Curatori fallimentari: per le insolvenze transfrontaliere arriva un “vademecum”

Scambio continuativo di informazioni utili, trasparenza e collaborazione costante tra i professionisti curatori per garantire il più corretto svolgersi delle procedure di insolvenza transfrontaliere in Unione europea. Sono questi gli obiettivi principali che si propone di raggiungere il Protocollo firmato a Roma il 7 maggio 2010 tra il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e il Conseil National des administrateurs judiciares et des mandataires judiciaires. Il Protocollo contiene proprio una Guida operativa alla quale potranno attenersi i curatori delle procedure principali e secondarie di insolvenza di cui tratta il regolamento comunitario Ce 1346/2000, Guida che definisce alcune procedure operative per migliorare il coordinamento effettivo delle procedure principali e secondarie di insolvenza. In particolare, la Guida predispone modalità pratiche di trattamento del passivo e degli elementi di attivo del debitore che sono oggetto di procedure di insolvenza aperte in concomitanza in diversi paesi dell’Unione europea, a cui i curatori interessati potranno fare riferimento per lo svolgimento della loro funzione. Nel preambolo, l’accordo specifica comunque che le regole di comportamento indicate nella guida sono necessariamente subordinate alle norme comunitarie e nazionali applicabili in materia.

La linea guida principale sta nel promuovere una circolazione delle informazioni preliminari ai creditori del debitore. Così il Vademecum ripercorre le disposizioni del Regolamento comunitario che disciplinano gli avvisi inviati direttamente ai creditori e poi suggerisce al creditore della procedura principale di trasmettere un invito a dichiarare a tutti i creditori, nessuno escluso. Si tratta di una nota individualizzata che precisa le formalità richieste e le sanzioni previste dalla legge applicabile alla procedura principale; il curatore della procedura secondaria invece inviterà solo i creditori locali. In secondo luogo, la Guida indica le buone passi anche per gli avvertimenti indirizzati direttamente agli altri curatori che possono insinuare nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura alla quale ciascuno di essi è preposto. Così l’accordo prevede una informazione reciproca dei curatori tra di loro.  Altri elementi dell’accordo sono:

  • organizzare le modalità pratiche di attuazione delle dichiarazioni incrociate (per insinuare il proprio credito in tutte le procedure attivate): ogni curatore indirizzerà agli altri la lista in cui ricapitola i crediti dichiarati nella sua procedura, indicando le caratteristiche di ogni credito, precisando “inderogabilmente” se la lista riguarda solo il passivo dichiarato o quello verificato e definitivamente accertato;
  • stabilire le modalità della verifica operata da ogni curatore: che dovrà verificare per ciascuno dei crediti ammessi se questo non è oggetto di doppia dichiarazione visto che comunque ogni credito dichiarato in duplicazione non potrà essere ammesso al passivo se non una volta soltanto;
  • chiarire le modalità di addebito delle spese giudiziarie.

Quanto al trattamento dell’attivo, l’accordo prevede una serie di regole destinate a favorire il miglior modo di realizzazione degli attivi della procedura secondaria e precisa, altresì, le modalità di comunicazione e di cooperazione tra i curatori, sia di natura generale che di natura particolare in relazione al tipo di procedura. Senz’altro i curatori devono stabilire individualmente, prima di qualunque esecuzione forzata, la lista degli attivi che rientrano nella procedura alla quale sono preposti; lista che deve essere comunicata agli altri curatori in modo tale da contribuire (tramite un gioco di sospensioni e non azioni) alla migliore liquidazione. L’accordo precisa anche il calendario per il compimento e la comunicazione dell’inventario. Poi l’accordo passa in rassegna alcune regole particolari di cooperazione a seconda che la procedura di insolvenza miri all’adozione di un piano di prosecuzione o a un piano di cessione. Per quanto riguarda il trasferimento dell’attivo, la guida prevede che le proposte fatte eventualmente dal curatore della procedura principale debbano esser prese in considerazione ma senza che si impongano alla giurisdizione che ha aperto la procedura secondaria, la quale resta competente in via esclusiva a decidere della destinazione dell’attivo incluso nella specifica procedura. Infine, alcune indicazioni riguardano la distribuzione del ricavato della realizzazione dell’attivo: la Guida prevede che il prodotto della realizzazione dell’attivo relativo alla procedura secondaria sia versato, anche in caso di trasferimento globale, al curatore della procedura secondaria, in vista della sua ripartizione tra i creditori ammessi al passivo relativo evitando il rischio (con dispositivi di controllo ad hoc), indotto dalla pluralità delle procedura di insolvenza, di assegnare al creditore una somma superiore al suo credito.

fonte: Uff. Stampa del Consiglio Nazionale Forense