Più forza agli avvocati nella fase di indagine pre-processuale

Più forza agli avvocati nella fase di indagine pre-processuale

Più forza agli avvocati nella fase di indagine pre-processualePiù potere agli avvocati nella fase di indagine pre-processuale, è questo che chiede Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti. “Positivo il nuovo ruolo della Corte nell’uniforme applicazione del diritto. Bene il rafforzamento del controllo contabile sulle società private partecipate da enti pubblici e sui soggetti privati fruitori di finanziamenti pubblici” – Alpa ha preguito – “l’avvocato nella fase di indagine pre-processuale ha un ruolo marginale rispetto alla figura preminente del pubblico ministero. E’ ancora, difatti, poco garantito il c.d. contraddittorio preliminare, visto che solo nella fase conclusiva dell’inchiesta, l’inquisito ha diritto di ricevere un invito a dedurre e di chiedere eventualmente di essere ascoltato. Nella fase dell’istruttoria è limitato anche il diritto di accesso e la sopravvivenza della richiesta di deduzioni quando la procura ha ormai esaurito l’istruttoria ha una sostanziale funzione di garanzia pressoché formale“.

Gli avvocati in sostanza auspicano che il sistema giudiziario contabile sia oggetto di un intervento di riforma al fine di alleviare il carico pendente, abbreviare i giudizi, quindi rafforzare le garanzie di difesa. Positivamente è stato accolto il rinnovato ruolo della Corte dei conti nel contribuire alla uniforme applicazione del diritto dopo la recentissima sentenza della Corte costituzionale ( n.30/2011), che ha chiarito che il Presidente della Corte dei conti possa deferire questioni di legittimità alla Corte di Cassazione.

Alpa ha inoltre apprezzato l’estensione dell’ambito della giurisdizione speciale della Corte, visto che le Sezioni Unite della Cassazione hanno rafforzato il controllo contabile anche sulle società private partecipate da enti pubblici e su soggetti privati fruitori di finanziamenti pubblici “sostituendo a un criterio prettamente soggettivo (natura pubblica dell’ente soggetto a controllo, ndr) un criterio oggettivo basato sulla natura pubblica delle funzioni esercitate e delle risorse finanziarie finalizzate a tal fine“.

fonte: Ufficio Stampa Cnf