Antiriciclaggio: pagamenti in contanti entro i 5.000 euro e sanzioni severe per i trasgressori

La lotta al riciclaggio è una battaglia lunghissima e difficilissima che cerca di intercettare tutte le operazioni che mirano a ripulire capitali di provenienza illecita. Altissima l’attenzione del legislatore al problema del riciclaggio a partire dagli anni novanta, quando la realizzazione del mercato unico e della libera circolazione dei capitali, oltre a tantissimi vantaggi per l’economia, hanno purtroppo agevolato anche l’internazionalizzazione delle attività criminali. Oggi i fronti su cui il legislatore si concentra per fronteggiare il riciclaggio sono: limiti all’uso del contante; obblighi di identificazione e registrazione; obblighi di segnalazione.

Proprio per quanto concerne la limitazione all’uso del denaro contante il decreto legge n. 78/2010 allinea l’Italia agli altri paesi d’Europa, imponendo il limite dei 5.000 Euro come somma massima per i pagamenti in contanti. Tale decreto sostituisce il precedente (d.l. 112/2008) che aveva innalzato la soglia a 12.500 euro. Al di là del limite quantitativo previsto per il trasferimento di denaro contante, è necessario comprendere l’importanza di questo divieto. I soggetti che pongono in essere operazioni di riciclaggio fondano la riuscita del reato proprio nel mezzo: il denaro contante, strumento per antonomasia poco rintracciabile. Il divieto all’uso del contante oltre una certa soglia favorisce la tracciabilità delle operazioni facilitando così il riconoscimento delle operazioni illecite.

Per favorire la tracciabilità delle operazioni, sono state poste in essere anche una serie di divieti all’emissione di assegni bancari/postali ed ai valori dei saldi dei libretti di deposito al portatore. Infatti, dallo scorso 31 maggio queste sono le regole previste:

  • divieto di effettuare, fra soggetti diversi e senza il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane Spa, transazioni in contanti per importi ≥ a 5.000 Euro;
  • obbligo, per gli assegni bancari o postali di importo ≥ a 5.000 Euro, di recare: l’indicazione del nome o della ragione sociale del soggetto beneficiario; oppure la clausola di non trasferibilità;
  • divieto, per i libretti di deposito bancari o postali, di mantenere un saldo di importo ≥ a 5.000 Euro. Inoltre è stata imposta la loro estinzione o la riduzione del relativo saldo entro e non oltre il 30 giugno 2011.

Oltre alle limitazioni di cui abbiamo parlato, per evitare il riciclaggio di denaro è importantissima la collaborazione di consulenti ed intermediari (come ad esempio commercialisti, i notai, i consulenti del lavoro) che venendo a contatto con gli ipotetici riciclatori, hanno il dovere, nel caso in cui vengano a conoscenza, nell’ambito dei loro compiti, del trasferimento di denaro contate per valore uguale o superiore a 5.000 Euro, di darne segnalazione al Ministero dell’Economia. In caso di omessa segnalazione il professionista è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra il 3% e il 30% dell’importo dell’operazione.

Quali sono le sanzioni per chi non rispetta le regole?

La disciplina delle sanzioni in materia di antiriciclaggio era già stata formulata con il d.lgs. n. 231/2007 all’articolo 58, integrato dal d.l. n. 78/2010 con l’introduzione del nuovo comma 7-bis e commentato dalla circolare del Ministero dell’Economia n. 281178.

Queste le sanzioni previste:

  • in caso di trasferimento di contanti o di emissione irregolare di assegni per importi ≥ 5.000 €, la sanzione è compresa tra l’1% e il 40% dell’importo del trasferimento;
  • in caso di saldi di libretti di deposito appena aperti ≥ 5.000 €, la sanzione è compresa tra il 20% e il 40% del valore del saldo;
  • in caso di libretti di deposito aperti prima del 31 maggio 2010, i cui saldi sono ancora ≥ 5.000 € al 30/06/2011, la sanzione è compresa tra il 10% e il 20%.

Qualora gli importi dei trasferimenti o dei saldi superino la soglia dei 50.000, le sanzioni si inaspriscono ulteriormente:

  • nel caso in cui gli importi dei trasferimenti di denaro contante e degli assegni siano superiori a 50.000 Euro, la sanzione minima normalmente fissata all’1% è aumentata di cinque volte, quindi diventa: dal 5% al 40% dell’importo trasferito per chi paga o riceve importi in contanti > 50.000 Euro o emette assegni senza il nome del beneficiario o senza la clausola di non trasferibilità per importi > 50.000 Euro;
  • nel caso in cui i saldi dei libretti di deposito al portatore siano superiori a 50.000 Euro, sia la sanzione minima sia quella massima sono aumentate del 50%. Esse pertanto saranno: dal 30% al 60% del saldo per i libretti di deposito al portatore con saldo > 50.000 Euro; dal 15% al 30% del saldo per i libretti di deposito al portatore che al 30 giugno 2011 risultano ancora di importo > 50.000 Euro.

Oltre a precisare gli importi delle sanzioni da applicare alle varie fattispecie di violazione, il legislatore fissa anche un principio fondamentale, valido in ogni caso: una sanzione minima di 3.000 Euro per qualsiasi forma di irregolarità, qualora la sanzione prevista, nel caso specifico, risulti inferiore a 3.000 Euro. Pertanto, ad esempio, in caso di trasferimento di assegno bancario di 55.000 Euro, senza clausola di non trasferibilità, la sanzione minima da applicare è pari al 5%, quindi 2.750. Poiché 2.750 è inferiore alla soglia minima di 3.000 Euro, la sanzione da applicare sarà pari a 3.000 Euro.

Riciclare denaro significa occultare l’origine illecita di un patrimonio, reiterando quindi un crimine già commesso. Il riciclaggio di denaro è un vero e proprio danno sociale. Combatterlo è un dovere di tutti.