Disposizioni sull’iscrizione in ritardo di un costo in bilancio

Sentenza della Cassazione n. 28016/2009

E’ stato stabilito il principio che consente la disapplicazione della regola generale sulla rilevato ritardo dell’iscrizione di un costo in bilancio.

La Sentenza della Cassazione n. 28016/2009 ha infatti definito la norma rispetto alla ritardata rilevazione di un costo relativo all’anno precedente nel bilancio di esercizio.

Questo non giustifica più la ripresa a tassazione dello stesso (sebbene ciò rappresenti una violazione di legge) a condizione che non vi sia alcuna alterazione dei risultati economici d’esercizio.

Paola Perfetti