Ivie immobili, tutto quello che c’è da sapere per chi ha case all’estero

I residenti in Italia che hanno case all’estero sono tenuti a versare, quando dovute, le tasse immobiliari. E questo, in particolare, attraverso il pagamento dell’Ivie che, non a caso, è l’acronimo di acronimo di Imposta sul valore degli Immobili detenuti all’estero.

Vediamo allora, proprio per Ivie immobili, tutto quello che c’è da sapere per chi ha case all’estero. Da che cos’è all’aliquota che viene applicata, e passando per la base imponibile. Ma anche come si versa l’Ivie e quali sono gli obblighi a livello dichiarativo.

Che cos’è l’Ivie, chi è tenuto a pagarla e chi no sugli immobili situati all’estero

Nel dettaglio l’Ivie, Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, in linea generale deve essere pagata da tutti coloro che, persone fisiche residenti in Italia, sono proprietari, titolari di diritti reali, concessionari o locatari di immobili al di fuori dei confini nazionali. Indipendentemente da quale sia la loro destinazione d’uso.

Ci sono casi in corrispondenza dei quali, pur tuttavia, l’Ivie – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, non è dovuta. Per i residenti in Italia, infatti, a partire dall’1 gennaio del 2016 l’Ivie non si paga quando gli immobili e le relative pertinenze da un lato sono adibite ad abitazione principale. E dall’altro nel nostro Paese non rientrano tra le categorie catastali degli immobili di lusso. Ovverosia, le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’Ivie, inoltre, non è dovuta nemmeno per la casa coniugale assegnata al coniuge. Nel caso in cui ci sia, per gli effetti civili del matrimonio, la separazione legale, l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione così come riporta il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Qual è l’aliquota applicata per l’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero

L’aliquota ordinaria applicata per l’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero è attualmente pari al 0,76% del valore. Ma scende allo 0,4% per gli immobili all’estero che, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono adibiti ad abitazione principale.

Come si fissa la base imponibile per il calcolo dell’Ivie

Per quel che riguarda invece la base imponibile sulla quale calcolare l’Ivie, questa in via prioritaria è rappresentata dal valore catastale. Quando l’immobile si trova nei Paesi Ue. Ed in quelli che, aderenti allo Spazio economico europeo, garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

In tutti gli altri casi, invece, la base imponibile sulla quale calcolare l’Ivie è rappresentata dal costo risultante dai contratti o dall’atto di acquisto. Oppure, in mancanza, la base imponibile è rappresentata dal valore di mercato che è rilevabile per l’immobile proprio nel luogo e quindi nel Paese in cui si trova.

Come si versa l’Ivie e quali sono le tempistiche di pagamento

Utilizzando il giusto codice tributo, che è reperibile collegandosi al sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il versamento dell’Ivie segue le stesse regole che sono previste in Italia per il pagamento dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Sia per quel che riguarda le date per il versamento degli acconti, sia per il pagamento dell’imposta a saldo.

Tasse sugli immobili sempre molto pesanti

Il patrimonio immobiliare italiano, che comprende, oltre alle case di proprietà, anche uffici, negozi e capannoni, ogni anno deve fare i conti con un carico fiscale particolarmente oneroso, che nel 2016 è stato di 40,2 miliardi di euro.
In realtà, rispetto al 2015, è sceso di 3,7 miliardi, grazie soprattutto all’eliminazione della Tasi sulla prima casa.

A fare questi conti è stato l’Ufficio Studi della Cgia, che è arrivato al risultato finale sommando i 9,1 miliardi di euro di gettito riconducibili alla redditività degli immobili (Irpef, Ires, imposta di registro/bollo e cedolare secca), i 9,9 miliardi di euro riferiti al trasferimento degli immobili (Iva, imposta di registro/bollo, imposta ipotecaria/catastale, imposta sulle successioni e sulle donazioni) e i 21,2 miliardi di euro riconducibili al possesso dell’immobile (Imu, imposta di scopo e Tasi).

Quest’anno non porterà ulteriori novità, né in positivo né in negativo, poiché per il 2017 e il 2018 sono stati bloccati eventuali aumenti delle tasse locali.

A questo proposito, Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi della Cgia, ha dichiarato: “Fino a qualche anno fa l’acquisto di una abitazione o di un immobile strumentale costituiva un investimento. Ora, in particolar modo chi possiede una seconda casa o un capannone, sta vivendo un incubo. Tra Imu, Tasi e Tari, ad esempio, questi edifici sono sottoposti ad un carico fiscale ormai insopportabile”.

Ciò che emerge, inoltre, è che, prime case a parte, i proprietari di immobili strumentali hanno dovuto fronteggiare il raddoppio del prelievo fiscale a causa del passaggio dall’Ici all’Imu: tra il 2011, ultimo anno in cui è stata applicata l’Ici, e il 2016 il gettito è passato da 4,9 a 9,7 miliardi di euro.

Per questo, ha aggiunto Zabeo: “Sebbene sia stata presa qualche misura a favore delle imprese, il quadro generale rimane sconfortante. Mi preme sottolineare che il capannone non viene ostentato dal titolare dell’azienda come un elemento di ricchezza, bensì come un bene strumentale che serve per produrre valore aggiunto e per creare posti di lavoro, dove la superficie e la cubatura sono funzionali all’attività produttiva esercitata. Accanirsi fiscalmente su questi immobili non ha alcun senso, se non quello di fare cassa, danneggiando però l’economia reale del Paese”.

Renato Mason, segretario della Cgia, ha poi specificato: “Oltre all’imponente sforzo economico che anche quest’anno i proprietari di immobili saranno chiamati a sostenere i contribuenti italiani devono sopportare anche un costo aggiuntivo legato alla burocrazia che attanaglia queste operazioni. Secondo una nostra analisi su dati della Banca Mondiale, per pagare le tasse in Italia sono necessarie 238 ore all’anno. Nell’area dell’euro solo il Portogallo e la Slovenia registrano una situazione peggiore della nostra”.

Vera MORETTI