Alcuni chiarimenti sulla Robin tax

Una chiarificazione dovuta, relativa alla Robin tax 2010, è arrivata dall’Agenzia delle Entrate.

In pratica, è rivolta alle società che operano nel settore petrolifero e dell’energia elettrica alle quali spettava un credito derivante dal modello Unico Sc 2011 ma che, per il venir meno dei requisiti fissati dalla norma, non sono tenute alla compilazione di Unico 2012.

Il dubbio consisteva nella modalità con cui recuperare l’eccedenza e in particolare sulla sezione nella quale indicare l’eccedenza stessa, se nella sezione II del quadro RX (Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione), oppure in quella XI-A del quadro RQ43, anche se per il 2011 non si era assoggettati alla Robin tax.

L’Agenzia ha ricordato che l’indicazione nella sezione II del quadro RX di Unico Sc vincola le eccedenze a uno di questi utilizzi:

  • richiesta di rimborso
  • compensazione orizzontale fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione
  • cessione, nell’ambito della tassazione di gruppo, ai fini della compensazione dell’Ires dovuta dalla consolidante.

Quindi, la società che volesse prendere una di queste 3 strade può correttamente riportare l’eccedenza nella sezione II del quadro RX, senza compilare la sezione XI-A del quadro RQ.

Mentre la stessa eccedenza va indicata nella sezione XI-A del quadro RQ nel caso la compagine, prevedendo di essere nuovamente assoggettata alla Robin tax nei successivi periodi d’imposta, intendesse mantenere la possibilità di utilizzare il “credito” a scomputo della maggiorazione a debito eventualmente dovuta in futuro.

In questa seconda ipotesi, la casella del frontespizio “Addizionale Ires” non va barrata, compilando esclusivamente le colonne 15 (Eccedenza precedente dichiarazione), 16 (eventuale – Eccedenza compensata nel modello F24) e 19 (Imposta a credito) del rigo RQ43, e riportando l’importo indicato in quest’ultima colonna nell’apposito rigo della prima sezione del quadro RX del modello Unico Sc 2012.

Vera MORETTI