Buoni Fruttiferi Postali, come viene applicata l’imposta di bollo?

I Buoni Fruttiferi Postali continuano a essere per gli italiani una delle forme di risparmio preferite. Questo per diversi motivi, ma in particolare perché sono un mezzo versatile, semplice da sottoscrivere e spesso utilizzato anche come regalo. A differenza del passato, i buoni fruttiferi postali sono anche tassati con due tipologie di imposte. La prima è la ritenuta fiscale sugli interessi al 12,50% e la seconda è l’imposta di bollo sui Buoni Fruttiferi Postali. Vedremo ora come si calcola la seconda.

Introduzione dell’imposta di bollo sui Buoni Fruttiferi Postali

I Buoni Fruttiferi Postali sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste Italiane, ma soprattutto sono garantiti dallo Stato, ecco perché molti risparmiatori si sentono al sicuro rispetto ad altre forme di investimento. In passato avevano dei buoni rendimenti e ciò ha portato un discreto successo a questo strumento di risparmio. Nel tempo tutti i vantaggi sono terminati e a bassissimi rendimenti si somma una tassazione non particolarmente vantaggiosa. In particolare dal 2012 il Governo ha introdotto anche l’imposta di bollo.

Tale tassazione sui Buoni Fruttiferi Postali è una novità prevista dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel tempo però la disciplina ha subito diverse modifiche. Attualmente l’imposta di bollo è calcolata al due per mille su base trimestrale, con un valore minimo di 2 euro.

L’imposta di bollo non si applica su valori inferiori a 5.000 euro. La disciplina prevede che ci sia però un cumulo dei prodotti con la stessa intestazione. In poche parole se una persona ha due buoni da 3.000 euro intestati, l’imposta di bollo viene comunque applicata e questo anche grazie a un data base che consente di visionare in breve tempo tutti i prodotti intestati a un medesimo soggetto. Non fanno parte del cumulo di BPF emessi prima del 1° gennaio 2009.

L’imposta di bollo sui Buoni Fruttiferi Postali ha goduto di un’introduzione graduale, infatti la disciplina prevede per il 2012 l’applicazione allo 0,1% (1X1000), al 2013 allo 0,15% (o 1,5X1000). Dal 2014 entra invece a pieno regime e quindi al 2X1000.

Come si esegue il calcolo dell’imposta di bollo?

Il calcolo dell’imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali si esegue facendo il cumulo di tutti i Buoni Fruttiferi Postali con la stessa intestazione. Sono esclusi quelli la cui data di emissione è antecedente al 1° gennaio 2009. Come abbiamo detto già prima, questi non concorrono a determinare il limite dei 5.000 euro al di sotto dei quali non è dovuta l’imposta di bollo. Occorre sottolineare che per i buoni fruttiferi cartacei e dematerializzati l’imposta di bollo si contabilizzava e calcolava al 31 dicembre di ogni anno solare, si procedeva quindi ad accantonarla, ma il versamento effettivo c’era al momento della riscossione del prodotto. L’imposta di bollo era però annuale e calcolata sul valore di rimborso del Buono.

Dal 3 gennaio 2018 anche questa regola è cambiata, infatti con l’entrata in vigore della normativa MiFID2 la rendicontazione avviene con cadenza trimestrale e l’imposta di bollo viene calcolata con la stessa periodicità, sebbene sempre in misura del 2X1000 annuale.

Attenzione alla ritenuta fiscale sui Buoni Fruttiferi Postali

Al momento della riscossione è comunque necessario porre particolare attenzione alla tassazione applicata. Poste Italiane calcola la ritenuta al 12,50% con capitalizzazione annuale degli interessi, ma ci sono diverse sentenze, tra cui la più importante è del Tribunale di Bergamo, che sottolineano che si deve applicare la capitalizzazione al momento della riscossione, determinando così forti differenze tra gli importi versati da Poste Italiane e quelli effettivamente dovuti.

Per maggiori informazioni è consigliata la lettura dell’articolo: Tassazione Buoni Fruttiferi Postali: la decisione del Tribunale di Bergamo

Chi detiene Buoni Fruttiferi Postali deve inoltre ricordare che gli stessi sono soggetti a prescrizione, per informazioni leggi l’articolo: Prescrizione Buoni Fruttiferi Postali: ecco le pronunce da ricordare

Buoni fruttiferi postali: per il Tribunale di Roma inammissibile la class action

Federconsumatori nei mesi scorsi ha proposto una class action contro Poste Italiane per l’annosa questione della tassazione calcolata sui Buoni Fruttiferi della Serie Q/P emessi da Poste Italiane tra il 1 luglio 1986 e il 31 ottobre 1995. E’ arrivata il 13 gennaio 2022 la tanto attesa risposta e purtroppo non è quella che i risparmiatori si aspettavano.

Storica sentenza del tribunale di Bergamo contro Poste Italiane

Il Tribunale di Bergamo con la sentenza 1390 del mese di ottobre 2020, risolvendo un contrasto tra norme gerarchicamente diverse, aveva acceso le speranze di molti risparmiatori. Nella sentenza Poste Italiane viene condannata a corrispondere al titolare del Buono i maggiori importi dovuti in seguito a un calcolo errato delle imposte operato da Poste Italiane. Il calcolo degli importi da corrispondere ai risparmiatori  secondo il Tribunale deve essere effettuato capitalizzando gli interessi al momento della riscossione e non con capitalizzazione annuale come è solita fare Poste Italiane. Questa però non è l’unica questione che colpisce i Buoni Fruttiferi Postali emessi in questo periodo, infatti Poste Italiane ha già subito numerose condanne perché nei Buoni della Serie Q/P non sono chiaramente indicati i nuovi tassi di interesse applicati dal ventunesimo anno al trentesimo anno.

La class action dei risparmiatori in possesso di Buoni Fruttiferi Postali

Sulla base della sentenza del Tribunale di Bergamo, Federconsumatori decide di proporre una class action a cui hanno dato la pre-adesione migliaia di risparmiatori. L’obiettivo dell’azione proposta è far in modo che l’annosa questione dei buoni della Serie Q/P sia risolta in un unico momento. La decisione sull’ammissibilità della class sarebbe dovuta arrivare il giorno 8 novembre 2021, ma il Tribunale di Roma in tale data ha preferito rimandare la decisione in quanto ha ritenuto di dover preliminarmente sciogliere il nodo della partecipazione all’azione di Cassa Depositi e Prestiti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La decisione del Tribunale di Roma sulla class action contro Poste Italiane

Ora la decisione del Tribunale di Roma sulla class action di Federconsumatori contro Poste Italiane è arrivata. La decisione non è però quella attesa da migliaia di risparmiatori, infatti ha bocciato la class action in quanto ha ritenuto che ci sia una carenza di presupposti. In poche parole si è ritenuto che Federconsumatori non avesse la legittimazione ad agire per la classe di risparmiatori.

Naturalmente questo non vuol dire che i risparmiatori debbano arrendersi, infatti possono ciascuno autonomamente agire in giudizio per ottenere il corretto calcolo degli interessi e delle imposte da versare. Inoltre Federconsumatori ha già dichiarato di voler intraprendere ulteriori iniziative per procedere con la class action.

Federconsumatori ha dichiarato che la decisione appare “inspiegabile e irrituale”, inoltre, attraverso il Presidente Michele Carrus, ha reso noto che “Esistono fondati motivi, a nostro avviso, per ritenere impugnabile il pronunciamento odierno” e di conseguenza l’associazione sta valutando come operare.

Per conoscere tutte le questioni inerenti i Buoni Fruttiferi Postali emessi tra 1 luglio 1986 e il 31 ottobre 1995, è possibile leggere gli approfondimenti di seguito indicati.

Buoni fruttiferi postali: perché ci sono controversie sulla serie Q/P

Tassazione Buoni Fruttiferi Postali: la decisione del Tribunale di Bergamo

Buono da 5 milioni con rimborso 65.000 euro: pesante condanna per Poste

Maxi valutazione per un Buono fruttifero del 1986: 246.560 euro