Le novità sull’Iva previste dalla Legge Comunitaria

di Vera MORETTI

La Legge Comunitaria, approvata il 2 gennaio dal governo Monti, è ora in vigore a tutti gli effetti, poiché aveva decorrenza 17 gennaio.
Tale Legge contiene diverse disposizioni che riguardano l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e, tra queste, anche alcune che riguardano l’Iva.

Le disposizioni in materia di Imposta sul Valore Aggiunto entreranno in vigore a partire dal 17 marzo 2012 poiché si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, ad eccezione della disciplina relativa alle cessioni di navi che, invece, è entrata in vigore il giorno stesso della decorrenza della legge, ovvero il 17 gennaio.

Ecco nel dettaglio alcune delle novità Iva:

  • Prestazioni di servizi e integrazione Fatture UE; obbligo del committente nazionale di integrare la fattura ricevuta dal prestatore UE per prestazioni di servizi generiche, al posto dell’autofattura
  • Individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi effettuate con soggetti non residenti;
  • Rimborso del credito IVA trimestrale; rimborso Iva trimestrale anche per le operazioni non soggette ex artt. Da 7 a 7-septies, DPR 633/72
  • Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione; le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto maree destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, sono operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e quindi in regime di non imponibilità.

Dal 17 marzo 2012 per poter assolvere l’Iva su prestazioni di servizi generiche da parte di soggetti passivi UE, i committenti nazionali avranno l’obbligo di integrare la fattura estera della relativa imposta. L’integrazione della fattura diventa obbligatoria anche per le prestazioni di servizio generiche, come citato anche nella Legge stessa:

all’articolo 17, secondo comma del DPR 633/72 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 (fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni“;

A partire dal 17 marzo 2012, le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito e quelle rese da un prestatore italiano a un soggetto passivo non stabilito nel Paese, si considerano effettuate solo nel momento in cui sono ultimate, ovvero al momento della maturazione degli importi dovuti.

La Legge Comunitaria ha modificato l’individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizio disponendo che: “In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e’ ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime”.

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro possono chiedere il rimborso di tutto o di una parte di questa somma, tramite presentazione del Modello TR dell’Agenzia delle Entrate. Ciò è possibile anche per i contribuenti che in un trimestre hanno effettuato operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività:

  • prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
  • prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis), ovvero le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa.

Questo perché la Legge Comunitaria ha disposto che: “quando si effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis)“.