Quali sono le sanzioni per mancato versamento acconto IVA

Come per l’IRPEF, pure per l’IVA in Italia il Fisco impone non solo il versamento del dovuto, ma anche il pagamento entro dei termini ben precisi. In particolare, uno degli adempimenti per l’Imposta sul Valore Aggiunto è rappresentato dal versamento del cosiddetto acconto. Vediamo allora, nel dettaglio, cos’è l’acconto IVA e quando si versa. Ed anche quali sono le sanzioni a carico del contribuente in caso di omesso o di tardivo versamento dell’acconto IVA.

Cos’è l’acconto IVA annuale e quando si versa

L’acconto IVA non è altro che il versamento di un anticipo, proprio sull’Imposta sul Valore Aggiunto, da effettuarsi ogni anno entro e non oltre il 27 dicembre. Ed il tutto con la possibilità di calcolare l’importo dell’acconto IVA avvalendosi di uno tra tre metodi possibili. Ovverosia, il metodo di calcolo storico, il metodo di calcolo analitico ed il metodo di calcolo previsionale.

In particolare, il metodo di calcolo storico si basa sui dati dell’anno di imposta precedente, mentre con il calcolo analitico si considerano tutte le operazioni dello stesso anno di imposta che sono state registrate fino alla data del 20 dicembre. Con l’acconto IVA calcolato con il metodo di calcolo previsionale, invece, si considera l’88% dell’IVA che si prevede versare per il mese di dicembre o per il quarto trimestre del corrente anno di imposta.

Cosa succede se non si versa l’acconto IVA e quali sono i codici tributo per il pagamento

Se non si versa l’acconto IVA nei termini previsti il contribuente rischia l’applicazione delle sanzioni amministrative che sono crescenti in ragione del ritardo. In particolare, la sanzione può arrivare anche fino al 30% dell’importo dovuto con l’aggiunta degli interessi. Ma con la possibilità di abbattere le sanzioni, se si rientra nei termini e nei requisiti, sfruttando l’istituto del ravvedimento operoso.

Per evitare le sanzioni, l’acconto IVA entro i termini previsti si versa con il modello F24. E con il codice tributo 6013 per i contribuenti con la liquidazione mensile dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Mentre il codice tributo è 6035 per i contribuenti con la liquidazione dell’IVA con cadenza trimestrale.

Per il versamento dell’acconto IVA con il ravvedimento operoso, invece, il codice tributo da utilizzare per le sanzioni è 8904. Con le sanzioni da calcolare in base al numero di giorni che sono trascorsi dalla data di scadenza per il versamento dell’acconto IVA.

Split payment e professionisti, i dubbi degli ingegneri

Come era prevedibile, la norma sullo split payment approvata nei giorni scorsi dal governo sta creando fibrillazione nel mondo professionale. In questo articolo di Infoiva avevamo spiegato che cosa è lo split payment ed espresso i nostri dubbi su un meccanismo che, se indicato come strumento valido per la lotta alla corruzione, potrebbe creare problemi di liquidità alle imprese. Non ai professionisti, che dovrebbero essere esclusi dallo split payment. Dovrebbero, perché molte Pubbliche Amministrazioni intendono applicarlo anche a loro, alcune di esse in modo retroattivo.

Una possibilità e un dubbio legislativo che hanno indotto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri a intervenire sul meccanismo di liquidazione dell’Iva legato allo split payment, per bocca del presidente Armando Zambrano: “Norma poco chiara. Auspichiamo un intervento urgente ed esplicativo da parte dell’Amministrazione finanziaria”, ha affermato.

L’intendimento è infatti quello di lasciare i professionisti al di fuori del meccanismo dello split payment, consentendo loro di continuare a ricevere dal committente l’Iva dovuta per le proprie prestazioni contestualmente al compenso, provvedendo poi essi stessi al versamento nei tempi e secondo le modalità vigenti.

Tuttavia – dice Zambranononostante le prescrizioni normative, il nostro Consiglio ha ricevuto, già nel mese di gennaio 2015, numerose segnalazioni di Amministrazioni Pubbliche che intendono applicare lo split payment per la liquidazione dei compensi ad ingegneri per lavori debitamente svolti. In alcuni casi, addirittura, le Amministrazioni intendono applicare il meccanismo anche in modo retroattivo, ovvero per versamenti Iva riguardanti attività svolte nel 2014”. “E’ evidente – conclude Zambranoche tale situazione deriva dalla scarsa chiarezza della norma. A questo proposito, auspichiamo un intervento urgente ed esplicativo da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

Contratti d’appalto di opere e servizi: alcuni chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per chiarire alcuni punti che riguardano la responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

La nuova disposizione, in vigore dal 12 agosto 2012, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

Non sussiste responsabilità solo nel caso in cui l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati.
Se, dunque, questa documentazione non viene presentata, sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della stessa.

Da questa nuova disposizione, però, erano emerse due problematiche, che le Entrate ora hanno voluto risolvere.

La prima riguarda i tipi di contratto nei quali l’applicazione della norma è valida. In questo caso, la circolare precisa che “le disposizioni di cui all’articolo 13-ter devono trovare applicazione per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012”.
Viene inoltre spiegato che tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che, relativamente ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012.

Seconda problematica, invece, riguarda la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’Iva. In questo caso, la circolare ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai Caf e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

I dati che tale certificazione deve contenere sono:

  • il periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, con indicazione se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta ovvero se è stato applicato il regime dell’Iva per cassa o la disciplina del reverse charge;
  • il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • gli estremi dell’F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell’Iva e delle ritenute non scomputate;
  • l’affermazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riguardanti il contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione è resa.

Vera MORETTI

Partite Iva: cosa succede se non si ottempera agli obblighi di versamento delle imposte?

Alcuni dei problemi più diffusi nell’ambito delle piccole e medie imprese sono lo sfasamento dei flussi finanziari e la carenza di liquidità, che costringono, in alcune ipotesi, a non ottemperare agli obblighi di versamento delle imposte. Si può ricorrere in questi casi al cosiddetto ravvedimento, per rimuovere spontaneamente la violazione entro determinati termini di legge ottenendo una riduzione delle sanzioni.

Secondo la regola generale (art. 13 del  D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche), la sanzione è pari al 30% dell’importo non versato e può essere ridotta al 2,5%  del tributo se la violazione viene sanata entro il periodo breve di 30 giorni e al 3%  del tributo se l’infrazione viene regolarizzata oltre i 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Oltre al tributo e alla sanzione vanno versati gli interessi moratori calcolati al tasso di interesse legale dell’1% a partire dal 1^ gennaio 2010 e del 3% per l’anno 2009.

È indispensabile che, relativamente al periodo in questione, la violazione non sia ancora stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Anche in tale ipotesi, la via del ravvedimento non viene preclusa, ma la sanzione sarà pari al 10% dell’imposta dovuta (1/3 della sanzione ordinaria del 30%) nel caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, rateizzabile sino a 20 rate trimestrali qualora il debito superi i 5.000,00 euro.

Si incorre in sanzioni penali quando l’omissione del versamento IVA dovuto in base alla dichiarazione annuale supera i 50.000,00 euro nel periodo d’imposta e si protrae sino al 27 dicembre dell’anno successivo.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI

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