Iva per cassa : Differimento dell’esigibilità dell’Iva

A chi si applica il differimento dell’esigibilità dell’Iva

L’articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha esteso la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo anche alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, non solo come era finora per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici.

L’estensione tuttavia si differenzia sostanzialmente da quella attualmente in vigore per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, in quanto il differimento è limitato nel tempo: l’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Il differimento dell’esigibilità dell’Iva ha effetti corrispondenti sia per il cedente che per il cessionario: il primo verserà l’Iva al momento dell’incasso o comunque dopo il decorso di un anno, il secondo porterà l’Iva al pagamento della fattura o comunque dopo il decorso dell’anno.

L’efficacia della disciplina in esame è stata subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, autorizzazione che tuttavia non è stata ritenuta necessaria dalla Commissione Europea.
Un DM del 26/3/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2009, n. 96 ha approvato le disposizioni attuative individuando altresì la soglia del volume d’affari entro la quale i contribuenti possono avvalersi della facolta di applicare il regime dell’esigibilità differita dell’IVA.
L’Agenzia delle entrate con circolare n. 20/E del 30 aprile 2009 ha fornito ulteriori istruzioni operative.

Ambito di applicazione

Rientrano nella facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA:

imprese e professionisti – per cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altre imprese o professionisti (no privati);

il volume di affari dell’anno precedente (o previsto per l’anno in corso nel caso di nuove attività) non deve essere superiore a duecentomila euro; al superamento in corso d’anno del volume di affari di 200 mila euro la facoltà del differimento dell’Iva cessa.

Il sistema dell’IVA per cassa è opzionale e puo’ essere scelto anche solo per singole operazioni. Per operazioni di modesto importo il contribuente potrebbe non avere convenienza al differimento: bisogna infatti tenere presente dell’aggravio contabile dovuto al limite temporale del differimento.

Nell’ipotesi di erroneo differimento dell’esigibilità dell’imposta relativamente ad operazioni effettuate dopo il superamento della soglia, occorre computare l’imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale l’operazione si considera effettuata; in mancanza, si configura una ipotesi di omesso versamento e si puo’ ricorrere al ravvedimento operoso.

Casi particolari:

L’imprenditore individuale o il professionista possono usufruire del differimento solo per gli acquisti effettuati nell’esercizio di impresa, arte o professione (non per quelli rientranti nella sfera privata)

Gli enti non commerciali – possono avvalersi dell’esigibilità differita dell’IVA, come cedenti, solo per l’eventuale attività commerciale svolta. Come cessionari anche se i
i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall’ente anche all’attività istituzionale.