L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani ed è definito secondo le seguenti tipologie: apprendistato per la qualifica professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca.
“Naturalmente Confcommercio – continua la nota – è disposta a sottoscrivere l’Intesa che di nuovo verrà sottoposta alle parti sociali qualora, al termine dell’iter parlamentare, si introducano correttivi al testo idonei a garantire la parità di trattamento a tutti i settori economici, onde evitare profili di incostituzionalità e fenomeni di dumping organizzativo che vedrebbe figure professionali quali, ad esempio gelatieri, panettieri, pasticceri, macellai e numerose altre con durate diverse di apprendistato a seconda dell’inquadramento dell’azienda di appartenenza e non del percorso formativo“.
“Si riprodurrebbe, pertanto, sul versante dell’appartenenza a settori economici diversi, quel paradosso che avevamo avversato nei confronti delle Regioni quando queste ultime prevedevano percorsi formativi diversi a seconda della collocazione territoriale dell’impresa”. “Non è peraltro superfluo – conclude la nota – ricordare che secondo il rapporto Excelsior del 2011 il 46,4% delle assunzioni con contratto di apprendistato riguarda le attività commerciali ed i servizi“.
Secondo il ministro del Lavoro Sacconi, “la riforma dell’apprendistato, dopo l’intesa tra Governo e Regioni, ha compiuto un altro decisivo passo avanti attraverso l’intesa con le parti sociali. Ora le commissioni parlamentari daranno il loro parere e infine il Consiglio dei ministri, sentite un’ultima volta le parti sociali, varerà il testo definitivo. L’auspicio è che con la ripresa autunnale – conclude – il nuovo apprendistato diventi operativo rappresentando il modo tipico di ingresso nel mercato del lavoro sulla base dell’integrazione tra apprendimento e lavoro“.
Questi i punti fondamentali del Testo unico dell’apprendistato siglato nella sede del ministero del Lavoro: la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia; maternità; assegno familiare.