Il 31 marzo scade il termine per richiedere la restituzione dell’Iva pagata in un altro Stato Ue

Scade il 31 marzo il termine per richiedere la restituzione dell'Iva pagata in un altro Stato Ue

Scade il 31 marzo il termine per richiedere la restituzione dell'Iva pagata in un altro Stato UeAncora poco tempo per chiedere la restituzione dell’Iva pagata in un altro Stato membro dell’Unione Europea. La scadenza è infatti fissata per giovedì 31 marzo. E’ la direttiva 2008/9/Ce ad aver introdotto nuove regole per il rimborso dell’Iva pagata in uno stato membro da soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro (recepita dal decreto legislativo 18/2010, che ha introdotto nel Dpr 633/1972 l’articolo 38-bis1, disciplinante il rimborso dei soggetti passivi italiani dell’Iva pagata negli altri Stati membri).

I tempi si sono accorciati di molto grazie alla presentazione della domanda per via telematica. La nuova procedura l’istanza di rimborso viene indirizzata direttamente all’Agenzia delle Entrate, che provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza ad inoltrarla all’Amministrazione estera. I soggetti passivi italiani che hanno sostenuto nel corso del 2010 negli altri Paesi comunitari acquisti inerenti l’attività l’istanza di rimborso telematica va presentata entro il prossimo 30 settembre (per acquisti sostenuti nel 2009 il termine è stato prorogato a marzo con la direttiva 2010/66/Ue del 14 ottobre 2010, sono contemplati acquisti di beni e servizi, mentre a partire dall’anno prossimo saranno accettati solo servizi speciali indicati nel Dpr 633/1972 articoli 7 quater e quinquies).

In caso di errore è possibile presentare una istanza di correzione entro il termine di scadenza. In caso di rifiuto l’Agenzia non inoltra l’istanza di rimborso allo Stato Ue competente, ma emette, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, un provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente, anche tramite mezzi elettronici, nel caso in cui il richiedente:

* non abbia svolto attività d’impresa, arte o professione

* abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta

* si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi

* si sia avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.