Perdite fiscali dei soggetti Ires e corretta gestione del riporto

Dall’articolo 84 co. 1 e 2 del TUIR si legge che le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

  • in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare;
  • entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Per chiarire alcuni dubbi, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di emanare una circolare nella quale viene spiegato che:

  • non vi è alcun ordine di priorità nell’utilizzo delle perdite pregresse qualora si disponga sia di perdite “ad utilizzo limitato” (80%) che di perdite “ad utilizzo illimitato” (prodotte nei primi tre periodi d’imposta);
  • a prescindere dalla scelta operata, il limite dell’80% si calcola sempre sul valore del reddito lordo;
  • le perdite pregresse delle società non operative possono essere utilizzate in diminuzione dal reddito imponibile, purché risultino rispettate, congiuntamente, le seguenti due condizioni: le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l’80% dell’intero reddito imponibile del periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 84, co.1, del Tuir; le perdite pregresse effettivamente utilizzabili (nei limiti dell’ 80%) possono essere computate soltanto in diminuzione del reddito imponibile eccedente quello minimo presunto.

Ovviamente, le modifiche vanno a riflettersi anche nella compilazione del modello Unico SC2013 (quadro RN e RS) e sulle società in fase di liquidazione.
In particolare, accanto all’indicazione delle perdite scomputabili nel quadro RN, nel quadro RS, le perdite non compensate, vengono ora distinte tra utilizzabili “in misura limitata” (rigo RS44) ed utilizzabili “in misura piena” (rigo RS45).
Nell’ambito delle perdite utilizzabili in misura limitata, occorre ulteriormente distinguere tra perdite del periodo d’imposta in corso, risultante dal rigo RN5, col. 3 (rigo RS44, col. 3 e perdite pregresse (rigo RS44, col. 7).

Analogamente, con riferimento alle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta, riportabili in misura piena, occorre distinguere tra le perdite fiscali pregresse (RS45, col. 7) e quelle del periodo d’imposta in corso (RS45, col. 3).

Per quanto riguarda, infine, le modalità di scomputo delle perdite in caso di società in liquidazione, considerato che non sussistono orientamenti ufficiali dell’Agenzia, si ritiene opportuno tener separate le perdite prodotte nella fase ante liquidazione da quelle prodotte nel corso della procedura.

Vera MORETTI

Gli Agenti di Commercio possono dedurre i contributi previdenziali di Inps ed Enasarco

Come ben noto, gli Agenti di Commercio sono tenuti al versamento obbligatorio di due contributi previdenziali: contributi INPS e contributi ENASARCO.

Trattandosi di contributi previdenziali questi non sono direttamente imputabili al reddito d’impresa, in quanto sono di natura personale ed in alcun modo derivanti da attività commerciali. Ciononostante, è possibile il loro recupero fiscale. I contributi previdenziali INPS ed ENASARCO fanno parte del reddito complessivo e pertanto vanno inseriti nel quadro degli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi (modello unico). Infatti, secondo quanto prescritto dal Testo unico delle imposte sui redditi (art. 10, comma 1, lettera ‘e’) i contributi previdenziali ed assistenziali veraati in ottemperanza a disposizioni di legge, si deducono dal reddito complessivo della persona fisica. I documenti giustificativi sono rappresentati, per i contributi INPS, dalle distinte di versamento (modello F24), pagate alle scadenze previstee per i contiributi ENASARCO, da una dichiarazione di versamento resa dalla casa mandante (tale dichiarazione non è obbligatoria). Ci teniamo a precisare che la deducibilità fiscale dei contributi previdenziali è possibile solo per i contributi effettivamente pagati nell’anno.
Ma cosa succede se l’Agente è una società? In questo caso, per i soli soci in possesso dei requisiti e illimitatamente responsabili sono a carico della società stessa e non dei singoli soci, per cui non costituiscono onere deducibile dei soci, ma componente negativo di reddito della società.