Sta arrivando la Imu-bis

di Vera MORETTI

Le disgrazie non vengono mai sole.

Oltre al pagamento dell’Imu, che sappiamo potrà essere dilazionata in due o tre rate, è in arrivo una nuova tassa, che potremmo chiamare Imu 2, perché riguardante ancora la prima casa, ma che, questa volta, verrà riscossa dai Comuni.

Non si sa ancora a quanto ammonterà, né entro quando dovrà essere pagata, perché inserita all’ultimo momento nel decreto sulle semplificazioni fiscali, approvato giovedì dalla Camera.

La casa, dunque, l’unico bene su cui, si diceva, valesse la pena di investire, rischia di diventare un’arma a doppio taglio: dilemma per chi non ce l’ha ma anche per chi, magari con sacrifici e rate eterne, era riuscito a diventarne proprietario.
Servirà, come consolazione, sapere che questa ennesima tassa verrà utilizzata dai sindaci per finanziare asili, scuole, parchi, biblioteche, strade, parcheggi, ecc? Forse a poco, perché, in primo luogo, questa Imu-bis rappresenta un ulteriore sacrificio che i cittadini devono accettare.

Non si tratta, però, di una tassa del tutto nuova, perché era stata istituita dalla Finanziaria 2007 del Governo Prodi e che, di fatto, non era stata mai applicata, e che avrebbe dovuto corpire, anche se parzialmente, le opere pubbliche.
Ed ora, eccola tornare dal dimenticatoio dove era stata sepolta, e applicata non più per i cinque anni inizialmente previsti, ma per dieci, con il compito di finanziare il 100% delle opere, non più il 30, estesa anche alle prime case, mentre in origine non lo era.

Come l’Imu, ha la stessa base imponibile, la rendita catastale (innalzata del 60 per cento dal Salva-Italia), aliquota fino ad un massimo del 5 per mille.

Ad aumentare cono anche le opere finanziabili, estese anche a operazioni di restauro e conservazione di monumenti e palazzi storici, oltre che nuovi spazi per eventi, potenziamento del trasporto locale, arredi urbani significativi, giardini, musei.
Sono i sindaci che individuano le opere, scelgono l’aliquota e i tempi di imposizione ed emettono il regolamento che disciplina l’imposta. Il mancato inizio dell’opera, entro due anni dal progetto, impone la restituzione dell’imposta.

L’Imu si paga in due o tre rate

di Vera MORETTI

Ulteriori chiarimenti per quanto riguarda l’Imu, la “tassa della discordia”, poiché l’altro ieri è stato approvato dalla Commissione Finanze della Camera l’emendamento al Decreto fiscale che consente di versare la tassa dovuta per il 2012 in 2 o in 3 rate, a seconda delle esigenze del contribuente stesso.

Nel caso in cui si opti per la suddivisione in due rate, le scadenze dei versamenti sono state fissate per il 18 giugno (50% sulla base delle aliquote standard) ed il 17 dicembre (restante 50% a saldo e conguaglio)
Nel secondo caso, invece, i versamenti devono essere effettuati entro il 18 giugno (33% sulla base delle aliquote standard), 17 settembre (33% sulla base delle aliquote standard) e 17 dicembre (quota restante, a saldo e conguaglio).
Dal 2013, poi, la dilazione avverrà sempre in due rate, le cui scadenze rimangono quelle di giugno e dicembre.

Per quanto riguarda l’anno in corso, comunque, i versamenti dovuti potranno essere effettuati, oltre che con modello F24, anche con bollettino postale, ma solo per la rata di dicembre, in quanto il bollettino sarà disponibile solo dal 1° dicembre prossimo.

Nel particolare caso delle case degli anziani, se abitano in istituti di riposo, l’Imu è da pagare solo se non si tratta di abitazioni locate, altrimenti niente è dovuto.

Ci sono casi che esulano dalle condizioni normali, e che necessitano di un trattamento diverso. Ad esempio, in caso di dimora in due immobili diversi potranno essere considerate entrambe abitazioni principali e, quindi, scontare l’aliquota ridotta per essa prevista, solo se le due abitazioni non si trovano nello stesso Comune.

E’ stata prevista, poi, l’esenzione dei fabbricati rurali strumentali situati nei Comuni montani o parzialmente montani, anche se il Governo potrà rivedere l’elenco dei Comuni in modo da riservare l’esenzione solo a quelli che si trovano in zone realmente disagiate.
Le aliquote di riferimento per il calcolo dell’IMU potranno essere adeguate fino a dicembre in base al gettito derivante dall’acconto ed ai risultati del processo di accatastamento dei fabbricati.

Ici in scadenza a metà dicembre

Sta per arrivare la scadenza del saldo Ici 2011 per i proprietari degli immobili diversi dall’abitazione principale ma che coinvolge anche i proprietari di immobili che, pur costituendo abitazione principale, rientrano nelle categorie catastali A1 (signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico).

L’Ici (imposta comunale sugli immobili) è la principale tassa sulla casa, risale al 1993 e costituisce una fonte di finanziamento per i Comuni. A differenza dell’Irpef, l’Ici non è un’imposta progressiva, in quanto si ottiene applicando l’aliquota fissata dal singolo Comune (che varia dal 4 al 7 per mille) al valore dell’immobile (rendita catastale rivalutata del 5%) moltiplicato a sua volta per un coefficiente fisso, in base alla categoria catastale di appartenenza:

  • 140 per la cat. B (per esempio scuole, biblioteche, uffici pubblici)
  • 100 per le cat. A (abitazioni) e C (per esempio magazzini, laboratori, box), escluse le categorie A/10 e C/1; 50 per le cat. D (per esempio alberghi, teatri, capannoni) e A/10 (uffici e studi privati)
  • 34 per la cat. C/1 (negozi e botteghe).

L’Ici viene pagata dal proprietario dell’immobile e dal possessore di terreni ed aree edificabili, in due rate – ciascuna pari al 50% dell’imposta complessiva: la prima entro il 16 giugno (c.d. acconto) sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno precedente e la seconda entro il 16 dicembre (c.d. saldo) prendendo a riferimento l’aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune nell’anno a cui si riferisce l’imposta (al momento del saldo, quindi, potrebbe eventualmente essere effettuato un conguaglio).

E’ bene ricordare queste modalità perché, come anticipato, una delle prime manovre varate dal Governo Monti riguarda proprio la reintroduzione di questa tassa. In attesa che tale provvedimento venga confermato, dal momento che sembra verrà riformulata con criteri di progressività, resta l’importante scadenza del prossimo 16 Dicembre, per il versamento del saldo ICI 2011, che per ora non comprende l’abitazione principale.

In linea di massima il saldo ICI 2011 si determina come differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2011, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso e l’acconto versato entro il 16.6.2011, con eventuale conguaglio su quest’ultimo, necessario in quanto:

  • l’acconto versato entro il 16.6.2011 era solo il 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, computata fra l’altro tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni vigenti nel 2010;
  • in sede di determinazione dell’ICI dovuta per il 2011, occorre ora assumere le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno in corso.

Per conoscere la misura delle aliquote deliberate dai vari comuni, ci si può rivolgere direttamente ai comuni interessati o collegandosi online al sito Finanze.gov.it, accedendo alla sezione dedicata alla fiscalità locale, oppure a Webifel.it, sito internet della Fondazione ANCI.

Ricordiamo che l’imposta va commisurata al numero di mesi di possesso nel corso dell’anno; si conteggia il mese in cui la titolarità è iniziata o cessata se la frazione è superiore a 14 giorni, mentre non si computa se è inferiore o uguale a 14 giorni.
Il versamento del saldo Ici

Dal 1° maggio 2007 è possibile effettuare il versamento dell’imposta Ici oltre che con bollettino di c/c/p o versamento diretto in tesoreria, anche mediante Modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3901 per abitazione principale;
  • 3902 per i terreni agricoli;
  • 3903 per le aree fabbricabili;
  • 3904 per gli altri fabbricati.

Per i soggetti titolari di Partita Iva è obbligatorio il canale telematico.

A prescindere dalle modalità scelte, l’importo da versare deve essere arrotondato all’unità di Euro. Nel caso di utilizzo del bollettino postale deve essere arrotondato solo l’importo del versamento totale, mentre quelli relativi alle singole fattispecie devono essere esposti arrotondati al centesimo.

Nel caso di omesso o carente versamento del saldo Ici è possibile ricorrere al ravvedimento operoso applicando gli interessi legali pari 1,5% dal 1° gennaio 2011 (codice tributo 3906) e le relative sanzioni (codice tributo 3907)che vanno dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint); 3% se il pagamento è effettuato tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza (ravvedimento breve); 3,75% se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (ravvedimento lungo).

Vera Moretti