Tremonti-Ter, la Camera chiede una proroga al Governo.

È stata la Commissione Finanze della Camera, presieduta dall’On. Gianfranco Conte, attraverso un’iniziativa promossa dai parlamentari Del Tenno e Contento, a chiedere al Governo di valutare una proroga della Tremonti-Ter che prevede la detassazione al 50% degli investimenti in macchinari e apparecchiature, fino alla fine del 2010, mantendo così in vigore quelle misure in grado di incentivare l’attività economica e favorire l’ammodernamento dell’apparato produttivo nazionale.

Il Governo, che ha parlato per voce del Sottosegretario all’Economia On. Casero, ha preannunciato che in sede di aggiornamento delle proprie strategie si terrà conto dell’atto d’indirizzo della Commissione Finanza, visto che la detassazione degli investimenti in macchinari, prevista dal Decreto Legge 78/2009 costituisce uno degli strumenti moltiplicatori della crescita utilizzati dall’Esecutivo per stimolare l’economia.

Le “pillole fiscali” della settimana [24 – 28 Maggio 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate durante questa settimana (24 – 28 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • la sentenza n. 12246/2010 della Corte di Cassazione ha affermato che il diritto alla deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa va riconosciuta a prescindere dalla loro inerenza a costi specifici e funzionali all’attività dell’impresa. In questo senso si era espressa anche la sentenza n. 1465/2010, che affermava che è precluso all’amministrazione finanziaria e all’imprenditore dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi. Questi, infatti, devono essere correlati all’intera attività dell’impresa esercitata.
  • l’agevolazione prevista dalla Tremonti-ter è utilizzabileda tutti gli imprenditori anche ai fini Irpef, indipendentemente dal regime contabile utilizzato.
  • i Revisori Contabili non rientrano nell’ambito di applicabilità dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Infatti l’attività di revisore contabile, secondo il Ctp di Novara (sentenza n. 4/1/2010),  rimane automaticamente esclusa dal tributo regionale perchè non integra il presupposto impositivo della autonoma organizzazione contemplato dalla normativa Irap.
  • la Corte di Cassazione ha affermato che il contribuente ha diritto all’esenzione Ici se utilizza contemporaneamente diversi fabbricati come abitazione principale (sentenza n. 12269 del 19 maggio 2010). Inoltre, secondo questa sentenza non conterebbe che gli immobili distintamente iscritti in catasto, siano di proprietà di soggetti diversi. Tuttavia, la tesi dei giudici della Cassazione si pone in contrasto con quanto affermato dal dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia con la Risoluzione n. 6/2002.
  • nel testo dela manovra correttiva esaminata lo scorso 25 maggio, si legge che in caso di accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi, queste dovranno essere pagate entro il termine del ricorso, in caso contrario verrà avviata la procedura di riscossione coattiva. L’avviso di accertamento notificato dall’ufficio diventerà esecutivo e conterrà l’intimazione ad adempiere, per cui non sarà più seguito dalla cartella di pagamento.

Ultimo mese per usufruire delle agevolazioni della Tremonti-ter.

Il D.L. 78/2009 ha introdotto la cosiddetta Tremonti-ter, un’agevolazione che consente agli imprenditori di fruire di un risparmio fiscale pari al 50% degli investimenti effettuati nell’acquisto di macchinari e impianti rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Per poter usufruire dello sgravio è necessario aver effettuato investimenti, mediante l’acquisto di nuovi macchinari e apparecchiature, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010.

Per capire la convenienza di questo incentivo è necessario spiegare in cosa esso effettivamente consista: al sussistere delle condizioni sopradette, si applica uno sconto fiscale sul reddito d’impresa pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Ciò significa che vi è un abbattimento del 50% direttamente sul reddito d’impresa, sul quale poi verrà calcolata l’imposta.

È utile segnalare che possono usufruire del regime anche le imprese che nell’anno hanno realizzato una perdita d’esercizio: in questo caso pertanto non vi sarà una riduzione del reddito, ma un incremento della perdita, pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Ovviamente, mentre coloro che rientrano nel regime della contabilità ordinaria hanno la possibilità di riportare la perdita realizzata negli esercizi successivi, non oltre il quarto, coloro che adottano il regime della contabilità semplificata non hanno questa facoltà e pertanto perderanno del tutto lo sconto fiscale.

Per calcolare il valore degli investimenti, sul quale poi verrà quantificato il risparmio d’imposta, è necessario tener presente che esso è dato dal costo sostenuto per l’acquisto dei nuovi macchinari e attrezzature, comprensivo dell’iva indetraibile e di tutti i costi accessori di diretta imputazione. Non devono invece essere inclusi i costi relativi alle spese generali e agli interessi passivi. Questi ultimi, tuttavia, devono essere considerati se capitalizzabili.

È possibile servirsi dell’agevolazione anche nei seguenti casi:

  • beni utilizzati in virtù di un contratto di leasing (possono godere del beneficio solo i soggetti utilizzatori),
  • investimento effettuato mediante contratto di appalto,
  • beni realizzati in economia,
  • acquisti di beni effettuati con patto di riservato dominio.

Gli imprenditori che usufruiscono dell’agevolazione Tremonti-ter per il periodo d’imposta 2009, sono tenuti alla compilazione dei seguenti righi della dichiarazione dei redditi, al fine di evidenziare la quota di incentivo fiscale da dedurre dal reddito complessivo d’impresa.

Il rigo RS 23 deve essere compilato nel seguente modo:

  • in corrispondenza della colonna 1 va indicato l’ammontare complessivo degli investimenti effettuati;
  • in corrispondenza della colonna 2 va indicato il 50% del valore riportato nella colonna 1.

L’ammontare indicato nella colonna 2 del Rigo RS 23 deve essere riportato anche nei seguenti righi: RF 47 colonna 1, RG 22 colonna 1, RD 12, RJ 12 colonna 1.

Tremonti-ter, se ne può usufruire per l’acquisto di un auto?

Sono un’Agente di Commercio, vorrei sapere se acquistando l’auto usufruisco della Tremonti-ter? (Paolo P. – Sud)


Il bonus previsto dalla Tremonti-ter decreto-legge 78/2009, convertito in legge  n. 102 del 3/8/2009 consiste sostanzialmente nell’escludere dall’imposizione ai fini IRES o IRPEF il 50% del valore dell’investimento in macchinari e apparecchiature nuovi.

 Purtroppo, si è voluto privilegiare l’investimento sui processi di lavorazione  e sono state escluse ad esempio le autovetture, penalizzando la categoria degli agenti di commercio per i quali l’autovettura rappresenta senza dubbio un bene strumentale assolutamente indispensabile per la propria attività, senza tener conto peraltro dei vantaggi derivanti all’economia dalla sostituzione che l’agente normalmente effettua ogni 3-4 anni.

Per l’acquisto dell’autovettura non resta che valutare attentamente le altre  ipotesi di acquisto diretto, di leasing o di noleggio.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI (i.pellegrini[at]infoiva.it)