Trattamento integrativo e bonus Irpef: come inserirli nel 730 se i lavori sono più di uno?

Con l’abrogazione del bonus Irpef, dal 1° luglio del 2020 la riduzione delle imposte viene perseguita con due strumenti: il Trattamento integrativo del reddito (Tir) e la detrazione fiscale per i redditi compresi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro. Il sostituto di imposta, che può essere il datore di lavoro, procede al riconoscimento automatico di entrambi gli strumenti di taglio delle imposte a vantaggio dei lavoratori alle dipendenze. Lo stesso strumento si applica anche nei confronti dei redditi assimilati a quello del lavoro dipendente in ragione dei giorni effettivi di svolgimento dell’attività lavorativa. Cosa avviene se il contribuente ha più rapporti di lavoro e, dunque, il datore di lavoro ne deve monitorare più di uno ai fini della compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Tir, Trattamento integrativo del reddito: di quant’è la riduzione delle imposte?

La riduzione delle imposte attraverso il Trattamento integrativo del reddito è di importo pari a 100 euro mensili. Ai fini della compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi del 2022, con anno di imposta del 2021, il sostituto di imposta procede a verificare la capienza del reddito da lavoro per ogni dipendente. Ovvero che il reddito da lavoro corrisposto nel 2021 – e la relativa imposta lorda determinata su questo reddito – risulti di importo superiore a quanto spetti di detrazione fiscale.

Chi può beneficiare del Trattamento integrativo del reddito (Tir)?

Inoltre il sostituto di imposta, oltre a procedere con la verifica spiegata in alto, deve accertarsi del reddito complessivo di ogni lavoratore. Ciò significa che anche gli eventuali altri redditi prodotti dal lavoratore, devono essere ricompresi nel calcolo. Dunque l’imposta lorda, prendendo in considerazione il reddito da lavoro e gli altri redditi, deve essere di importo superiore rispetto alle detrazioni che spettano al lavoratore. Il controllo è utile perché il Trattamento integrativo del reddito, di importo corrispondente a 100 euro al mese, spetta solo nel caso in cui il contribuente produca redditi da lavoro e/o altri redditi assimilati non superiori, complessivamente, ai 28 mila euro. Se si supera questo limite, infatti, al contribuente non spetta più il Trattamento integrativo del reddito.

Altre detrazioni fiscali per redditi da 28 mila euro a 40 mila euro

Le ulteriori detrazioni fiscali spettano per complessivi di reddito compresi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro. In generale, la detrazione decresce via via che cresce il reddito complessivo del lavoratore. Le detrazioni si azzerano per importi dei redditi corrispondenti a 40 mila euro. Il sostituto di imposta, anche in questo caso, applica le detrazioni fiscali ulteriori in via automatica sulla base dei dati in suo possesso.

Reddito complessivo ai fini delle detrazioni e del Trattamento integrativo dei redditi

Ai fini degli strumenti del Trattamento integrativo del reddito e delle detrazione sui redditi da 28 mila euro a 40 mila euro, si deve considerare il reddito:

Come si calcolano Tir e detrazioni fiscali?

I sostituti di imposta calcolano il Tir e le detrazioni fiscali mediante le informazioni in proprio possesso. Nello specifico, già durante il 2021 i sostituti di imposta hanno riconosciuto sia il Tir che le detrazioni dai 28 ai 40 mila euro senza la specifica richiesta del lavoratore alle dipendenze. Il controllo dell’effettiva spettanza dei due strumenti si fa nel conguaglio di fine anno. Tuttavia, il contribuente può chiedere al sostituto di imposta di non applicare i due strumenti di detrazione fiscale, rinviandone la relativa spettanza all’assistenza fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.

Detrazioni fiscali e Trattamento integrativo nella dichiarazione dei redditi del 2022

In sede di dichiarazione dei redditi del 2022, l’assistenza fiscale rivede i complessivi delle agevolazioni fiscali spettanti al lavoratore dipendente. Il controllo, pertanto, si svolte sul Tir e sull’eventuale detrazione fiscale che possono spettare al lavoratore. La verifica del diritto a beneficiare dei due strumenti si avvale dei redditi inseriti nel prospetto di liquidazione 730/3. Si possono presentare, a tal proposito, due situazioni:

  • se il sostituto di imposta (o datore di lavoro) non ha versato, anche in via parziale, le detrazioni spettanti al contribuente alle dipendenze, chi fa l’assistenza fiscale ne inserisce il relativo importo nel modello 730;
  • invece, se dalla determinazione del 730, le agevolazioni non spettano al lavoratore, anche in via parziale, quanto era stato in precedenza riconosciuto dal sostituto di imposta viene recuperato nel modello 730.

Trattamento integrativo e detrazioni fiscali: spettano in assenza di un sostituto di imposta?

Entrambe gli strumenti (Tir e detrazioni sopra i 28 mila euro) spettano al contribuente pure nel caso in cui non abbia un sostituto di imposta. Inoltre, Tir e detrazioni fiscali spettane anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a presentare il modello 730 precompilato.

Come si riconosce il corretto Trattamento integrativo?

Per riconoscere correttamente il Trattamento integrativo spettante nel modello di dichiarazione dei redditi 730, è necessario che il contribuente tenga presente il rigo C 14. In corrispondenza di questo rigo, infatti, risultano evidenziate le operazioni svolte dal datore di lavoro. E, pertanto, in questo rigo vengono evidenziati gli importi da erogare o da recuperare corrispondenti alle informazioni in possesso del datore di lavoro per i redditi percepiti nell’anno 2021.

Come si presenta il rigo C 14 del modello 730 per le detrazioni del contribuente?

Il rigo C 14 del modello 730 di compone di una parte positiva o di una negativa. L’importo indicato  andrà a costituire una componente positiva o negativi per determinare l’Irpef dovuta nel complesso dal contribuente. Pertanto, il rigo C 14 potrà avere il codice:

  • 68, nel caso in cui si abbia un “trattamento integrativo spettante”;
  • 69, se si ha un “trattamento integrativo riconosciuto nella dichiarazione”;
  • 70, nel caso in cui al contribuente non spetti il trattamento integrativo.

Cosa avviene se il contribuente ha avuto più rapporti di lavoro nell’anno precedente?

Specifica attenzione deve essere posta nella compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi nel caso in cui il contribuente abbia svolto più lavori nell’anno di imposta. Tali lavori sono stati svolti con contratti a tempo determinato, situazione che genererà più Certificazioni uniche. Tra le verifiche da effettuare vi è quella nella quale il trattamento integrativo dei redditi sia stato riconosciuto per i rapporti di lavoro sui quali sussisteva la situazione di capienza delle imposte rispetto alle detrazioni sul reddito da lavoro alle dipendenze. Normalmente, tale presupposto non sussiste nei rapporti di lavoro che abbiano una breve durata e una retribuzione modesta. Si tratta delle situazioni di incapienza.

Compilazione modello 730 di dichiarazione dei redditi per più rapporti di lavoro

Nel caso, dunque, di più rapporti di lavoro, si compila il modello 730 nella seguente maniera:

  • al rigo C 14, in corrispondenza della colonna 1, chi compila il modello deve indicare il codice 1;
  • nella colonna 2 si deve indicare il complessivo dei trattamenti integrativi dei redditi erogati dai differenti datori di lavoro al contribuente;
  • se la somma dei redditi di lavoro alle dipendenze (e degli altri redditi assimilati) porta a un risultato inferiore a 28 mila euro, il modello 730-3 conterrà il maggior importo del Tir che spetta al lavoratore;
  • la riscossione dell’importo che spetta al lavoratore avviene con la busta paga di luglio o successiva;
  • se il contribuente presenta il modello 730 precompilato personalmente (senza il sostituto di imposta), l’accredito dell’importo che spetta avviene direttamente sul conto corrente postale o bancario.

Dove si compila l’ulteriore detrazione fiscale dei redditi oltre i 28 mila euro nel modello 730?

Per l’ulteriore detrazione dei redditi dai 28 mila ai 40 mila euro, non vi è traccia in alcun quadro del modello 730. Il relativo importo si trova, dunque, nel modello di liquidazione 730-3, in corrispondenza del rigo 34. Si tratta, infatti, nel caso della detrazione, non di un sussidio dello Stato come avviene per il Tir.

Trattamento integrativo sul reddito (Tir) e bonus Irpef: cosa sono?

In virtù dell’abrogazione della normativa relativa al bonus Irpef, dal 1° luglio del 2020 il taglio delle imposte sul lavoro viene perseguito mediante il Trattamento integrativo del reddito (Tir) e la detrazione per i redditi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, provvede a riconoscere automaticamente tutte e due le misure di riduzione della tassazione a favore dei lavoratori dipendenti. Lo stesso riconoscimento avviene anche per alcuni redditi assimilati a quello del lavoratore alle dipendenze sulla base dei giorni effettivi prestati all’attività lavorativa.

Trattamento integrativo del reddito (Tir): a quanto ammonta?

La riduzione del carico fiscale mediante il Trattamento integrativo del reddito è pari a 100 euro mensili. Per la dichiarazione dei redditi del 2022, riferita ai redditi del 2021, il datore di lavoro procede con la verifica della capienza del reddito da lavoro per ciascun dipendente. Il che vuol dire che il reddito da lavoro pagato nello scorso anno – e la corrispondente imposta lorda calcolata su tale reddito – deve risultare di importo maggiore rispetto alle detrazioni spettanti.

Qual è il limite di reddito per ricevere il Trattamento integrativo del reddito (Tir)?

Inoltre, il datore di lavoro, oltre alla verifica descritta in precedenza, deve controllare l’ammontare del reddito totale di ciascun lavoratore. Ovvero, che anche gli altri redditi eventualmente ottenuti dal lavoratore, siano compresi nel calcolo. Pertanto, l’imposta lorda, considerando il reddito da lavoro e gli altri redditi, deve risultare di importo eccedente rispetto alle detrazioni spettanti. La verifica è utile perché il Trattamento integrativo del reddito, pari a 100 euro mensili, spetta solo se il lavoratore percepisca dei redditi da lavoro e degli altri redditi assimilati non eccedenti il tetto dei 28 mila euro. Al superamento di questo limite, infatti, il Trattamento integrativo del reddito non spetta più.

Ulteriori detrazioni per redditi da 28 mila euro a 40 mila euro

L’ulteriore detrazione spettante per soglie di reddito al di sopra dei 28 mila euro tende a decrescere all’incremento del reddito totale del contribuente. Tali detrazioni si azzerano in corrispondenza di redditi pari a 40 mila euro. Il datore di lavoro, anche in questo caso, applica la detrazione ulteriore in automatico sulla base delle informazioni in suo possesso.

Come considerare il reddito complessivo ai fini di Tir e detrazione per i redditi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro?

Ai fini delle misure del Trattamento integrativo del reddito e delle detrazione per i redditi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro è necessario considerare il reddito:

  • per intero, in particolare per i redditi agevolati dei ricercatori,  degli insegnanti e degli impatriati;
  • al netto del reddito dell’unità abitativa (come abitazione principale) e delle pertinenze inerenti;
  • integrando i redditi sui quali si calcola la cedolare secca per immobili dati in affitto.

Cosa devono fare i datori di lavoro per calcolare le due misure?

I datori di lavoro, pertanto, devono calcolare le due misure spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base delle informazioni in loro possesso. In particolare, già nel corso del 2021 i datori di lavoro hanno riconosciuto sia il Trattamento integrativo dei redditi che le detrazioni tra i 28 mila e i 40 mila euro senza aver dovuto attendere che il dipendente ne facesse esplicita richiesta. La relativa verifica dell’effettivo godimento delle due misure è rinviata al conguaglio della fine dell’anno.

Si può richiedere di rinviare la spettanza delle detrazioni e del Tir?

Spesso, proprio per evitare di dover restituire delle somme non dovute in sede di conguaglio alla fine dell’anno o alla dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono richiedere al proprio datore di lavoro di non applicare le due misure di detrazione fiscale. Il rinvio della spettanza delle detrazioni avviene al momento in cui si fa la verifica del diritto all’erogazione e, dunque, attendendo le tempistiche dell’assistenza fiscale.

Tir e detrazioni per redditi oltre i 28 mila euro nella dichiarazione dei redditi del 2022

Proprio in sede di dichiarazione dei redditi del 2022, l’assistenza fiscale ricalcola i totali delle agevolazioni fiscali che spettano al contribuente. La verifica, dunque, si fa sul Trattamento integrativo del reddito e sull’ulteriore detrazione fiscale spettanti. L’accertamento del diritto a beneficiare delle due misure si avvale dei redditi dichiarati e inseriti nel prospetto di liquidazione 730/3. Possono presentarsi due casistiche:

  • se il datore di lavoro (sostituto di imposta) non ha erogato, anche parzialmente, le agevolazioni spettanti al lavoratore, chi effettua l’assistenza fiscale ne riconosce il beneficio nel modello 730;
  • nel caso in cui, dai calcoli del 730, le agevolazioni non spettano al contribuente, anche parzialmente, gli importi che sono stati in precedenza riconosciuti dal datore di lavoro (sostituto di imposta) vengono recuperati nel modello 730.

Detrazioni fiscali e Tir: spettano se il contribuente non ha un sostituto di imposta?

Entrambe le misure (Trattamento integrativo dei redditi e detrazioni oltre i 28 mila euro) spettano al contribuente anche se non ha un sostituto di imposta. Inoltre, le stesse misure spettano al contribuente anche nel caso in cui egli stesso presenti il modello 730 precompilato personalmente.