Libere professioni: nuova tecnica parlamentare per la liberalizzazione

Una nuova tecnica parlamentare all’orizzonte.

E’ all’esame delle Commissioni VI e X della Camera il provvedimento relativo alla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività“. Il disegno di legge è stato già approvato in prima lettura dal Senato, dove è stato sottoposto a notevoli interventi emendativi ma dopo il passaggio alla Camera sono circa 800 circa gli emendamenti presentati alle commissioni riunite finanze e attività produttive, con la a metà circa della Lega Nord. L’ esame nelle due Commissioni continuerà sino alla fine della settimana e per oggi alle ore 17,30 è previsto un intervento in Commissione del presidente del consiglio e ministro dell’economia, Mario Monti.

Per evitare che decada, il decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro il 24 marzo e quindi entro la fine della prossima settimana e considerato che devono essere ancora discussi e votati in commissione gli emendamenti, è impossibile ipotizzare un’approvazione dello stesso con modificazioni perché, altrimenti il provvedimento dovrebbe ritornare al Senato per una seconda lettura ed una seconda approvazione. Fonti parlamentari fanno rilevare che i tempi strettissimi per la conversione in legge del provvedimento non possono consentire modifiche al testo già approvato in Senato ed il Presidnete del Consiglio nella seduta di oggi delle Commissioni riunite potrebbe preannunciare (con una nuova tecnica parlamentare di rinviare alcune modifiche ad altri provvedimenti!) la definizione di nuovi interventi sulle liberalizzazioni affidandoli ad altri provvedimenti già all’esame del Parlamento. Si tratterà, quindi, con certezza di un altro voto di fiducia che il Governo chiederà sul testo già approvato in Senato.

In queste condizioni, è lecito presupporre che il testo definitivo dell’articolo 9 del provvedimento sia quello approvato in Senato e nello stesso si continua a non fare alcun cenno alle tariffe professionali per i servizi di architettura e di ingegneria per le quali dal 24 gennaio 2012 c’è la più ampia ed assoluta libertà delle amministrazioni. Esaminiamo, nel dettaglio l’articolo 9 così come è stato approvato dal Senato e così come, con quasi assoluta certezza verrà approvato definitivamente nei prossimi giorni diventando legge dello Stato; indubbiamente, in tali condizioni il bicchiere per i professionisti sarà più vuoto che pieno.

Art. 9 relativo alle professioni
Relativamente all’articolo 9 nel testo approvato al Senato ha, di fatto,confermato l’impianto dell’articolo stesso con alcune modifiche e con l’introduzione dei commi 2-bis, 6 e 7.
Ma andiamo con ordine nell’esaminare i vari commi del provvedimento.
Comma 1
Resta tale e quale il testo originario con l’abolizione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordini stico.
Comma 2
Il testo del comma 2 viene leggermento modificato con l’introduzione di un termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per l’adozione da parte del ministro vigilante dei parametri di riferimento per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale.
Viene cancellato l’ultimo periodo in cui era precisato che l’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese avrebbe dato luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso.
Comma 2-bis
L’introduzione da parte del Governo del comma 2-bis lascia in vita le tariffe vigenti, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
Nulla viene detto, invece, in riferimento ai lavori pubblici lasciando nel caos un sistema che dovrà trovare nuove regole per evitare che gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria entrino nel caos.
Comma 3
La struttura resta la stessa anche se viene precisato che la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima che, quindi, potrà subire modifiche nel caso in cui le prestazioni richieste subiscano modifiche in corso d’opera. Viene cancellato l’ultimo periodo in cui era precisato che l’eventuale determinazione della misura del compenso avrebbe costituito illecito disciplinare del professionista e viene sotituito con un nuovo periodo in cui viene precisato che al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio ma, forse, sarebbe stato più giusto inserire questo nuovo periodo relativo al rimborso spese del tirocinante nel comma 5.
Comma 4
Vien confermato il testo del decreto-legge e, quindi, l’abrogazione delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe.

Vengono, di fatto, cancellate tutte quelle norme del codice dei contratti(D.Lgs. n. 163/2006) e del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) che contengono riferimenti alle tariffe ed in particolare i commi 1,2,3 e 6 dell’articolo 92 del Codice nonché i commi 1,2 e 3 dell’articolo 262, il comma 1 dell’articolo 263 ed il comma 3 dell’articolo 267 del Regolamento di attuazione (sperando di non dimenticare nulla). Per altro, vista la struttura delle due norme (Codice dei contratti e Regolamento di attuazione), non crediamo che un’abrogazione così vagamente dettata sia possibile ed , anzi, crediamo che, per evitare dubbi ed incomprensioni, sia necessaria una esplicita abrogazione degli articoli e dei commi, eventualmente, contrastanti con la pavetata abrogazione delle tariffe professionali.
Comma 5
Confermato il testo del decreto-legge con tirocino previsto per l’accesso alle professioni regolamentate della durata massima di diciotto mesie con la possibilità per i primi sei mesi di essere effettuato in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Come già detto in precedenza nel commento relativo al comma 3, al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Comma 6
Con l’inserimento del comma 6 vengono apportate alcune modifiche al comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 relativo alla riforma degli ordinamenti professionali prevedendo la possibilità diriduzione e di accorpamento su base volontaria fra professioni che svolgono attività similari e cancellando, tra i principi che dovranno contenere i nuovi ordinamenti professionali quelli di cui alla letetra c) relativi alle norme sui tirocinanti già trasfuse nel comma 3 dell’articoo 9 di cui stiamo parlando e quelli di cui alla lettera d) in cui, in merito ai compensi, con la possibilità della deroga alle tariffe professionali era implicitamente affermata l’esisteza delle tariffe stesse.
Comma 7
Con l’inserimento del comma 7 viene precisato che dall’attuazione dell’articolo 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fonte: lavoripubblici.it