso ad internet.
Le eccezioni, che quindi non rientrano nella casistica, riguardano le imprese di autotrasporto, per le quali la deducibilità è integrale, limitatamente ad un impianto per veicolo, e gli ex contribuenti minimi e i nuovi minimi cui non si applicano le limitazioni previste dal Tuir. Per questi soggetti, dunque, i costi relativi alla telefonia fissa solo integralmente deducibili, se inerenti, ed i costi relativi alla telefonia mobile sono deducibili al 50%.
Fanno parte di questa eccezione, e sono soggette a completa deducibilità, anche le apparecchiature terminali per la comunicazione che vengono utilizzate per attività esclusivamente imprenditoriali.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione, che ha anche chiarito: poiché l’unico possibile utilizzo di una rete interna è quello aziendale, l’assenza di un uso promiscuo rende applicabile la regola generale di deducibilità integrale dei costi sostenuti.
Il limite alla deduzione delle spese telefoniche all’80% è una regola che non può essere disapplicata, in quanto assume la funzione di norma di “sistema” e non di norma antielusiva specifica. Quindi per apparecchi che consentono un uso promiscuo non è prevista la possibilità di una deducibilità diversa anche in caso si dimostri l’uso esclusivo ai fini aziendali.
Il telefono ed il telefonino sono ormai strumenti essenziali per l’attività di un qualunque professionista ed imprenditore. Per tale motivo è necessario qualificare correttamente sotto il punto di vista fiscale le spese sostenute per il loro acquisto e utilizzo. Con la legge finanziaria del 2008 il Fisco modifica le percentuali di deducibilità e detraibilità di tali spese ribadendo che la percentuale di detraibilità IVA è da determinare in funzione dell’inerenza dell’utilizzo del bene per l’attività (ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 633/72).
Deducibilità dei costi – La percentuale di deducibilità dei costi di acquisto, noleggio ed utilizzo delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione è fissata nella misura dell’80% dell’imponibile. Tale disposizione vale sia per la telefonia fissa che per la telefonia mobile.
Detraibilità Dell’IVA – La legge finanziaria del 2008 ribadisce che la percentuale di detraibilità IVA è da determinare in funzione dell’inerenza dell’utilizzo del bene per l’attività (ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 633/72). Fino al 31 dicembre 2007, per i cellulari, la detrazione dell’IVA pagata era ammessa nella misura forfetaria del 50%, senza che fosse stato necessario provare l’effettivo utilizzo aziendale o professionale.
In altre parole l’imposta pagata è interamente detraibile a condizione che il bene e il suo utilizzo siano riferibili esclusivamente all’attività di impresa o di lavoro autonomo, cioè l’IVA sul traffico telefonico mobile e sull’acquisto, noleggio o locazione di cellulari sarà interamente detraibile a patto che il bene sia utilizzato interamente per l’attività d’impresa o lavoro autonomo. Se invece la stima preventiva dell’utilizzo imprenditoriale delle spese telefoniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti potranno limitare subito al 50% il diritto alla detrazione per l’utilizzo di tali beni e servizi per fini imprenditoriali e personali.
Quanto sopra premesso, è lecito domandarsi come qualificare le spese telefoniche per telefonia fissa utilizzata promiscuamente?Se la linea fissa è intestata al Professionista/Imprenditore come privato (perché magari non dispone di un ufficio e lavora da casa), quanto si può detrarre?
Nel silenzio di disposizione normative specifiche è plausibile assimilare tali spese a quelle sostenute per la telefonia mobile (tipicamente considerato bene promiscuo salvo prova contraria).
Nel caso prospettato, pertanto, ed in base a quanto affermato in precedenza, le relative spese telefoniche potranno essere dedotte all’80% e la relativa IVA detratta al 50%.
Bisogna evidenziare a riguardo che il comma 255, articolo 1 della Finanziaria 2008, stabilisce che, per il quinquennio 2008- 2012, nel fissare i criteri selettivi di cui all’art. 51 del DPR 633/72, gli uffici dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione l’imposta riguardante gli acquisti e le relative prestazioni di gestione dei telefonini in misura superiore al 50%. Sembra un avvertimento poiché se si effettua una detrazione superiore al 50% bisognerà provare l’utilizzo aziendale o professionale.
In conclusione in base a quanto disposto nella Finanziaria 2008 e dall’art.19 del D.P.R. 633/72 la deducibilità delle spese telefoniche a:
Telefonia fissa 80%
Telefonia mobile 80%
Telefonia fissa ad utilizzo promiscuo = telefonia mobile 80%
La detraibilità IVA delle spese telefoniche è pari a:
Telefonia fissa (uso professionale) 100%
Telefonia mobile e Telefonia fissa (uso promiscuo) da 0% al 100% (se si riesce a dar prova della tipologia di utilizzo) altrimenti 50% (stabilito forfettariamente)