PROROGA “SCUDO FISCALE” – Decreto Milleproroghe art. 1 c. da 1 a 3 e 7
Come e’ noto, l’art. 13-bis del DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, aveva riproposto la disciplina dell’emersione delle attività detenute all’estero, conosciuta come “scudo fiscale”, che consentiva ai residenti in Italia detentori di attività all’estero in violazione delle disposizioni sul c.d. “monitoraggio fiscale”, di sanare la loro posizione fiscale consegnando entro il 15.12.2009 ad un intermediario abilitato (banca, SIM, Poste, ecc.) la dichiarazione riservata e i denari necessari per il versamento dell’imposta straordinaria del 5% delle attività indicate nella dichiarazione stessa.
Ora il Decreto Milleproroghe dispone la proroga dello “scudo fiscale” con la fissazione di due diverse misure dell’imposta straordinaria dovuta per la definizione della sanatoria:
– la prima pari al 6% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate entro il 28.2.2010;
– la seconda pari al 7% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate dall’1.3 al 30.4.2010.
– l’ampliamento, al doppio della durata (da 4 anni a 8 anni), dei termini di accertamento ai fini IVA e II.DD. nei
confronti dei contribuenti che detengono investimenti o attività finanziarie all’estero in violazione degli obblighi del
c.d. “monitoraggio fiscale”; in tal modo l’Amministrazione finanziaria potrà avvalersi del nuovo termine di 8 anni, in luogo dei precedenti 4, per l’attività di accertamento delle attività detenute in Stati c.d. “paradisi fiscali” in violazione degli obblighi di “monitoraggio fiscale”, sia ai fini IVA che delle imposte dirette, basata sulla presunzione di cui al comma 2 del citato art. 12 in base al quale tali disponibilita’ “ ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione”.
Raddoppiano anche i termini di accertamento delle violazioni relative al “monitoraggio fiscale” ex art. 4, DL n. 167/90 e quindi derivanti dall’errata/omessa compilazione del quadro RW del mod. UNICO.
CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Decreto Milleproroghe art.1 c. 16)
Il Decreto Milleproroghe estende al 2010 il meccanismo per cui, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali possono certificare se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere escluda la cedibilità del credito medesimo. Per le modalità operative vale sempre il D.M. 19.5.2009.
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