Nuove regole per l’Iva per cassa

Un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 11 ottobre 2012 dovrebbe chiarire le conseguenze dell’estensione del regime dell’Iva per cassa, stabilita con il Decreto Sviluppo.

Ciò che è stato stabilito in quell’ambito, infatti, è che rientrano nell’opzione della liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa tutti i soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
Considerando che, prima di questo decreto, si trattava di una possibilità riservata a chi realizzava un massimo di 200.000 euro di fatturato, il cambiamento è notevole.

Prima di tutto, viene specificato che l’opzione vale per le operazioni effettuate dall’1 dicembre 2012 ed è accessibile per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Per il cedente o prestatore che esercita l’opzione per l’Iva per cassa, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Questo accade per non far anticipare il versamento dell’IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta.
La decorrenza è di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario/committente, prima del decorso di tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Nello stesso modo, anche l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte del soggetto optante diventa detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
Il diritto alla detrazione dell’Iva in capo al cessionario/committente sorge invece, in ogni caso, al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato, sempre che non abbia esercitato anch’egli l’opzione per l’Iva per cassa.

Non possono beneficiare di questa opzione le operazioni attive effettuate in regimi speciali Iva.

In caso di più attività con applicazione separata dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti che, previa separazione dell’attività, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.

Vengono escluse dall’Iva per cassa le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori e di soggetti che assolvono l’Iva mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, oltre che, ovviamente, le operazioni per le quali l’Iva per cassa si applica come “regime naturale”.

Le operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione sono le seguenti:

  • acquisti di beni o servizi per i quali si applica l’Iva con il metodo del reverse charge;
  • acquisti intracomunitari di beni;
  • importazioni di beni;
  • estrazioni di beni da depositi Iva.

In linea generale, l’opzione ha effetto a partire dall’1 gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Solo per il 2012 è possibile optare per l’Iva per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Vera MORETTI