Quali sono le sanzioni per mancato versamento acconto IVA

Come per l’IRPEF, pure per l’IVA in Italia il Fisco impone non solo il versamento del dovuto, ma anche il pagamento entro dei termini ben precisi. In particolare, uno degli adempimenti per l’Imposta sul Valore Aggiunto è rappresentato dal versamento del cosiddetto acconto. Vediamo allora, nel dettaglio, cos’è l’acconto IVA e quando si versa. Ed anche quali sono le sanzioni a carico del contribuente in caso di omesso o di tardivo versamento dell’acconto IVA.

Cos’è l’acconto IVA annuale e quando si versa

L’acconto IVA non è altro che il versamento di un anticipo, proprio sull’Imposta sul Valore Aggiunto, da effettuarsi ogni anno entro e non oltre il 27 dicembre. Ed il tutto con la possibilità di calcolare l’importo dell’acconto IVA avvalendosi di uno tra tre metodi possibili. Ovverosia, il metodo di calcolo storico, il metodo di calcolo analitico ed il metodo di calcolo previsionale.

In particolare, il metodo di calcolo storico si basa sui dati dell’anno di imposta precedente, mentre con il calcolo analitico si considerano tutte le operazioni dello stesso anno di imposta che sono state registrate fino alla data del 20 dicembre. Con l’acconto IVA calcolato con il metodo di calcolo previsionale, invece, si considera l’88% dell’IVA che si prevede versare per il mese di dicembre o per il quarto trimestre del corrente anno di imposta.

Cosa succede se non si versa l’acconto IVA e quali sono i codici tributo per il pagamento

Se non si versa l’acconto IVA nei termini previsti il contribuente rischia l’applicazione delle sanzioni amministrative che sono crescenti in ragione del ritardo. In particolare, la sanzione può arrivare anche fino al 30% dell’importo dovuto con l’aggiunta degli interessi. Ma con la possibilità di abbattere le sanzioni, se si rientra nei termini e nei requisiti, sfruttando l’istituto del ravvedimento operoso.

Per evitare le sanzioni, l’acconto IVA entro i termini previsti si versa con il modello F24. E con il codice tributo 6013 per i contribuenti con la liquidazione mensile dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Mentre il codice tributo è 6035 per i contribuenti con la liquidazione dell’IVA con cadenza trimestrale.

Per il versamento dell’acconto IVA con il ravvedimento operoso, invece, il codice tributo da utilizzare per le sanzioni è 8904. Con le sanzioni da calcolare in base al numero di giorni che sono trascorsi dalla data di scadenza per il versamento dell’acconto IVA.

Quali sono le ritenute ed i versamenti sui contratti di locazione breve

Tra le tipologie di contratti di affitto in Italia ci sono pure quelli che vengono stipulati per un periodo che non supera i 30 giorni. Si tratta, nella fattispecie, dei contratti di locazione breve che, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, possono essere stipulati dalle persone fisiche per l’affitto di immobili che sono ad uso abitativo.

In materia di affitti, per quel che riguarda gli obblighi nei confronti del Fisco, vediamo allora nel dettaglio quali sono le ritenute ed i versamenti da effettuare, sui contratti di locazione breve, al fine di essere sempre in regola con l’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, in accordo con quanto riporta il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, è equiparato al contratto di locazione breve pure quello di sublocazione. E lo stesso dicasi quando si tratta di contratti di concessione in godimento a terzi, a titolo oneroso, da parte del comodatario.

Quali sono gli obblighi di comunicazione al Fisco per i contratti di locazione breve

Sui dati relativi ai contratti di locazione breve ci sono degli obblighi di comunicazione al Fisco. Sia da parte dei soggetti che operano nel settore dell’intermediazione immobiliare. Sia da parte dei gestori di portali telematici che fanno da intermediari via web nel mettere in contatto chi affitta con chi cerca un immobile in locazione. Per questi soggetti, c’è l’obbligo di comunicazione dei contratti di locazione entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo al quale questi sono stati stipulati.

La trasmissione dei dati sui contratti di locazione breve avviene tramite il canale Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate sia per i residenti in Italia, sia per i soggetti non residenti in Italia ma in possesso di una stabile organizzazione nel nostro Paese. Per i non residenti e non in possesso di una stabile organizzazione nel nostro Paese, invece, il soggetto deve avvalersi di un rappresentante fiscale. Il quale provvederà pure a richiedere, per i soggetti rappresentati, l’attribuzione del codice fiscale. Sulla trasmissione dei dati relativi ai contratti di locazione breve, inoltre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli appositi software gratuiti.

Contratti di locazione breve, ecco quali sono le ritenute ed i versamenti da effettuare

Attualmente, sui contratti di locazione breve, gli intermediari sono tenuti ad applicare una ritenuta che è pari al 21%. E che, con il codice tributo ‘1919’, deve essere versata utilizzando il modello di pagamento F24.

L’obbligo di applicazione e di versamento della ritenuta è previsto sia per gli intermediari che intervengono nel pagamento, sia per quelli che sui contratti di locazione breve incassano i corrispettivi ed i canoni.

Inoltre, per il beneficiario, la ritenuta viene considerata ai fini fiscali a titolo di acconto nel caso in cui, in sede di dichiarazione dei redditi, non si opta per il regime della cedolare secca.

Partite Iva, torna l’obbligo dei versamenti: entro il 15 settembre pagamenti Redditi, Irap e Iva 2021

Torna l’obbligo dei versamenti per le partite Iva: entro il 15 settembre è previsto il pagamento per i modelli Redditi, Irap e Iva per l’anno di imposta 2020. Si calcola che la scadenza riguarda oltre quattro milioni di autonomi. I versamenti sono quelli che erano in calendario dalla fine di giugno alla fine di agosto 2021. La stessa Agenzia delle entrate, con la risoluzione numero 53/E del 5 agosto scorso, ha precisato che non si può rimandare il pagamento in scadenza mercoledì prossimo, 15 settembre, con la proroga di ulteriori 30 giorni e applicando lo 0,40% in più.

Il rinvio del pagamento dei contributi del decreto Sostegni bis

Il rinvio dei pagamenti dei contributi dovuti è previsto dall’articolo 9 ter del decreto legge numero 73 del 2021 (decreto “Sostegni bis). La norma ha introdotto, per diverse categorie di contribuenti, la proroga al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti dovuti secondo la dichiarazione dei redditi, Irap e Iva 2021. La proroga riguarda i versamenti in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

Partite Iva, chi ha potuto usufruire della proroga dei versamenti al 15 settembre

La proroga al 15 settembre, senza alcuna maggiorazione di pagamento, è stata prevista per chi esercita, come lavoratore autonomo o come impresa, attività economiche che hanno ricevuto l’approvazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa), a prescindere dal fatto che siano stati applicati o meno detti indici. Il limite dei ricavi o dei compensi non deve essere superiore a quanto stabilito per ciascun indice. Per il 2021 il tetto è fissato a 5.164.569 euro, come stabilito dal decreto di approvazione del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Partite Iva a regime forfettario rientrano tra i soggetti interessati alla proroga dei versamenti

La scadenza del 15 settembre riguarda anche i contribuenti che, per il periodo di imposta fino al 31 dicembre scorso:

  • abbiano applicato il regime forfettario agevolato;
  • rientrino nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditorialità giovanile e lavoratori in mobilità.

Società e imprese che possono posticipare il pagamento delle imposte al 15 settembre 2021

Ulteriori soggetti aventi diritto a usufruire dei maggiori termini di versamento riguardano i contribuenti che:

  • partecipino a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale. Nel dettaglio si tratta delle società di persone previste dall’articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), o società a responsabilità limitata secondo quanto disciplinato dagli articoli 115 e 116 del Tuir. In tutti i casi è necessario avere i requisiti per ottenere la proroga dei versamenti;
  • la cui determinazione del reddito avvenga con altre tipologie di criteri forfettari;
  • sono esclusi dagli Indici sintetici di affidabilità.

Versamento delle imposte al 15 settembre: come procedere con la rateizzazione

Per i soggetti che beneficiano della scadenza del 15 settembre per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazione dei redditi, Irap e Iva, le modalità di rateizzazione cambiano a seconda che il contribuente abbia fatto già versamenti oppure no. Infatti, si può provvedere ai pagamenti dovuti per il saldo e per il primo acconto delle imposte sui redditi, incluso il versamento annuale dell’Irap e dell’Iva, in rate mensili di pari importo.

Pagamento delle rate dei contributi successive alla prima

La prima rata deve essere versata entro il 15 settembre e le rate successive saranno prorogate di conseguenza. Le rate successive a quella del 15 settembre dovranno estinguersi, in ogni caso, entro il mese di novembre 2021. Su queste rate si calcolano gli interessi del 4% annuo.

Pagamento contributi partite Iva e imprese: modalità di chi ha già iniziato le rate

I soggetti che hanno già iniziato a pagare le rate, secondo quanto prevede la normativa in un momento precedente all’arrivo della proroga, possono continuare i versamenti secondo le scadenze previste dal piano delle rate. Pertanto, questi contribuenti possono considerare posticipato al 15 settembre il termine dei versamenti delle rate che scadevano dal 30 giugno al 31 agosto 2021. Su questi pagamenti non sono calcolati interessi. Per le rate con scadenze successive, ovvero quelle dal 16 settembre in poi, sono dovuti gli interessi del 4% annuo.

Pagamento imposte 2021: cosa deve fare chi ha fatto già più versamenti

I soggetti che, entro il 15 settembre prossimo, effettuino versamenti a libera scelta, ovvero con scadenze e importi senza un piano di rateizzazione, possono versare la differenza dovuta a saldo in due modalità. La prima prevede il versamento in un’unica soluzione entro il 15 settembre, senza interessi. La seconda può avvenire in massimo quattro rate, delle quali la prima deve essere pagata entro il 15 settembre. Le restanti rate possono essere pagate in data successiva con gli interessi del 4%.

Versamenti degli acconti delle imposte 2021

Particolare attenzione deve essere prestata per il calcolo degli acconti delle imposte del 2021. A differenza dei soggetti che eseguono il versamento dell’acconto in due soluzioni nelle misure del 40% entro il termine per il saldo delle imposte del 2020 e del 60% entro novembre prossimo, i contribuenti Isa e gli altri soggetti collegati pagano il 50% entro ciascuna scadenza.

Pagamento degli acconti per imposte 2021 dei soggetti Isa: la scadenza del 30 novembre

Pertanto, chi ha pagato il 40% alla prima scadenza in luogo del 50%, dovrà procedere con il versamento del 60% entro il 30 novembre prossimo. In questo modo non dovrebbero essere applicate sanzioni per il primo insufficiente pagamento.

Sospesi i versamenti dell’Inps nelle zone terremotate, ma non quelli dell’Irpef

L’Inps ha accolto, con il messaggio 11793 del 12 luglio scorso, alcune indicazioni che il Consiglio Nazionale dell’Ordine aveva fornito alla Direzione Generale, in un apposito tavolo tecnico riunitosi lo scorso mese di giugno alla presenza di una folta rappresentanza dei colleghi dell’Emilia.

Di particolare rilevanza è la conferma sull’effettiva sospensione del versamento delle trattenute previdenziali effettuate ante 20 maggio 2012 e nel periodo dal 20 maggio al 8 giugno. Così come è stata accolta la richiesta di estendere l’applicazione della sospensione dei termini anche a quelle aziende non operanti nei territori terremotati, ma assistite da consulenti del lavoro che hanno lo studio nei territori colpiti dal sisma.

Adesso la speranza è che anche il MEF si adegui in fretta a quella che oramai appare l’unica interpretazione possibile e ridia serenità – anche se con colpevole ritardo – ad un territorio martoriato. Non è facilmente comprensibile come mai una chiara previsione normativa non trovi riscontro in un atto esplicativo della P.A. .  Da qualche parte si adombra l’ipotesi che la motivazione sia da ricercare nei cospicui flussi di cassa che verrebbero a mancare in caso di sospensione. Motivazione a dir poco irricevibile e quindi neanche da commentare. Prosegue intanto la gara di solidarietà per sostenere i consulenti del lavoro che hanno subito danni durante il violento sisma.

Per versare un contributo in favore dei terremotati :

Consulenti del Lavoro per l’Emilia

IBAN: IT33J0569603211000008585X53

Fisconline: le tasse 2.0

Le tasse si pagano con un click. Registrare un contratto di affitto, visualizzare versamenti e atti, pagare le imposte, inviare la dichiarazione dei redditi, da oggi è più semplice e a portata di mouse. Grazie ai nuovi servizi offerti dal sito www.agenziaentrate.gov.it, il fisco diventa 2.0.

Ma come si usufruisce dei servizi messi a disposizione da Fisconline?
Destinatari dell’iniziativa sono tutti i cittadini italiani, anche residenti all’estero. Per accedere alle funzione del sito occorre essere muniti di un Pincode, che è possibile richiedere:

  • online, collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e seguendo il percorso “Servizi online > Servizi con registrazione”, che consente di scaricare la domanda di abilitazione.
  • per telefono, al numero 848.800.444, selezionando il servizio di assistenza automatico. Le ultime 6 cifre del Pin e la password per il primo accesso saranno recapitate per posta entro 15 giorni dalla richiesta.
  • presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è a disposizione inoltre una brochure che spiega le principali funzionalità del servizio. Grazie a Fisconline da oggi pagare online imposte, tasse e contributi con il modello F24, inviare la dichiarazione dei redditi,  registrare un contratto d’affitto, scegliere la cedolare secca, comunicare le proprie coordinate bancarie per l’accredito dei rimborsi,- ottenere le ricevute telematiche della documentazione inviata, trasmettere istanze, inviare la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti di importo fino a 20.000 euro.

Se invece vi occorre raccogliere informazioni, Fisconline vi aiuta consentendovi di consultare ogni volta vogliate la dichiarazione fiscale, i dati catastali degli immobili, i versamenti eseguiti e gli atti registrati.

Per chi ancora non possiede un Pincode, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono a dispozione alcuni servizi free come il calcolo dell’importo del bollo dell’auto inserendo la targa, o della potenza del veicolo, o ancora verificare la regolarità dei contrassegni telematici, controllare gli importi per la tassazione degli atti giudiziari, verificare la validità di codici fiscali e partite Iva comunitarie. Da oggi il Fisco diventa più leggero, ma solo per le code!