DURC: imprenditori, sistemate le incongruenze prima della sentenza di irregolarità

Il Documento Unico di Regolarità contributiva è uno strumento fondamentale nella lotta all’evasione contributivo – previdenziale. A fare richiesta del certificato sono sia le aziende aggiudicatarie di appalti di forniture, servizi o lavori edili in ambito pubblico e privato, sia le imprese che intendono accedere a finanziamenti, sovvenzioni o benefici normativi in materia di  lavoro e legislazione sociale. A pronunciarsi sulla regolarità contributiva sono gli Enti previdenziali e assistenziali attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, ufficio telematico a cui far pervenire le richieste Durc e presso il quale è possibile monitorare la pratica in tutte le sue fasi. La richiesta è quindi processata contemporaneamente da Inps, Inail e laddove previsto, dalla Cassa edile. Tutti e tre gli enti possono pronunciarsi sulla regolarità dell’impresa entro 30 giorni oltre i quali il certificato viene emesso applicando la regola del c.d. silenzio – assenso. In questo contesto è importante sottolineare un aspetto a volte trascurato nell’ambito della gestione della procedura DURC. Ci riferiamo al DM 24/10/2007 che all’art. 7 prevede la sospensione dell’istruttoria, fissata in 15 giorni, in caso di irregolarità. Tale periodo sarà utile all’azienda al fine di effettuare eventuali sanatorie riguardanti sia scoperture contributive che irregolarità legate al mancato espletamento di adempimenti amministrativi, evitando così l’emissione del certificato irregolare.

 L’invito agli imprenditori è dunque quello di mantenere gli occhi bene aperti e di accertarsi  che venga rispettato il diritto a poter sistemare eventuali incongruenze prima che venga emessa una sentenza di irregolarità  pregiudicando il buon esito del certificato.

Studio CIRAOLO

INFOIVA consiglia un approfondimento sul sito della COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI. Inoltre nella sezione daownload del sito è disponibile il link da cui scaricare tutti i moduli necessari.