Trattamento di fine servizio (TFS), incostituzionale il pagamento differito

Il Trattamento di fine servizio (TFS) per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, corrispondente al Trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato, viene erogato in modalità differita di almeno 2 anni e a rate. Questo differente trattamento ha generato il ricorso alla Corte Costituzionale da parte del sindacato Confsal-Unsa. La Corte Costituzionale nella sentenza 130 del 2023 ha ritenuto incostituzionale il trattamento differito. Ecco cosa può cambiare ora.

TFS (Trattamento di fine servizio) con pagamento ritardato

Quando la Corte Costituzionale sancisce l’incostituzionalità di determinate norme, il legislatore deve dare seguito a tali pronunce e quindi “sostituire” le norme tagliate.

Le norme attualmente in vigore prevedono che il TFS, trattamento di fine servizio per i dipendenti del settore pubblico, sia pagato dall’Inps:

  • entro 105 giorni se il rapporto è cessato per inabilità o decesso;
  • in caso di pensionamento per raggiunti limiti di età, pensione di vecchiaia o scadenza di contratto il pagamento avviene dopo 12 mesi, ma l’Inps può avere ulteriori 3 mesi di tempo;
  • in caso di pensione anticipata (ad esempio quota 103) il pagamento invece avviene dopo 24 mesi differibili a 27 mesi.

Corte Costituzionale, differire il pagamento è incostituzionale

Secondo la Corte costituzionale questo trattamento costituisce violazione delle norme sulla parità di trattamento tra lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico. Inoltre, siccome il TFS è una quota di retribuzione del lavoratore accantonata ed erogata al lavoratore in un momento di cambiamento in cui si può avere necessità di maggiori somme, il pagamento ritardato del trattamento di fine servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione.

La Corte stabilisce però che il Parlamento deve adeguare la normativa e parificarla a quella prevista per il settore privato in modo graduale, tenendo in considerazione gli impegni economico finanziari del settore pubblico. Questo vuol dire che chi nei prossimi mesi andrà in pensione nel settore pubblico non potrà avvalersi immediatamente degli effetti di questa sentenza, ma dovrà attendere che il Parlamento modifichi le norme e che le stesse entrino in vigore.

Tassazione separata: cos’è, come si calcola e quando si applica

Nel presentare la dichiarazione dei redditi o nel visualizzare il prospetto di un pagamento può capitare di leggere la formula “tassazione separata”, ma cos’è e come funziona?

Tassazione separata: quale ratio?

Sappiamo che le imposte sul reddito solitamente sono calcolate sui redditi prodotti nell’arco dell’anno solare. I criteri di determinazione dell’aliquota applicata sono progressivi, quindi l’aliquota cresce in modo più che proporzionale rispetto al reddito. Questa modalità prevista dall’articolo 53 della Costituzione può però creare delle distorsioni nel caso in cui si percepisca in un determinato anno il reddito prodotto in più anni.

Il caso tipico è il trattamento di fine rapporto. Sappiamo che questa misura per chi ha accumulato nel tempo molti anni di lavoro con un unico datore di lavoro, cosa molto frequente soprattutto in passato, può essere davvero un bel gruzzoletto. Questo implica che se venisse applicata l’aliquota corrispondente progressiva, le imposte da pagare potrebbero essere eccessive, soprattutto perché trattasi di accantonamenti periodici maturati negli anni. La soluzione per evitare questa distorsione è la tassazione separata. Da questa introduzione emerge che tali redditi prodotti in più anni, ma percepiti in un’unica soluzione finale, non sono tassati cumulandoli agli altri redditi, ma separatamente.

Quali redditi sono sottoposti a tassazione separata?

I redditi che sono soggetti a tassazione separata sono indicati nell’articolo 17 del Tuir.

Si tratta di:

  • trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti, nell’ambito del rapporto di lavoro sono comprese indennità di preavviso, somme da capitalizzazione di pensioni, somme capitalizzate in seguito a patto di non concorrenza, somme percepite a titolo risarcitorio o in seguito a provvedimenti di autorità giudiziaria o in seguito a transazione;
  • emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti ed erogati per effetto di leggi, contratti e sentenze;
  • indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se il diritto all’indennità risulta da atto avente data certa e antecedente all’erogazione oppure risulta da sentenze, atti esecutivi, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, somme corrisposte a titolo risarcitorio;
  • somme a titolo di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
  • indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
  • indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva;
  • plusvalenze;
  • indennità per la perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione del rapporto di locazione per immobili urbani adibiti ad usi diversi rispetto all’abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare.
  • indennità spettanti a titolo di risarcimento;
  • redditi derivanti da recesso, esclusione, riduzione del capitale, liquidazione societaria;
  • somme percepite a titolo di rimborso imposte e oneri.

Sono inoltre sottoposte a tassazione separata le somme e i beni percepiti in qualità di erede o di legato.

Quale aliquota viene applicata nella tassazione separata?

Nella maggior parte dei casi l’aliquota viene calcolata sommando i redditi di due periodi di imposta differenti, dividendo la somma per due e quindi ricavando il reddito medio. Viene quindi applicata l’aliquota prevista per tale fascia di reddito. Se in uno dei due anni precedenti non è stato percepito alcun reddito, quello prodotto nell’unico anno si divide al 50%. Nel caso in cui invece non sia stato prodotto alcun reddito nei due anni, si applica l’aliquota più bassa prevista dalla normativa.

Se il reddito è versato da un sostituto di imposta sarà costui a dover effettuare il conteggio. Il sostituto di imposta o il contribuente che determinano l’imposta lo fanno in via provvisoria o a titolo di acconto. Sarà poi l’Agenzia delle Entrate a effettuare nuovamente i calcoli.

Fondi pensione PEPP: dall’Unione Europea un nuovo strumento previdenziale

Il nostro ordinamento tende a favorire forme di previdenza complementare, soprattutto in seguito all’introduzione di nuovi sistemi di calcolo della pensione che prevedono di fatto importi minori. Proprio in forza di tale principio, il Consiglio dei Ministri n° 76 ha approvato la bozza di decreto legge per il recepimento della direttiva UE n 1238 del 2019 che prevede l’introduzione del PEPP, cioè un fondo previdenziale a contribuzione volontaria. Ecco nel dettaglio cosa sono i Fondi pensione PEPP.

Cosa sono i fondi pensione PEPP e quali vantaggi portano?

I Fondi PEPP vanno ad arricchire il panorama dei fondi previdenziali a contribuzione volontaria disponibili per gli italiani. Si tratta di piani individuali che permettono di ottenere anche deduzioni fiscali fino a un importo massimo di 5.164,57 euro . Tra le peculiarità vi è però l’impossibilità di versare nel fondo PEPP il Trattamento di Fine Rapporto. Trattandosi di un prodotto paneuropeo è caratterizzato dalla portabilità, cioè la possibilità di avvalersene in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Questa caratteristica rende i fondi PEPP particolarmente interessanti soprattutto per i giovani che stanno sperimentando negli ultimi anni la mobilità nel lavoro.

In secondo luogo può essere distribuito da un’ampia platea di soggetti come compagnie assicurative, banche, società di investimento, fondi pensione professionali, gestori patrimoniali).

Caratteristiche dei PEPP

In base allo schema di decreto legislativo adottato dopo aver sentito Consob, COVIP, IVASS e Banca d’Italia, sarà il COVIP a dover ricevere le domande per la registrazione dei Fondi PEPP. In pratica gli enti prima visti, ad esempio le compagnie di assicurazione, che vogliono creare un fondo PEPP dovranno rivolgersi al COVIP ( Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), presentare il loro progetto e attendere l’autorizzazione. Una volta ottenuta, potranno “lanciare” il prodotto e quindi accogliere i clienti, cioè i soggetti interessati al piano di previdenza complementare PEPP. Sempre il Covip condurrà le attività di monitoraggio.

Saranno i fornitori dei servizi ( ad esempio banche e compagnie di assicurazione) a delineare, nell’ambito dello schema delineato nel decreto di attuazione, le peculiarità del Fondo. Questo potrà prevedere l’erogazione di rendite, l’erogazione del capitale in unica soluzione, il prelievo dei fondi in base alle necessità oppure un sistema misto che preveda tali diverse opzioni, ad esempio l’erogazione di una quota iniziale e poi una rendita mensile.

Vantaggi dei fondi pensione PEPP

Si è già detto che è possibile portare in deduzione i versamenti effettuati dai redditi fino a un massimo di 5.164,57 euro, inoltre il rendimento dei fondi pensione viene tassato con un’aliquota agevolata al 20%. Ricordiamo che l’aliquota base Irpef è al 23% mentre l’aliquota per le rendite finanziarie è al 26% ( fanno eccezione i titoli di Stato ed equiparati con tassazione al 12,50%).

Tra i vantaggi offerti dai fondi pensione PEPP vi è la possibilità per il titolare di chiedere un anticipo sulle somme, questo però solo in casi stabiliti e in particolare per:

  • spese sanitarie straordinarie e improvvise ( può essere chiesto in qualunque momento e l’importo massimo è il 75%);
  • acquisto della prima casa per sé o per i figli, ma in questo caso si può chiedere l’anticipo solo trascorsi 8 anni dall’adesione e sempre nel limite del 75% degli importi maturati;
  • per ulteriori esigenze, anche in questo caso solo dopo 8 anni dalla sottoscrizione e nel limite del 30%.

Si può procedere al versamento nel fondo PEPP anche dopo aver raggiunto l’età pensionabile, ma solo nel caso in cui al raggiungimento della stessa il fondo sia già aperto da un anno. Inoltre i pensionati che entro 5 anni raggiungeranno l’età per la pensione di vecchiaia prevista dal loro regime di appartenenza, potranno richiedere una rendita integrativa anticipata  (RITA) fino al raggiungimento di tale età. Per accedere a questo beneficio, utile ad esempio nel caso di perdita del lavoro, è necessario aver versato almeno 20 anni di contribuzione nella gestione di appartenenza.

Trattamento di fine rapporto (Tfr), quando si può chiedere l’anticipo?

Quando si può richiedere l’anticipo del Trattamento di fine rapporto (Tfr)? Le casistiche per chiedere in anticipo quanto sarà dovuto al termine dell’attività lavorativa devono rispettare le condizioni previste dal Codice civile. Il lavoratore deve sempre motivare la richiesta di anticipo del Tfr. È quanto stabilisce l’articolo 2120 del Codice civile al comma 6, secondo il quale il lavoratore dipendente può chiedere l’anticipo del Tfr per una quota non superiore al 70% rispetto a quanto maturato alla data della richiesta.

Quando si può chiedere l’anticipo del Trattamento di fine rapporto? I limiti sui dipendenti aziendali

La richiesta di anticipo del Trattamento di fine rapporto, tuttavia, deve soddisfare determinate condizioni. Innanzitutto, il lavoratore deve avere un’anzianità di servizio presso lo stesso datore di non meno di otto anni. Inoltre, le richieste di anticipo del Tfr, effettuate da tutti i dipendenti, non devono superare il limite annuo del 10% degli avanti diritto. Ovvero le richieste non devono essere superiori al 4% del numero totale dei dipendenti in organico all’inizio di ogni anno.

Richiesta di anticipo del Tfr: la necessità di coprire le spese mediche o della prima casa

Ulteriori condizioni per la richiesta di anticipo del Trattamento di fine rapporto riguardano le spese da effettuare da parte dell’avente diritto. Si tratta spese:

  • sanitarie, necessarie per svolgere terapie e interventi straordinari che siano riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti (Asl, comma 8 dell’articolo 2120 del Codice civile);
  • per l’acquisto della prima casa, sia a favore del lavoratore stesso che nei casi in cui l’operazione sia effettuata dal coniuge o dai figli del lavoratore. L’acquisto può valere per la richiesta di anticipo anche nei casi in cui l’operazione viene effettuata dal coniuge del lavoratore richiedente in regime di comunione o dell’unione civile.

Richiesta di anticipo del Trattamento di fine rapporto nei casi di congedo per maternità o per la formazione

Ulteriore condizione da rispettare per la richiesta di anticipo del Tfr riguarda i congedi parentali. Il primo congedo è legato alla maternità: per questi casi, l’anticipo del trattamento di fine rapporto del 70% massimo, deve essere commisurato alla retribuzione perduta nel periodo di congedo e agli ipotetici oneri contributivi. Inoltre, si può richiedere l’anticipo per finanziare il congedo per la formazione, ovvero il completamento delle scuole dell’obbligo o l’ottenimento del diploma di maturità o della laurea. Il congedo può essere richiesto anche per il diploma di laurea universitario o per partecipare a corsi di formazione professionale inerenti attività differenti a quelle favorite o finanziate dal datore di lavoro.

Congedo per la formazione motivo di richiesta di anticipo Tfr: quando è possibile?

Per il congedi legati alla formazione, la legge numero 53 del 2000 stabilisce, all’articolo 5, che la richiesta può provenire sia dai dipendenti pubblici che da quelli privati purché il richiedente abbia non meno di 5 anni di servizio presso lo stesso ente pubblico o la medesima azienda. Inoltre, la richiesta di anticipo del Trattamento di fine rapporto per congedi necessari alla formazione può avvenire per un periodo di tempo massimo di undici mesi. Il periodo può essere sia frazionato che continuativo durante tutta la vita lavorativa.

Altre limitazioni per la richiesta di anticipo del trattamento di fine rapporto: i contratti collettivi

Oltre alle richiamate limitazioni riguardo alla richiesta di anticipo del Trattamento di fine rapporto, i contratti collettivi nazionali possono prevedere ulteriori restrizioni. In tal caso è necessario verificare sul proprio contratto di lavoro se vi siano delle limitazioni alla richiesta di anticipo del Tfr. Ricorrendone le condizioni, il richiedente può chiedere l’anticipo del Trattamento di fine rapporto un’unica volta durante tutto il rapporto di lavoro con la stessa azienda. Quanto preso di anticipo, deve essere detratto dall’ammontare del Trattamento di fine rapporto accumulato a favore del lavoratore dipendente.

Quali tasse si pagano sui fondi per il Trattamento di fine rapporto

Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) ci sono in Italia delle tasse da pagare? La risposta è affermativa visto che l’ente pensionistico, o il datore di lavoro, è chiamato a versare un’imposta che è sostitutiva delle imposte sui redditi.

In particolare, a partire dall’1 gennaio del 2015, l’aliquota per questa imposta è pari al 17%, mentre in precedenza era pari all’11%. Su quali tasse si pagano sui fondi per il Trattamento di fine rapporto, quindi, andiamo ad approfondire il tutto. Includendo pure i casi come quelli legati, invece, alla scelta del lavoratore di destinare il proprio Tfr alla previdenza complementare.

Quando è come si paga l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni fondi per il Tfr

Il datore di lavoro o l’ente pensionistico è chiamato a versare l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto utilizzando il modello F24. Con il pagamento che avviene in due step. Precisamente, entro il 16 dicembre il versamento dell’imposta sostitutiva a titolo di acconto, e poi il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo in accordo con quanto si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

L’acconto da versare ogni anno a dicembre, per l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr, può essere determinato utilizzando a scelta due metodi alternativi. Ovverosia, il calcolo con il metodo storico. Oppure il calcolo utilizzando il metodo previsionale. Mentre l’importo da versare per il saldo, a febbraio, sarà poi chiaramente calcolato al netto delle somme che sono state già corrisposte a titolo di acconto.

Niente imposta sostitutiva se il Tfr finisce nella previdenza complementare

Lo scenario cambia invece quanto il lavoratore ha destinato il proprio Tfr ad una forma pensionistica complementare. In tal caso, infatti, essendo i fondi per Trattamento di fine rapporto destinati ad una forma pensionistica complementare, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni non ha motivo di esistere e, quindi, in questo caso, non è dovuta.

Come avviene la rivalutazione dei fondi per il Trattamento di fine rapporto

Alla fine di ciascun anno, o nel momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, il Tfr accantonato è soggetto a rivalutazione in base ad un apposito coefficiente. Precisamente, la rivalutazione si compone di un tasso calcolato in misura fissa, e di un tasso variabile. Che corrisponde al 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato proprio dall’Istituto Nazionale di Statistica.

L’indicatore dei prezzi al consumo è sempre quello di dicembre anno anno su anno. Pur tuttavia, in caso di rivalutazione del Tfr per cessazione del rapporto di lavoro, l’indice dei prezzi al consumo per la rivalutazione sarà quello del mese in corrispondenza del quale l’interruzione del rapporto di lavoro si è verificata.

Colf e badanti: rivalutazione, accantonamento, anticipo Tfr e deducibilità fiscale contributi

Alla fine di ogni anno, per i lavoratori domestici è necessario calcolare la quota del Trattamento di fine rapporto (Tfr). Inoltre, colf e badanti possono richiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto non più di una volta all’anno. Infine, le famiglie datrici di lavoro possono dedurre nella dichiarazione dei redditi circa 1550 euro all’anno di tutti i contributi versati a favore dei lavoratori domestici.

Colf e badanti, come si calcolano le quote di accantonamento del Trattamento di fine rapporto?

Alla fine di ogni anno in cui il lavoratore domestico ha prestato lavoro, è necessario procedere con la quota del trattamento di fine rapporto. Per il calcolo è necessario considerare la somma di tutto ciò che è stato corrisposto durante l’anno a favore di colf e badanti e dividerla per 13,5. Nel numeratore devono essere incluse le indennità di alloggio e di vitto se il lavoratore è convivente, e la tredicesima mensilità.

Come si rivaluta il Tfr di colf e badanti?

Le varie quote del trattamento di fine rapporto accantonate alla fine dell’anno precedente necessitano di essere rivalutate. Per la rivalutazione è necessario utilizzare due coefficienti:

  • il primo è quello annuale fisso ed è pari all’1,5%;
  • segue il coefficiente variabile corrispondente al 75% dell’aumento del costo della vita (inflazione) calcolato dall’Istat.

Pertanto, la quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto della fine dell’anno in corso sommata agli accantonamenti degli anni precedenti (rivalutate con i due coefficienti), determinano il Tfr del lavoratore domestico che dovrà essere corrisposto al termine del rapporto di lavoro.

Qual è il Trattamento di fine rapporto spettante a colf e badanti al termine del contratto di lavoro?

Il Trattamento di fine rapporto che dovrà essere pagato a colf e badanti nel momento in cui termina il contratto di lavoro deriva dalla somma di quanto accantonato nell’ultimo anno di servizio con l’accantonamento totale degli anni precedenti. Il tutto deve essere rivalutato con i due coefficienti fino all’ultimo mese di servizio.

Possono colf e badanti chiedere degli anticipi sul Trattamento di fine rapporto?

Colf e badanti possono chiedere degli anticipi del trattamento di fine rapporto rispettando determinati vincoli. In primo luogo l’anticipo del Tfr si può chiedere al massimo una volta all’anno. Il limite di anticipo del Trattamento di fine servizio è pari al 70% delle quote maturate. Datore di lavoro e lavoratore domestico possono, in ogni modo, mettersi d’accordo per il pagamento di tutto il trattamento di fine rapporto maturato.

Lavoratori domestici, come possono richiedere l’anticipo del Tfr?

La richiesta di anticipo del Trattamento di fine rapporto deve essere presentata dal lavoratore domestico in forma scritta. La famiglia datrice di lavoro può rilasciare la ricevuta nel momento in cui corrisponda l’anticipo del Tfr. Nella ricevuta devono essere riportati gli elementi del calcolo delle quote del Trattamento di fine rapporto. In ogni modo, il datore di lavoro non è obbligato a consegnare la ricevuta.

Colf e badanti: il datore di lavoro può dedurre nel modello dei redditi fino a 1.549.37 euro per ciascun anno

È importante sottolineare che il totale dei contributi previdenziali obbligatori versati all’Inps a favore di colf e badanti possono essere dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, sia nel modello Redditi che nel 730. Il limite di deducibilità nel 730 è pari a 1.549.37 euro per ciascun anno. La determinazione dei contributi che si possono dedurre segue le regole del pagamento per cassa.

Come calcolare la deducibilità dei contributi di colf e badanti?

Pertanto, per il calcolo dei contributi deducibile occorre prendere in considerazione tutti i contributi versati nell’anno solare entro le date:

  • il 10 gennaio (per i contributi del quarto trimestre dell’anno precedente);
  • 10 aprile (contributi del primo trimestre dell’anno);
  • il 10 luglio (contributi del secondo trimestre);
  • 10 ottobre (contributi del terzo trimestre).

Infine, per le spese che vengono sostenute per assistere a persone non autosufficienti si può procedere con la detrazione dell’imposta alla percentuale del 19% fino al limite di 2100 euro.

Inps, online il nuovo calcolatore del Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici

È stata implementata tra le funzionalità telematiche del sito dell’Inps il nuovo calcolatore del Trattamento di fine servizio (Tfs) o Trattamento di fine rapporto (Tfr) dei dipendenti del pubblico impiego. Le specifiche della nuova funzionalità sono contenute nel messaggio dell’Inps numero 3436 del 12 ottobre scorso. Nella comunicazione l’Istituto di previdenza presenta la “nuova modalità di domanda di quantificazione del TFR e del TFS finalizzata alla cessione ordinaria e alla cessione agevolata”.

Tfr o Tfs ‘in un click’ sul portale dell’Inps

La nuova funzionalità del sito dell’Inps di calcolo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto rientra nel progetto “Tfr e Tfs in un click”, previsto dal Piano Strategico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict). Pertanto, sul portale dell’Istituto di previdenza i dipendenti del pubblico impiego possono adottare il nuovo servizio per la richiesta di quantificazione del Tfs o del Tfs finalizzato alla cessione ordinaria o alla cessione agevolata.

Come si accede al calcolo del Tfr o Tfs sul sito Inps?

Per poter accedere al servizio di determinazione del Tfr o Tfr sul sito dell’Inps i dipendenti pubblici dovranno, come primo passaggio, autenticarsi. Le credenziali per l’accesso sono:

  • quelle dello Spid (Sistema pubblico di identità digitale);
  • della Carta di identità elettronica (Cie);
  • della Carta nazionale dei Servizi (Cns).

Dopo l’autenticazione, è necessario andare nelle sezione “Prestazioni e servizi”, prima di procedere in “Servizi” e successivamente nella “Gestione dipendenti pubblici: servizi online Tfr” oppure in quella della “Gestione dipendenti pubblici: servizi online Tfs”.

Inps, sul portale il calcolo del Tfs o Tfr alle condizioni ordinarie o a quelle agevolate del Dl 4/2019

L’implementazione del nuovo servizio dell’Inps permetterà agli ex dipendenti del pubblico impiego di effettuare una cessione ordinaria del Trattamento di fine rapporto o del Trattamento di fine servizio, oppure accedere alle condizioni agevolate dei due istituti secondo quanto prevede il decreto legge numero 4 del 2019.

Calcolo Tfr o Tfs, per quali pensioni?

In particolare, le condizioni agevolate del Tfr o Tfs si applicano nel limite del trattamento corrispondente a 45 mila euro. Rientrano nel trattamento agevolato le uscite pensionistiche dei lavoratori del pubblico impiego con i requisiti della quota 100, della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata, del cumulo pensioni, delle agevolazioni per le attività gravose. Fanno parte del calcolo anche le uscite per chi svolge attività particolarmente pesanti e faticose, oltre ai lavoratori precoci.

Quanto costa accedere al Tfr o Tfs agevolato?

Le condizioni fissate dal decreto legge numero 4 del 2019 per il Tfr o Tfs agevolato è pari al rendimento dei titoli di Stato. La durata dell’operazione è quella corrispondente al prestito. Inoltre l’agevolazione prevede il pagamento di uno spread calcolato sullo 0,4%.

Cosa cambia con il nuovo applicativo Inps per il Tfr o Tfs?

L’Istituto di previdenza aveva già al suo interno un applicativo per il calcolo del Tfr o Tfs dei lavoratori del pubblico impiego. La finalità era quella di fare una simulazione e una quantificazione del trattamento relativa alla cessione della prestazione a favore degli istituti di credito. La nuova funzionalità implementata in questi giorni permette di inserire solo dati minimali e di accedere automaticamente alla verifica della maturazione dei requisiti. Si può procedere con l’operazione anche dai dispositivi mobili (tablet e cellulari).

Quali informazioni chiede il servizio di Tfr e Tfs per il calcolo del trattamento?

Con l’accesso al servizio di calcolo del Tfr o Tfs, all’utente sono richiesti solo i dati che non siano già in possesso dell’Inps. Pertanto, l’utente chiede la prestazione in via telematica fornendo i dati minimi. Le informazioni saranno integrate con quelle già in possesso dall’Istituto previdenziale per il riscontro immediato della prestazione richiesta.

Lavoro straordinario: concorre alla formazione del TFR?

Le ore di lavoro straordinario possono concorrere a formare l’imponibile per il Trattamento di fine rapporto (TFR)? E, in analoga situazione, i premi di produttività senza la percentuale agevolata del 10% valgono per il TFR? Per rispondere a queste domande è necessario rifarsi alla natura della prestazione come disciplinata dal Codice civile e al contesto lavorativo nel quale si svolgano ore di straordinario e si percepiscano premi.

Cos’è il Trattamento di fine rapporto?

Il Trattamento di fine rapporto è definito dall’articolo 1320 del Codice civile. Nella situazione di cessazione del rapporto di lavoro, “il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola, sommando per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”.

Come si calcola il Trattamento di fine rapporto (TFR)?

Il Codice civile dispone, dunque, anche come si calcola il TFR. Pertanto, per ogni anno di attività prestata a un datore di lavoro, è necessario dividere la retribuzione annua per 13,5. Lo stesso calcolo può essere fatto moltiplicando la retribuzione annua per il 7,41%. Il risultato costituisce l’accantonamento della quota di TFR per l’anno preso in considerazione e al quale fa riferimento la retribuzione.

Esempio di calcolo del TFR

Facendo un esempio, se la retribuzione annua è di 20.000 euro lordi, il calcolo del TFR inerente l’anno di lavoro è pari a 1.481 euro lordi. Il risultato costituisce l’accantonamento del Trattamento di fine rapporto per l’anno al quale si riferisce la retribuzione.

Retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

Per comprendere pienamente se il lavoro straordinario rientra nel calcolo dell’imponibile utile ai fini del Trattamento di fine rapporto è necessario verificare cosa rientra nella retribuzione. Sempre l’articolo 2120 del Codice civile specifica che la retribuzione annua “comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.

Lo straordinario rientra nel calcolo del Trattamento di fine rapporto?

Da quanto deriva dall’articolo 2120 del Codice civile, il lavoro straordinario rientra nella retribuzione utile ai fini del Trattamento di fine rapporto se viene svolto in maniera continuativa. Diversamente, lo straordinario non rientra se viene svolto in maniera occasionale.

Esempi di calcolo TFR con lavoro straordinario in busta paga

È il caso, ad esempio, di un dipendente che svolga lavori su turni, con la conseguenza di un frequente ricorso al lavoro straordinario. Le maggiorazioni che ne derivano nella busta paga concorrono a formare il TFR. Nel secondo caso, per straordinari svolti in via occasionale, figurano ore di straordinario pagate in busta paga ma queste non concorrono alla formazione dell’imponibile per il Trattamento di fine rapporto.

E i premi di produttività concorrono al calcolo del TFR?

I premi di produttività, soggetti a normale tassazione, concorrono sempre all’imponibile per il calcolo del Trattamento di fine rapporto. Si tratta, infatti, di una parte della retribuzione che non può definirsi “occasionale” e che esula dal concetto delle prestazioni meramente “a titolo non occasionale” di cui parla l’articolo 2120 del Codice civile.

Quali sono le voci della busta paga che rientrano nel calcolo del TFR?

È possibile, pertanto, fare un resoconto delle voci della busta paga che devono essere incluse nel calcolo dell’imponibile per il Trattamento di fine rapporto. Oltre allo stipendio base, rientrano:

  • il lavoro straordinario svolto in maniera non occasionale;
  • i premi di anzianità o di fedeltà;
  • le ferie non godute;
  • le festività non godute;
  • i premi di rendimento individuale;
  • la quota retributiva, pari al 50%, delle trasferte;
  • il lavoro all’estero;
  • le indennità di alloggio;
  • il lavoro svolto in maniera non occasionale di notte, nei festivi e durante le domeniche.

Cosa non rientra nel calcolo dell’imponibile per il TFR?

Dal calcolo dell’imponibile ai fini del calcolo del Trattamento di fine rapporto devono essere escluse le seguenti voci:

  • i rimborsi delle spese;
  • le liberalità che il datore di lavoro concede ma che non sono connesse al rapporto di lavoro. Si tratta, dunque, di compensi e premi relativi a occasioni particolari, che non hanno la caratteristica della continuità, come ad esempio il cinquantenario dell’azienda;
  • di conseguenza, ogni compenso corrisposto in maniera occasionale non rientra nel calcolo del TFR.