Se il contratto a termine ha una durata superiore a 12 mesi (originaria o per proroga), nel corso del quale, prima dello scadere del dodicesimo mese, ci sia la trasformazione a tempo indeterminato, l’agevolazione contributiva spetterà per altri dodici mesi in aggiunta a quella già fruita. In questo caso, e con un rapporto di lavoro a tempo pieno, il datore di lavoro potrà usufruire degli ulteriori benefici previsti dalla legge n. 223/91: per ogni mensilità corrisposta sarò erogato un contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al prestatore, nel limite massimo di 12 mesi, elevati a 24 per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni e 36 per le aree del Mezzogiorno.