Finanziaria 2010 : Acquisto prima casa

Viene modificato la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa, (art. 13, comma 3-bis, del D.L. n. 112/2008), sia per quando riguarda la denominazione che la finalità del fondo – che da fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa diventa finalizzato ad agevolare l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa.
l Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa, è destinato alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita’ per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Vengono inoltre stabilite le modalità da seguire per l’emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo. (art.2c.39)

Decreto milleproroghe 2010 : Proroga approvazione studi di settore per il 2009 ed il 2010

Il Decreto Milleproroghe è intervenuto anche in tema di studi di settore, differendone l’approvazione.
Il D.L. n. 112/2008 aveva  stabilito che, a decorrere dal 2009, l’attività di revisione degli studi di settore doveva concludersi in tempo per la pubblicazione sulla G.U. dei “nuovi” studi entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.
In deroga a tale disposizione ed al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, il Decreto Milleproroghe ha previsto che, per gli anni 2009 e 2010, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è rispettivamente: • il 31.03.2010;  • il 31.03.2011.

Rivalutazione partecipazioni e terreni : Detassazione de premi di produttività

DETASSAZIONE DEI “PREMI DI PRODUTTIVITÀ” (Finanziaria art. 2 c. 156 lett. b e 157)
È stata confermata la proroga per tutto l’anno 2010 dell’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di “premi produzione”, introdotto dall’art. 2 c. 1 lett. c) DL n. 93/2008:
– su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000;
– con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2009 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 ad imposta sostitutiva ex art. 2 DL n. 93/2008.

INCENTIVO AI DATORI DI LAVORO CHE NON LICENZIANO (Finanziaria art. 2 c. 151)
E’ previsto per il 2010 un incentivo erogato dall’Inps per i datori di lavoro le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica, che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione involontaria.
L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore ed è erogato secondo procedure ad hoc.

Proroga scudo fiscale : Detrazione 55% per risparmio energetico !

DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO – Provvedimento Agenzia Entrate del 21.12.2009
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello con il quale, nei casi in cui gli interventi iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo, i soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per detti interventi nel periodo d’imposta nel quale gli stessi non sono terminati. Tale comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese per gli interventi che nello stesso periodo non sono terminati. Con riguardo alle spese sostenute nel 2009 per interventi non ultimati in tale anno, il modello va quindi inviato entro il 31.3.2010. La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né con riferimento ai periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese. Resta fermo che i contribuenti che vogliano beneficiare della detrazione del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati.

Cosa devono ricordare le società di capitali : Limiti per bilancio abbreviato e collegio sindacale

Si ricorda che l’art. 2435-bis c.c. prevede che diventi obbligatorio redigere il bilancio in forma ordinaria se per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguenti tre limiti: 4,4 milioni di euro di attivo totale dello stato patrimoniale, 8,8 milioni di euro di ricavi, 50 dipendenti occupati in media.
L’art. 2377 c.c. afferma l’obbligo di nomina del Collegio sindacale quando:
– il capitale sociale è superiore a 120mila euro;
– per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguenti tre limiti: 4,4 milioni di euro di attivo totale dello stato patrimoniale, 8,8 milioni di euro di ricavi, 50 dipendenti occupati in media;
– la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
– la società controlla altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
– la società ha utilizzato contributi o finanziamenti pubblici in misura superiore al limite fissato con decreto del Ministero Economia e Finanze;
– per due esercizi consecutivi venga superato il rapporto stabilito dal Mef tra i debiti e il patrimonio netto.

Lo scudo fiscale : Dichiarazione dell’intermediario finanziario

I soggetti che vogliono eseguire il rimpatrio o la regolarizzazione sono obbligati a presentare una dichiarazione riservata ad uno dei seguenti intermediari finanziari:

– banche italiane;
– società d’intermediazione mobiliare;
– società di gestione del risparmio;
– società fiduciarie;
– agenti di cambio;
– Poste Italiane S.p.A.;
– Stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

La dichiarazione riservata viene sottoscritta dall’intermediario e una copia viene consegnata al contribuente.

La dichiarazione costituisce prova del versamento dell’imposta straordinaria e rappresenta l’unico documento idoneo a invocare gli effetti del rimpatrio.

Interventi sul risparmio energetico : Il modello di comunicazione

A partire dal 4 Gennaio 2010, i soggetti potranno presentare all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità telematiche, la comunicazione degli interventi sul risparmio energetico, al fine di poter beneficiare della detrazione Irpef/Ires del 55 per cento.
L’invio della comunicazione prevede l’utilizzo di un software, che sarà reso disponibile a breve sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo di presentazione della comunicazione riguarda le spese sopportate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 Dicembre 2008; quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la presentazione della comunicazione dovrà essere effettuata con riguardo alle spese sostenute negli anni 2009 e 2010.
La comunicazione riguardante le spese sostenute nel 2009, con riguardo a lavori iniziati nel 2009 e che proseguiranno nel 2010, deve essere eseguita entro il 31 Marzo 2010.

Il modello deve essere presentato solamente con riguardo agli interventi i cui lavori proseguiranno oltre il periodo d’imposta 2009; in tal modo, si possono comunicare gli importi delle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti rispetto a quello in cui i lavori vengono terminati, ed i contribuenti possono beneficiare della detrazione già nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di pagamento, senza attendere la fine dei lavori.

A fronte di interventi che interessano più periodi d’imposta, il contribuente deve presentare un modello per ogni periodo d’imposta in cui sono state sostenute spese; il modello non deve essere presentato nel caso in cui i lavoro sono iniziati e conclusi in un solo periodo d’imposta.
Il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui i lavori hanno avuto inizio ed entro 90 giorni dal termine di ogni periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
I contribuenti non devono presentare la comunicazione per il risparmio energetico per i lavori sostenuti nel 2007 e nel 2008.
La compilazione della comunicazione prevede l’inserimento dei seguenti dati:

– l’anno in cui sono sostenute le spese per le quali si vuole beneficiare della detrazione d’imposta del 55 per cento;
– i dati identificativi del dichiarante;
– i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
– la tipologia degli interventi eseguiti riportando le relative spese sostenute nell’anno, che potranno riguardare gli interventi che verranno effettuati in epoca successiva.

Il modello e le specifiche tecniche del file telematico, sono contenuti in due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente del 6 Maggio 2009 e del 21 Dicembre 2009.
In particolar modo, il provvedimento del 6 Maggio 2009 ha stabilito i termini, le modalità ed il contenuto della comunicazione che l’Enea deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati in suo possesso, quali:

– i dati identificativi del soggetto dichiarante;
– i dati identificativi dell’immobile oggetto degli interventi;
– gli interventi eseguiti sull’immobile, suddivisi nelle diverse tipologie possibili;
– la data di inizio lavori;
– la data di fine lavori;
– il risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi;
– il costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali;
– l’importo delle spese per le quali si ha diritto a beneficiare delle detrazione d’imposta;
– il costo delle spese professionali, se previsto;
– i dati identificativi del tecnico abilitato, che ha predisposto l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, se previsto.

L’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate non sostituisce quella da inviare all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Il contribuente, al fine di poter beneficiare della detrazione per il risparmio energetico, non deve eseguire alcun adempimento preventivo, né nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, né nei confronti dell’Asl, salva l’ipotesi in cui tale ultima comunicazione sia prevista dalle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

Tutti gli adempimenti e le comunicazioni devono essere eseguiti in occasione del termine dei lavori.
Fonte: Agenzia delle Entrate

Finanziaria 2010 : DURC

L’applicazione della disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC) al settore del commercio ambulante , spetta alle Regioni, con riferimento al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Sempre alle regioni spetta stabilire le modalità attraverso le quali i comuni possono verificare il rispetto di tale disposizione, avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, che possono essere chiamate al compimento di attivita’ di verifica della sussistenza e regolarita’ della predetta documentazione.
L’autorizzazione all’esercizio e’ in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.
La mancata presentazione annuale del DURC comporta la sospensione per sei mesi dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. (art.2 c.12)

Decreto milleproroghe 2010 : Lavoratori dipendenti transfrontalieri

Il Decreto Milleproroghe stabilisce che, per i lavoratori transfrontalieri dipendenti ed equiparati che intendono sanare l’omessa o incompleta presentazione del modulo RW presentando una dichiarazione integrativa dei redditi 2008, il termine di 90 giorni per considerare la dichiarazione “non omessa” che sarebbe scaduto il 30 dicembre 2009,  è prorogato al 30 aprile 2010, ferma restando la misura ridotta della sanzione pari a 26 euro.

Rivalutazione partecipazioni e terreni : Regime sugli interventi di recupero del patrimonio

Dal 2010 viene definitivamente fissata al 10% l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 31, c. 1, lett. a), b), c) e d), L. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. La riduzione si applica con la limitazione del valore dei beni significativi, previsti dal D.M. 29.12.09 (ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza).
Prima d’oggi l’aliquota ridotta del 10% era già prevista a regime per gli interventi di cui alle lett. c) e d) (Vedi n. 127-quaterdecies Tabella A Parte III Dpr 633/72), mentre era applicabile agli interventi di manutenzione di cui alle lett. a) e b) in forza di proroghe contenute nelle varie Leggi finanziarie. Ora tale aliquota ridotta e’ definitivamente a regime.