Tutela del patrimonio: ecco il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è strettamente connesso alla famiglia: infatti, deve essere costituito per far fronte ai bisogni della famiglia e perde efficacia se la famiglia cessa di esistere (divorzio, morte di uno dei coniugi…). Deve essere costituito per atto pubblico da uno o entrambi i coniugi (o anche da un terzo, ma dev’essere accettato dai coniugi) e deve destinare uno o più beni, mobili o immobili (anche i diritti reali sugli stessi, come l’usufrutto o la nuda proprietà) e iscritti in pubblici registri, o titoli di credito e destinare i medesimi appunto ai bisogni della famiglia. Quindi non si può costituire se esiste una famiglia di fatto, in caso di separazione dei coniugi, se celibi o nubili o vedovi.

I beni conferiti nel fondo patrimoniale divengono inattaccabili dai creditori, sia per quanto riguarda un debito contratto dai coniugi esercitando l’attività d’impresa, sia per azioni di responsabilità civile e professionale riguardanti liberi professionisti, amministratori, sindaci e revisori.

La Corte di Cassazione, nel 1984, ha precisato che: “i bisogni familiari tutelati dal fondo patrimoniale non sono rappresentati esclusivamente dalle esigenze di prima necessità, ma ricomprendono anche quelle esigenze volte al mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”. Come sempre, c’è spazio ad interpretazioni diverse su ciò che è voluttuario o speculativo.

Non è possibile vendere i beni del fondo, a meno che non sia previsto nell’atto costitutivo, e se vi sono figli minori, è sempre necessaria l’autorizzazione del giudice.

L’aggredibilità da parte del fisco non è ammessa, secondo la Cassazione, perché il debito fiscale è considerato non in relazione con le  necessità famigliari, quindi in base all’articolo 170 c.c., il fondo appunto non è aggredibile.

Il credito fiscale non ha alcuna attinenza con i bisogni della famiglia, ma sorge automaticamente quando si verificano i presupposti che determinano la nascita di un’obbligazione tributaria. Ovviamente valgono le regole generali sulla revocatoria ordinaria e su quella fallimentare (atti che arrecano pregiudizio ai creditori nei due anni precedenti il fallimento e quindi privi di effetto), così come le regole sulla fraudolenza (è reato costituire il fondo per sottrarsi al pagamento di imposte o sanzioni).

dott. Marco Degiorgis – Consulente indipendente per la gestione dei patrimoni familiari, Studio Degiorgis

Tutela del patrimonio: il contratto fiduciario

Con il contratto fiduciario, la società fiduciaria assume l’amministrazione dei beni per conto terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni (legge n.1966 del 23 11 1939). In pratica, nel negozio fiduciario, il fiduciante trasferisce al fiduciario la titolarità di un diritto, limitandone l’uso con accordo tra le parti, per realizzare uno scopo che il fiduciario si impegna a realizzare, per trasferire poi il diritto allo stesso fiduciario o a terzi. In parole povere, si incarica una società fiduciaria di agire per conto proprio ma in suo nome, non comparendo mai come “mandanti”.

Ad esempio, si può acquistare un’azienda, ma l’acquisto sarà siglato dalla fiduciaria. E’ uno strumento che serve a mantenere la privacy e la riservatezza, utilizzando una struttura riconosciuta e qualificata, nonché monitorata dall’autorità pubblica. E’ un filtro, ma non serve ad occultare nulla, perché se l’autorità chiede alla fiduciaria il nome del fiduciante, questa è obbligata a riferirlo, e inoltre le fiduciarie sono obbligate a rispettare la normativa antiriciclaggio. A cosa servono allora? A molte cose: sono innanzitutto un filtro, come già detto, e possono assumere funzione di trustee e protector, come vedremo parlando di trust, possono essere sia contraenti che beneficiari di polizze vita, possono gestire passaggi generazionali, possono intestarsi quote di società, di fondi, di obbligazioni, di titoli, di patrimoni.

Inoltre, la società fiduciaria è l’unico intermediario “abilitato alla compensazione delle plusvalenze e le minusvalenze di quote di società non azionarie” (per esempio le Srl) “e di redditi diversi derivanti da contratti di natura finanziaria” (come per esempio i finanziamenti e le polizze assicurative) con le plusvalenze e le minusvalenze generate da altri strumenti finanziari trattati in regime di risparmio amministrato”(art. 6 D.lgs. n. 461/1997).

Tutela del patrimonio: fondi pensione e polizze vita

I fondi pensione e le polizze vita che garanzie danno?

Partiamo dal fatto che le pensioni sono pignorabili per un quinto, pertanto anche i fondi pensione seguono la stessa sorte.

Il discorso sulle polizze è più complicato. Esse possono essere caso vita, caso morte o miste. Quelle caso vita, a scadenza, possono prevedere la restituzione del capitale più gli interessi oppure una rendita; quelle caso morte invece possono essere temporanee o a vita intera, infine le polizze miste possono avere entrambi gli elementi, caso vita e caso morte. Quindi ci sono numerose variabili possibili.

Ripararsi dai creditori con le polizze vita non dà garanzie: la prima sezione della Corte di Cassazione ha dato una lettura restrittiva all’articolo 1923, proprio con l’obiettivo di scoraggiare chi, mediante i versamenti in un prodotto assicurativo, cercasse un espediente giuridico in tal senso. La sentenza riguarda i riscatti effettuati prima che l’evento oggetto di contratto si sia realizzato.

Le somme ricevute come riscatti anticipati da parte della compagnia a favore dell’assicurato o di chi risulta legittimato a riceverle possono dunque essere aggredite dai creditori e confluire nel fallimento.

In pratica, l’impignorabilità e la non sequestrabilità delle polizze miste, caso vita e morte, index e unit linked, sono diritti inviolabili se vengono portati a termine i contratti fino al verificarsi dell’evento assicurato, altrimenti se si effettua un disinvestimento anticipato, si presuppone che siano stati sottoscritti solamente con la chiara intenzione di eludere i creditori.

Anche un’altra sentenza della Corte di Cassazione del 2008 stabilisce che solo il fine previdenziale impedisce sequestro e pignoramento della polizza. Il problema è capire esattamente cosa si intende con fine previdenziale. Ad esempio, le polizze caso vita hanno fine previdenziale? Nessuno lo ha detto chiaramente, lasciando spazio ad interpretazioni e dubbi.

E i prodotti di capitalizzazione, come index e unit? Il tribunale di Parma nel 2010, a proposito delle polizze unit e index, ha stabilito che le polizze di tipo finanziario non hanno nessun fine previdenziale e quindi sono pignorabili. Tuttavia, per avere un minimo di certezza giuridica, sarà necessario attendere una nuova sentenza chiarificatrice della Corte di Cassazione.

dott. Marco Degiorgis – Consulente indipendente per la gestione dei patrimoni familiari, Studio Degiorgis

Gli strumenti a tutela del patrimonio

Esistono strumenti per la tutela del patrimonio, anche se sono scarsamente usati in Italia. Sono il fondo patrimoniale, il trust, i vincoli di destinazione, il contratto fiduciario, le polizze vita. Vediamoli meglio.

Il vincolo di destinazione, ex art. 2645 ter c.c. serve a sottrarre i beni dalle eventuali azioni dei creditori. Infatti li “isola”  dal patrimonio “generale” del soggetto titolare, destinandoli al “perseguimento del fine”, per il quale l’atto di destinazione è  istituito.

Questa rappresenta una rilevante eccezione all’articolo 2740 cc, secondo cui ciascun soggetto “risponde delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri”.

Il vincolo di destinazione consente di aggredire il patrimonio del soggetto-debitore, ma non i beni oggetto del vincolo, che restano così “isolati” dal patrimonio del debitore.

Il vincolo di destinazione non pone limiti sulla natura del beneficiario, che può essere sostanzialmente “chiunque”; i beni, che possono formarne l’oggetto, devono essere “immobili o mobili registrati”; infine, i “vincoli di scopo” non hanno indicazioni particolari, dovendo solo realizzare “interessi meritevoli di tutela”.

In sintesi, l’unico limite di applicazione del vincolo di destinazione è l’interpretazione dell’interesse meritevole di tutela.

L’interpretazione più restrittiva considera il fine di pubblica utilità come unico motivo valido per costituire un vincolo di destinazione, mentre quella meno restrittiva, ed anche più applicata, ritiene che sia sufficiente che lo scopo perseguito sia lecito, ovvero non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Altro limite è il vincolo di durata, 90 anni al massimo.

dott. Marco Degiorgis – Consulente indipendente per la gestione dei patrimoni familiari, Studio Degiorgis

Il pregiudizio del creditore

Nell’articolo precedente abbiamo iniziato ad introdurre l’argomento “tutela del patrimonio”. C’è un punto fondamentale, che è meglio chiarire da subito. Se vogliamo che la tutela sia realmente efficace, questa deve essere posta quando non esistono pregiudizi sul patrimonio. Mi spiego: un pregiudizio è, ad esempio, un debito verso un fornitore, un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, un danno causato ad un terzo. Se noi siamo a conoscenza di un qualsiasi elemento che possa ( a ragione o a torto) minacciare il nostro patrimonio, siamo in presenza di un pregiudizio.

Se esiste questo pregiudizio, qualsiasi strumento a protezione può essere revocato, a discrezione del giudice.

I presupposti dell’azione revocatoria sono oggettivi (esistenza del credito e pregiudizio alle ragioni del creditore), e soggettivi (conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e, nei casi di atti a titolo oneroso, anche da parte del terzo).

Se una persona sa o sospetta di essere creditore di un’altra persona, o ente, o azienda e  compie degli atti (non necessariamente fraudolenti o consapevoli) che possono rendere più difficile la soddisfazione del creditore, questi atti possono essere revocati.

Un esempio chiarirà meglio. Nestore, mio debitore, ha un unico bene, una casa, che vende a Ulrico. Ulrico, che può essere anche la moglie, il figlio, o una persona che è d’accordo col debitore (quindi in questo caso c’è fraudolenza), sa che la vendita viene fatta per far sì che Nestore risulti nullatente e quindi io non riceva più nulla e Nestore non sia costretto a perdere il suo bene. Ora, se io creditore non riuscissi a revocare la vendita, mi troverei con un pugno di mosche in mano. Con l’azione revocatoria viene revocato l’atto di compravendita e quindi io creditore potrò, per ipotesi, iscrivere ipoteca su quella casa del mio debitore e successivamente chiederne la vendita ricevendone il ricavato fino alla concorrenza del mio credito.

Chiariamo anche il concetto di responsabilità. L’art. 2043 del vigente codice civile dice: “Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

L’art. 2740 inoltre recita: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabilite dalla legge” e poi che “Il patrimonio del debitore è la garanzia del creditore”.

Quindi è estremamente importante pensare a porre in atto i rimedi per tutelare un patrimonio prima che sorga, anche solo all’orizzonte, qualsiasi possibile creditore. Vedremo come con i prossimi contributi.

dott. Marco Degiorgis – Consulente indipendente per la gestione dei patrimoni familiari, Studio Degiorgis

La tutela del patrimonio

La pianificazione finanziaria della gestione del proprio patrimonio pone il problema della tutela dei propri beni, vale a dire della protezione del patrimonio personale da eventi che potrebbero distruggerlo. Nessuno è esente da questi rischi.

Hai mai pensato a quale responsabilità ha l’amministratore di una società? O semplicemente a quali responsabilità ha un padre di famiglia? Facciamo qualche esempio.

L’Art. 28  della Costituzione dice che: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”. L’Art. 2476 C.C.  dice che “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società”. E poi: “L’introduzione, nelle S.r.l., della possibilità spettante a ciascun socio,  indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritto, di promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori”. Il Decreto Legislativo 81/2008 definisce ‘Le responsabilità del committente nella sicurezza del cantiere’, dove committente viene definito come il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”. Cioè un banale lavoro di tinteggiatura nella propria abitazione genera una responsabilità del committente.

Avere una responsabilità significa doverne rispondere con i propri beni, presenti e futuri. E se il patrimonio viene distrutto, è evidente che non si potrà raggiungere nessun obiettivo. Esistono alcuni strumenti, legalmente riconosciuti, a tutela del patrimonio o degli eredi (per citarne alcuni, fondo patrimoniale, trust, vincoli di destinazione), il cui utilizzo (singolo o combinato) è strettamente legato alle persone da tutelare e alle loro esigenze. In un ambito di planning complessivo, è necessario quindi valutare se esistono dei rischi per il patrimonio e quanto sono probabili, quindi utilizzare gli strumenti più adatti alla protezione della famiglia.

Non è mio compito costituire trust o fondi patrimoniali (lo fa il notaio), ma è fondamentale capire di cosa il cliente ha bisogno e in quale misura, per poter indicare le soluzioni più efficaci, sempre considerando il patrimonio nel suo insieme. Il notaio annota quello che  il cliente dice di fare, nel rispetto della legge, ma non sa, perché non ne conosce tutti gli aspetti, se quello che egli decide è veramente adatto alla sua situazione. E’ necessaria anche l’assistenza di chi, come un consulente patrimoniale, ha chiaro il quadro complessivo e gli obiettivi della vita della persona, e non ha prodotti da vendere.

dott. Marco Degiorgis – Consulente indipendente per la gestione dei patrimoni familiari, Studio Degiorgis

Visioni finanziarie della vita

Vorrei iniziare dal punto in cui ho terminato nello scorso articolo, traducendo per intero questa frase di George Kinder, padre del Life Planning:

In 30 anni di attività come consulente finanziario, ho scoperto una semplice ma potente verità, sulla gente e sul suo denaro. La gente non ha obiettivi finanziari: la gente ha degli obiettivi che richiedono risorse finanziare per essere soddisfatti. Imparando qualcosa che riguarda questi obiettivi, noi scopriamo sogni di libertà finanziaria dei clienti e le loro più entusiasmanti visioni della vita che vogliono condurre”.

Ora, che cos’è un sogno? Una fantasia, qualcosa che alberga nella nostra mente, nulla di concreto. Che cos’è invece una visione della vita? Un’idea di come ci piacerebbe che fosse la nostra vita, cioè qualcosa di più concreto di un sogno. Possiamo trasformare sogni e visioni in progetti di vita, se sono:

1) stimolanti
2) concreti
3) misurabili
4) raggiungibili con le risorse a disposizione, ora o nel futuro

Una volta che abbiamo stabilito un progetto (la rotta), che può comprendere uno o più obiettivi (i porti da raggiungere), dobbiamo stabilire come raggiungerli e cercare di individuare quali ostacoli ci possono essere.

Soprattutto, quali ostacoli ci possono mettere in difficoltà davvero. Per esempio: il progetto è andare in pensione in anticipo rispetto all’età pensionabile, mantenendo un potere di acquisto pressoché identico. Senza entrare nei dettagli numerici, quali ostacoli ci potrebbero essere? Uno potrebbe essere la variazione delle regole relative alle pensioni, che magari potrebbero ridurre l’importo della pensione o allontanare nel tempo la possibilità. Una difficoltà, certo, ma non insormontabile. Ma l’altra domanda che invece dovremmo farci è che cosa potrebbe impedire l’esecuzione del progetto: una malattia di un familiare, ad esempio, potrebbe distogliere le risorse necessarie, anche per sempre.

Quindi è fondamentale definire sia gli obiettivi che gli eventuali ostacoli, specificando quali obiettivi sono primari e quali secondari, quali ostacoli sono superabili e quali non lo sono e così via.

Non è una cosa facile, perché si tratta di mettere in relazione una parte emotiva (i sogni, le speranze, i desideri) con una parte razionale di noi stessi (cosa, quanto, quando) e soprattutto immaginare cosa potrebbe accadere se qualcosa andasse storto.

Ma un progetto finanziario “per la visione di vita” che vorremmo, se ben fatto, serve proprio ad evitare di trovarsi in difficoltà e ad avere da subito chiare quali sono le alternative percorribili. Non è un vantaggio da poco.

dott. Marco Degiorgis – Consulente indipendente per la gestione dei patrimoni familiari, Studio Degiorgis