Cartella esattoriale sotto il giudizio del tribunale ordinario

Tornando alle novità sulla cartella esattoriale, la Sentenza n. 6539 del 18 marzo 2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha deciso che proprio le cartelle riguardanti i rapporti previdenziali non possono essere impugnate dalle Commissioni tributarie dato che è sempre necessario valutare la natura del credito.

Pertanto, anche se la cartella esattoriale è un atto impugnabile, la giurisdizione sulle cartelle esattoriali spetta comunque al giudice ordinario.

Dopo un iter legislativo piuttosto lungo nel quale sono stati molti i corsi e complementi sulla giurisdizione della Cassazione in merito al discorso delle cartelle previdenziali, si può affermare, con che questa sentenza, la Cassazione ha anche ritenute infondate le perplessità sulla possibilità di reputare solo facoltativa l’incardinazione della lite fra un soggetto e il Fisco presso il Giudice ordinario.

La parte, infatti, deve sempre agire presso il Giudice ordinario, previa considerazione che è sempre facoltativa la scelta di esercitare il diritto di difesa.

Una volta che la parte si è decisa ad esercitare la facoltà di azione a propria tutela, l’interessato non può che incardinare il giudizio nei modi e nei luoghitassativamente stabiliti ex lege (cioè non può svincolarsi dalle regole in tema di giurisdizione).

(Sentenza Cassazione Civile 18/03/2010, n. 6539)

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Paola Perfetti