Spese di rappresentanza e ospitalità dei dottori commercialisti

IVA, detrazioni e norme di comportamento

L’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) è intervenuta riguardo alla questione del trattamento fiscale spettante spese di rappresentanza e ospitalità a favore di soggetti terzi.

L’Aidc ha infatti emesso la Norma di comportamento n. 177 con la quale sono state inquadrate queste e altre casistiche di detrazione.

In primo luogo, l’Aidc ha disposto sulle spese sostenute dall’impresa per l’ospitalità di fornitori, agenti rappresentanti, procacciatori e di soggetti definiti come “terzi non clienti” e in particolare:

– per costoro i cui costi non possono essere giustificati come spese di rappresentanza, l’IVA è detraibile ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/72;

– per le spese che risultino come inerenti e siano state affrontate al fine di migliorare la gestione degli affari, la spesa è deducibile ai sensi dell’art. 109, TUIR. Sotto questa definizione vengono inclusi sottoscrizione contratti, meeting organizzativi, ecc..

Di conseguenza, possono essere considerate come spese di rappresentanza quelle spese destinate esclusivamente a fornire all’azienda un’immagine positiva di se stessa.

Paola Perfetti