Vendita prodotti difettosi: da gennaio maggiori tutele per i consumatori

Il decreto legislativo 170 del 2021 ha apportato una serie di modifiche agli articoli del Codice del Consumo, le stesse hanno ad oggetto la garanzia per prodotti difettosi. Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022, quindi a partire da tale data i consumatori possono godere di maggiori tutele e maggiori oneri ai venditori.

Acquisto prodotti difettosi: ampliato il campo di applicazione del codice del consumo

Gli articoli del Codice del Consumo (decreto legislativo 206 del 2005) interessati dalle modifiche sono quelli da 128 a 135.

La prima novità è l’ampliamento dell’ambito di applicazione del Codice. Ora si applica ai contratti di vendita e ai contratti equiparati, tra i quali è possibile annoverare la somministrazione, permuta, fornitura, appalto, opera. Il Codice si applica sia nel caso in cui il contratto avvenga in negozi fisici, sia nel caso in cui avvenga a distanza oppure online. Il bene oggetto di vendita può essere di qualunque tipo, sono compresi i beni in formato digitale, acqua, gas, energia elettrica, animali vivi, beni da assemblare e beni usati. I beni digitali coperti da garanzia sono anche quelli interconnessi o incorporati con altri beni.

Quando un bene è difettoso?

A questo punto è bene capire quando un bene viene considerato difettoso ai sensi delle nuove regole del Codice del Consumo.

Un articolo per essere a norma deve avere caratteristiche oggettive e soggettive determinate. Le caratteristiche oggettive sono:

  • corrispondenza alla descrizione, alla qualità e quantità indicata nel contratto, inoltre deve essere funzionale;
  • deve essere conforme ad ogni utilizzo comunicato dal venditore prima dell’acquisto, cioè se un acquirente con capelli ricci comunica al venditore che ha bisogno di un asciugacapelli per avere capelli lisci senza usare la piastra, l’asciugacapelli deve avere tali caratteristiche oppure il venditore deve comunicare che in realtà tale uso non è possibile;
  • deve essere completo di tutti gli accessori, imballaggi e delle istruzioni;
  • il bene inoltre deve essere aggiornato e il venditore deve comunicare all’acquirente la possibilità di effettuare degli aggiornamenti periodici gratuiti che consentano di avere sempre una funzionalità adeguata ai tempi. Questo vale soprattutto per i dispositivi di ultima generazione, ad esempio per gli smartphone.

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, il bene deve essere:

  • idoneo all’uso e agli scopi previsti tenendo in considerazione la normativa italiana ed europea, norme tecniche e codici di condotta;
  • qualità corrispondente alla descrizione;
  • deve essere completo di accessori, imballaggio e istruzioni;
  • I beni oggetto di vendita, o altra tipologia contrattuale, devono avere caratteristiche di durabilità, sicurezza, compatibilità, funzionalità ordinariamente presenti in beni di un determinato tipo e che il consumatore può ragionevolmente attendersi dal bene.

Nella versione precedente l’articolo 129 non distingueva le caratteristiche oggettive da quelle soggettive.

Prodotti difettosi: obblighi per il venditori

La nuova normativa è particolarmente severa nei confronti dei venditori che spesso pubblicizzano i loro prodotti esaltando qualità che in realtà gli stessi non posseggono, o comunque posseggono in maniera limitata. La nuova disciplina prevede che il venditore è vincolato a ciò che dichiara pubblicamente rivolgendosi a un gruppo di persone indeterminato e ampio. Viene meno tale vincolo solo se prima della stipula del contratto, quindi della vendita, corregge tali dichiarazioni con le stesse modalità utilizzate per renderle note.

Se il bene non soddisfa i requisiti previsti per legge, la vendita, o altro contratto, è valido solo se l’acquirente accetta tali difformità, con un atto separato e in modo espresso. Ad esempio, io pubblicizzo un materasso anallergico, ma poi vendo un prodotto con caratteristiche diverse, tale vendita è efficace solo se l’acquirente espressamente e separatamente accetta tali caratteristiche, firmando un documento in cui  si sottolinea che il materasso non è anallergico.

In passato la vendita era valida anche nel caso in cui il compratore con ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere tale difformità, appare quindi evidente che ora la tutela prevista per l’acquirente è molto più elevata.

Termine di prescrizione per denuncia vizi per i prodotti difettosi

Il venditore è responsabile per le difformità non dolosamente occultate che si palesino entro due anni dalla consegna del bene, mentre l’azione si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene. In caso di beni usati il termine di garanzia può essere ridotto con accordo delle parti.

Nella nuova normativa è stato eliminato il termine di due mesi dalla scoperta del difetto per la denuncia dello stesso.

Il termine entro il quale il difetto si presume che fosse già presente al momento della consegna è stato invece raddoppiato e passa da 6 mesi a un anno. Per i difetti che si palesano in questo arco di tempo c’è un’inversione dell’onere della prova, quindi è il venditore a dover provare che tale difetto è dovuto a fatto dell’acquirente e non a un difetto intrinseco del prodotto. Se l’asciugacapelli dopo 7 mesi smette di funzionare, si presume quindi che il difetto fosse già presente al momento della consegna del bene e non è l’acquirente a dover dimostrare che in realtà lui non lo ha rotto per una sua distrazione, ma il venditore eventualmente a dimostrare che è stato rotto dall’acquirente.

I maggiori oneri per il venditore non finiscono qui, infatti se anche il difetto del prodotto dovesse derivare da fatto di un altro soggetto della catena contrattuale, il compratore comunque dovrebbe rivolgersi al venditore per la sostituzione, riparazione o per la restituzione dei soldi. Il venditore potrà poi esercitare azione di rivalsa.

Cosa si ottiene in caso di prodotti difettosi?

I rimedi possono essere diversi:

  • sostituzione del prodotto o riparazione del bene, a scelta dell’acquirente, tale scelta non è però possibile se il rimedio scelto è eccessivamente oneroso per il venditore. Riparazione o sostituzione devono avvenire entro un congruo lasso di tempo;
  • Tra i rimedi secondari vi è invece la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

Naturalmente il venditore può sempre offrire condizioni più vantaggiose rispetto a quelle previste dalla normativa, ma mai condizioni deteriori. Nel momento in cui sono offerte e pubblicizzate ulteriori garanzie, queste sono vincolanti per il venditore.

Obblighi dell’acquirente

In caso di contratto avente ad oggetto beni digitali, il venditore non risponde dei difetti di conformità per il mancato aggiornamento se lo stesso è dovuto a ritardo nell’installazione. L’omessa installazione non deve però derivare da fatti dovuti al venditore, ad esempio non aver consegnato le istruzioni.

In caso di errata installazione il venditore risponde se l’installazione è stata effettuata da lui oppure se l’installazione è stata eseguita dal compratore, ma l’errore è dovuto a una carenza di informazioni fornite dal venditore (articolo 131).

Venditore porta a porta senza partita Iva per redditi fino a 5mila euro

Il venditore porta a porta può svolgere la propria attività senza partita Iva se il suo reddito non supera i 5mila euro all’anno. Entro tale limite, infatti, il venditore è considerato operatore economico occasioale e pertanto non è obbligato ad aprire la partiva Iva. Nel caso di venditore con partita Iva, con redditi sopra i 5mila euro, scatta l’obbligo alle regole Iva ordinarie. Tra gli obblighi si comprende anche il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti dei beni e dei servizi riguardanti l’attività svolta.

Chi è il venditore porta a porta?

Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle entrate con la risoluzione numero 18/E/2006. L’Agenzia è stata chiamata a espireme il proprio parere in merito al trattamento fiscale da riservare, ai fini Iva, alle provvigioni erogate agli incaricati alla vendita diretta a domicilio. Secondo le novità introdotte dalla legge numero 173 del 17 agosto 2005, l’incaricato alla vendita diretta a domicilio è “colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttametne o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisti presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio”.

Venditore a domicilio con redditi sotto i 5.000 euro annui

Il comma 4 dell’articolo 3, della legge numero 173 del 2005 qualifica come occasionale l’attività dell’addetto alla vendita diretta a domicilio, senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia, fino a conseguire un reddito all’anno non superiore ai 5.000 euro. L’Associazione scrivente che ha chiesto il parere dell’Agenzia delle entrate intende la norma nel senso che fino al raggiungimento del reddito annuo di 5.000 euro, il soggetto addetto ad attività di vendita diretta a domicilio non si debba considerare passivo ai fini Iva.

Venditori porta a porta, il limite si intende come reddito e non come volume di affari

Il limite individuato dall’articolo in questione comporta, per i soggetti addetti alle vendite a domicilio, l’assoggettamento ad Iva delle provvigioni percepite nell’esercizio della propria attività. Dalla norma ne consegue che il limite dei 5.000 euro si intende come reddito e non come volume d’affari. Pertanto, nel verificare il superamento del tetto, si vanno a verificare anche le eventuali spese collegate con lo svolgimento dell’attività porta a porta.

Determinazione delle spese del venditore a domicilio

Per la determinazione delle spese del venditore porta a porta si fa riferimento al comma 6 dell’articolo 25 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.  L’articolo prende in considerazione proprio i venditori a domicilio. Infatti stabilisce che “i compensi siano assoggettati a imposizione attraverso l’applicazione di una ritenuta alla fonte con l’aliquota applicabile al primo scaglione di reddito commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”. Pertanto, l’attività dei venditori porta a porta si intende abituale, e dunque rilevante ai fini Iva, se nell’anno solare si percepisce un reddito, al netto della deduzione forfettaria delle spese indicata dall’articolo 25 bis, superiore a 5.000 euro.

Quando il venditore porta a porta deve aprire la partita Iva?

Si può ben definire anche il momento in cui il venditore porta a porta deve aprire la partita Iva. L’obbligo all’Iva scatta alla prima operazione che comporta il superamento della soglia dei 5.000 euro. Questa interpretazione è coerente con l’orientamento espresso dall’Inps nella circolare numero 103 del 2004. L’Inps ha esprsso il chiarimento in merito all’obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli incaricati alla vendita diretta. Nel dettaglio, l’articolo 44 del decreto legge numero 269 d del 2003 dispone proprio che “a decorrere dal 1° gennaio 2004 gli incaricati alle vendite dirette a domicilio sono iscritti alla Gestione separata Inps solo qualora il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore a euro 5mila”.

E se il venditore porta a porta con partita Iva non raggiunge il tetto dei 5.000 euro?

Da ultimo è necessario prendere in considerazione l’ipotesi che il venditore porta a porta con partita Iva non raggiunga il tetto dei 5.000 euro annui. In questa fattispecie non si può parlare di perdita della soggettività ai fini Iva del venditore. Infatti, con l’apertura della partita Iva, l’addetto alla vendita diretta si presume che svolgerà la propria attivià in forma abituale e non occasionale. Appare ragionevole sostenere che, i venditori porta a porta titolari di partita Iva non possono più considerarsi occasionali. E, nell’esercizio della propria attività, possano individuarsi i caratteri della continuità e della sistematicità propri dell’abitualità della professione.

 

Venditore, cercano te!

Un’azienda di Savona che si occupa di autoveicoli e mezzi di soccorso è alla ricerca di agenti plurimandatari dislocati in tutta la regione.
I candidati, infatti, dovranno occuparsi dello sviluppo di un pacchetto clienti su tutto il territorio regionale, per la vendita di autoveicoli, e in particolare di mezzi di soccorso.

I requisiti richiesti sono il possesso di diploma di maturità e almeno un anno di esperienza nello stesso ambito, o comunque nelle vendite.

Per saperne di più, Infojobs.it.

Venditore di auto? Cercano te!

Tra le tante richieste di agenti di commercio e analisti programmatori, qualche volta si trovano ricerche rivolte anche ad altre figure professionali e ad altri settori produttivi.

Oggi, infatti, l’annuncio preso in considerazione da Infoiva, riguarda un’azienda di Cantù, in provincia di Como, che si occupa della vendita di auto nuove ed usate, alla ricerca di un venditore che abbia esperienza nella mansione, preferibilmente accumulata nel medesimo settore.

Oltre ad esperienza pregressa e diploma di maturità, il candidato deve avere anche buone doti comunicative e relazionali.

Per saperne di più, Infojobs.it.

Venditore commerciale, cercano te!

Un’azienda leader per quanto riguarda le telecomunicazioni e partner di H3g, è alla ricerca di un venditore da inquadrare in un punto vendita situato in uno spazio commerciale open space di Figline Valdarno.

Il candidato dovrà dimostrare di avere alle sue spalle almeno un anno di esperienza nel settore del commercio al dettaglio, Gdo, Retail, ed essere in possesso di spirito di iniziativa e uno spiccato orientamento alla vendita.

Per saperne di più, Infojobs.it.

Venditore di moto? Ecco il lavoro per te!

Tra gli annunci di lavoro, spesso si trovano richieste dirette agli agenti di commercio, nei settori più disparati.
La ricerca di oggi riguarda, appunto, un venditore che abbia maturato esperienza di almeno 3.5 anni nell’ambito della vendita delle moto.

Quella che per molti è un hobby, per altri è lavoro ma, in questo caso, è possibile conciliare l’utile al dilettevole se, oltre a mostrare passione per questo settore, si dimostra di essere ferrati in materia e di essere in possesso di altri importanti requisiti.

Oltre all’esperienza pregressa, indispensabile, bisogna essere in possesso di diploma di maturità, conoscere bene la lingua inglese e tutto il pacchetto Office.

Per saperne di più, è possibile collegarsi a Monster.it.

SEI IMPIEGATO COMMERCIALE? ECCO L’ANNUNCIO PER TE!

Oggi l’opportunità di lavoro presente su Monster.it e scelta da Infoiva si rivolge agli impiegati commerciali che abitano nella zona di Bologna.
Ecco la descrizione dettagliata dell’annuncio:

Obiettivo Lavoro ricerca per azienda cliente, operante nel settore del commercio di apparecchiature termotecniche, una/un

IMPIEGATO COMMERCIALE/VENDITORE

Il ruolo prevede lo sviluppo commerciale e la gestione del portafoglio clienti della provincia di Bologna.

Si richiede: esperienza in qualità di venditore (almeno 3/5 anni) maturata nel campo della vendita di prodotti termotecnici, titolo di studi in discipline tecniche, possesso di partita IVA, buona conoscenza applicativi Microsoft. Completano il profilo buone doti relazionali, conoscenza degli impianti termotecnici e delle principali apparecchiature che li compongono.

Previsto inserimento con inquadramento come ENASARCO con retribuzione in parte fissa e parte variabile.

Sede di lavoro: Emilia Romagna

Filiale di SAN LAZZARO DI SAVENA
VIA Emilia 84
Tel 0516270731
Fax 0516271024

Riepilogo Annuncio

Località
Bologna 40124

Settore
Servizi di engineering

Contratto
Full Time
Tempo Indeterminato

Livello Istruzione
Scuola dell’obbligo

Livello di Carriera
Con esperienza

Codice Riferimento
314513

Per saperne di più, Monster.it.