Aggiornata la modalità di calcolo dei diritti di usufrutto

Aggiornata la modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 di venerdì scorso il decreto 22 dicembre 2011 del ministero dell’Economia e delle Finanze, che fissa i nuovi moltiplicatori in vigore da quest’anno alla luce dell’aumento di un punto percentuale – dall’1,5% al 2,5% – del tasso legale degli interessi stabilito dal Dm 12 dicembre 2011 con decorrenza 1° gennaio 2012 (vedi Interessi legali, per il nuovo anno ritoccata la percentuale dal Mef).

A prescrivere la stretta dipendenza degli uni dall’altro è l’articolo 3, comma 164, della legge n. 662/1996, secondo cui il ministro delle Finanze provvede ad adeguare le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni “…in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi”.

I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal primo giorno del nuovo anno.

In particolare, viene aggiornato – tenendo conto della nuova misura del saggio degli interessi legali – il prospetto dei coefficienti allegato al Tur (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – Dpr n. 131/1986).
I precedenti valori, con coefficienti calcolati in base al tasso dell’1,5%, hanno trovato applicazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.

Età del beneficiario
(anni compiuti)
Nuovo coefficiente
(dall’1/1/2012)
Vecchio coefficiente
(dall’1/1 al 31/12/2011)
da 0 a 203863,5
da 21 a 303660
da 31 a 403456,5
da 41 a 453253
da 46 a 503049,5
da 51 a 532846
da 54 a 562642,5
da 57 a 602439
da 61 a 632235,5
da 64 a 662032
da 67 a 691828,5
da 70 a 721625
da 73 a 751421,5
da 76 a 781218
da 79 a 821014,5
da 83 a 86811
da 87 a 9267
da 93 a 9944
Il prospetto entra in ballo quando, ad esempio, di un immobile viene acquistata la sola nuda proprietà, mentre il venditore si riserva l’usufrutto a vita.
La base imponibile da sottoporre a tassazione per il trasferimento della nuda proprietà è data dalla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell’usufrutto (articolo 48 del Dpr 131/1986).
Quest’ultimo si ottiene moltiplicando la rendita annua dell’immobile (cioè, il valore della piena proprietà moltiplicato per il tasso di interesse legale: 2,5% dall’1 gennaio 2012) per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario.

Esempio:
·         valore della piena proprietà dell’immobile: 300.000 euro (A)
·         tasso di interesse legale: 2,5% (B)
·         età del beneficiario dell’usufrutto: 64 anni
·         coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 20 (C)

Rendita annua = valore piena proprietà (A) x tasso interesse legale (B) = 300.000 x 2,5% = 7.500 (D)
Valore dell’usufrutto = rendita annua (D) x coefficiente età beneficiario (C) = 7.500 X 20 = 150.000 (E)
Valore della nuda proprietà = valore piena proprietà (A) – valore usufrutto (E) = 300.000 – 150.000 = 150.000.

Il decreto, inoltre, fissa in 40 volte l’annualità il valore del multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni.
Il meccanismo è identico sia ai fini dell’imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Tur – Dpr n. 131/1986) sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Tus – Dlgs 346/1990).

r.fo.
Credit| fiscooggi.it