Emolumenti degli Amministratori: ecco i requisiti per la deducibilità.

Secondo l’art. 95 del Tuir i compensi agli amministratori delle società di capitali possono essere dedotti nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

Il Pagamento dovrà risultare da apposita delibera dell’assemblea oppure per gli amministratori delegati, del consiglio di amministrazione.

Il testo normativo in vigore dal 2004 elimina i dubbi circa la deducibilità degli emolumenti, nonostante la tesi sostenuta dalla Cassazione nell’ordinanza 18702 del 13 agosto scorso, che aveva invece escluso la deduzione dei compensi agli amministratori sulla base del testo dell’art. 62 del Tuir in vigore fino al 2003.

Le “pillole fiscali” della settimana [17 – 21 Maggio 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (17 – 21 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • L’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’elenco dei possibili destinatari delle scelte sul 5 per mille. Si tratta di più di 55mila possibili destinatari tra: enti del volontariato, della ricerca scientifica e del’Università, enti della Ricerca Sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale. I legali rappresentanti degli enti del volontariato che vogliono essere inseriti nell’elenco del 5 per mille,  devono trasmettere, a mezzo raccomandata A/r alla Direzione regionale dell’Agenzia, entro il 30 giugno 2010, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco.
  • Le società di capitali, possono dedurre le sanzioni civili o amministrative a patto che rispondano al principio di inerenza. Questo è quanto stabilito dall’articolo 109, comma 5 del TUIR. Il principio di inerenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, non è legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività della stessa, nel senso che si considerano deducibili anche i costi legati ad attività dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi (risoluzioni 158/E/1998 e 196/E/2008).
  • la sentenza n. 17525 del 7 maggio 2010 della Corte di Cassazione ha affermato che le fatture emesse a nome di un soggetto inesistente, se non hanno consentito l’evasione fiscale, non costituiscono reato, in quanto manca il dolo specifico richiesto dal delitto tributario.
  • secondo l’articolo 6 del Dl n. 185 del 2008 , a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008,  le imprese ed i professionisti, possono dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 10% dell’Irap versata. Per beneficiare di tale deduzione è necessario che nei periodi d’imposta cui si riferisce il versamento dell’Irap, a saldo o in acconto, gli oneri per i dipendenti o per gli interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile Irap.
  • la sentenza n. 17525 del 7 maggio 2010 della Corte di Cassazione ha affermato che le fatture emesse a nome di un soggetto inesistente, se non hanno consentito l’evasione fiscale, non costituiscono reato, in quanto manca il dolo specifico richiesto dal delitto tributario.
  • l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 25/E del 19 maggio chiarisce che l’Iva non detratta, se iscritta fra i costi della produzione, alleggerisce anche la base imponibile Irap. Per questo anche l’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio per la mancanza delle relative fatture, può essere dedotta dal reddito come elemento aggiuntivo del costo. Ovviamente deve valere sempre il principio di inerenza all’attività d’impresa o professionale.

Finanziaria 2010 : Misure per il lavoro

Indennità forfettaria ai cococo che hanno perso il lavoro

Per il biennio 2010-2011, nei soli casi di fine lavoro, e’ riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS , con esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR.

Per poter beneficiare del sostegno i co.co.co devono congiuntamente rispettare le seguenti condizioni:
a) operare in regime di monocommittenza;
b) aver conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all’anno di riferimento aver accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita’ non inferiore a uno;
d) risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultare accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilita’ presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data . (art. 2 c. 130)

Contributi figurativi per chi beneficia di misure a sostegno del reddito

In via sperimentale per il 2010, ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni di lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni esercitate, è riconosciuta una contribuzione figurativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.

E’ previsto un decreto attuativo per la disciplina delle modalità di erogazione.

Agevolazioni per i datori di lavoro che assumono disoccupati 50enni

In via sperimentale per l’anno 2010, la riduzione contributiva prevista per i lavoratori in mobilità (pari a quella per gli apprendisti) , e’ estesa ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età e almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva.
La riduzione spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Il beneficio e’ concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2010. (art.2 c.134_135)

Altre misure per far fronte alla crisi di lavoro

– proroga al 2010 di alcune disposizioni che erogavano specifici trattamenti di sostegno al reddito per il 2009 (indennità di mobilità CIGS, mobilità, liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti per crisi, CIGS per cessazione di attività, contributi a Italia Lavoro SpA, l’indennità ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in determinate imprese e agenzie).

– possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive.

– estensione, a decorrere dal 2010, ai trattamenti di disoccupazione speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, della disciplina degli aumenti relativi ai c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità, disposti dall’articolo 1, comma 27, della legge n. 247/2007 determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT sul costo della vita.

– erogazione, per il 2010 da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione involontaria. L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, ed è erogato secondo apposite procedure.
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– finanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2010, di cui il 20% per l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

– detassazione dei contratti di produttività, di cui all’articolo 5 del D.L. 185/2008, prorogando la misura anche per il 2010. Inoltre, si interviene sulla riduzione dell’IRPEF e relative addizionali del trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, stanziando a copertura lo stesso importo di 60 milioni (previsto per il 2009) anche per il 2010 e prevedendo la fruizione di tale agevolazione, anche per il 2010, per i soggetti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.