Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21536 del 20 ottobre 2010, respingendo il ricorso di un avvocato che aveva chiesto il rimborso dell’imposta dato che impiegava nel suo studio una sola collaboratrice, non ritenendo sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione.
La Corte, concordando con i giudici di merito che decidevano per la soggezione all’imposta del professionista, ha ribadito che il requisito dell’autonoma organizzazione necessario per configurare l’esercizio di attività di lavoro autonomo, diversa dall’impresa commerciale, come presupposto dell’IRAP “sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo: sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti la quantità che secondo l’id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui”.
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