Le “pillole fiscali” della settimana [10 – 14 Maggio 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (10 – 14 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Per chi esercita un attività commerciale (quindi anche l’agente di commercio) anche la biciletta è ritenuta un bene strumentale. Qesto significa che anche la bicicletta è un bene ammortizzabile. Inoltre, in quanto priva di motore, la bicicletta non rientre tra i mezzi per i quali l’art. 164 del TUIR prevede limiti specifici di deduzione fiscale. Inoltre il costo del bene è deducibile anche se il dichiarante possiede già uno o più mezzi di trasposrto a motore ammortizzabili.
  • Se sei un contribuente con una situazione reddituale semplici, potrai utilizzare il modello mini-unico. Il termine per l’invio telematico del modello è fissato per il 30 settembre, tuttavia per coloro che non possono presentare il mod. 730 in quanto privi di sostituto d’imposta, è prevista la facoltà di optare per la forma cartacea entro il 30 giugno.
  • In base ad una recentissima sentenza della Commissione Tributaria di Torino (sentenza n. 41/1/2010) in caso di società in accomandita semplice il socio accomandante risponde dei debiti nei limiti del capitale  che ha conferito. Qualora il socio non sia in grado di fornire la prova del versamento della quota di capitale sociale, sarà tenuto a corrispondere al creditore della società una somma pari alla quota di capitale sociale sottoscritta.
  • Se dal 7 febbraio al 31 dicembre dell’anno 2009 hai acquistato mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A +, puoi portare in detrazione le spese sostenutenella misura del 20%. La condizione necessaria però è che tali acquisti siano finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati. Puoi inserire nel novero delle spese, anche quelle relative al montaggio e al trasporto dei mobili stessi.
  • La sentenza n. 10910 del 5 maggio, emessa dalla Corte di Cassazione, afferma che in una s.n.c., un socio non può essere esonerato dalla responsabilità solidale attraverso una scrittura privata. Nella fattispecie viene respinta la richiesta promossa dal socio, diretta ad ottenere la sua esclusione dal pagamento di un atto impositivo emesso da un ufficio finanziario a seguito di accertamento.