Le norme per definire le liti pendenti

Con la soppressione della Commissione Tributaria Centrale (CTC), è stata comunicata la proroga al 31/12/2013 per definire i contenziosi pendenti innanzi alla CTC.
Inoltre è stata introdotta una norma di interpretazione autentica relativa alla definizione automatica delle liti ultradecennali pendenti innanzi alla CTC.

Quest’ultima afferma che le liti ultradecennali sono definibili anche per soccombenza parziale dell’Ufficio qualora la pronuncia della CTP venga confermato nei successivi gradi di giudizio.

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate specifica che:

  • la soccombenza (totale o parziale) dell’Ufficio pronunciata con sentenza della CTP è confermata dalla CTR solo qualora sia accolta la medesima domanda giudiziale (o le medesime domande) su cui si è pronunciato favorevolmente il giudice di primo grado;
  • la soccombenza viene valutata solo in rapporto alla domanda giudiziale (cd petitum) e non in relazione ai motivi su cui tale domanda si fonda (cd causa petendi).

Ciò significa che non sono definibili le controversie ultradecennali nelle quali:

  • la decisione di primo grado (CTP) totalmente sfavorevole all’Ufficio sia stata riformata dal giudice di secondo grado (CTR) con una pronuncia totalmente/parzialmente favorevole alla stessa;
  • la decisione di primo grado (CTP) parzialmente sfavorevole all’Ufficio sia stata riformata dal giudice di secondo grado (CTR) con una pronuncia totalmente favorevole alla stessa;
  • la decisione di primo grado (CTP) parzialmente sfavorevole all’Ufficio sia stata riformata dal giudice di secondo grado (CTR) con una pronuncia totalmente sfavorevole alla stessa;
  • la decisione di primo grado (CTP) parzialmente sfavorevole all’Ufficio non sia stata esattamente confermata dal giudice di secondo grado (CTR).

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma interpretativa tutte le controversie pendenti al 26/05/2010 innanzi alla CTC per le quali al 28/02/2012 non risulta ancora depositata la relativa decisione.
Qualora non venga confermata la decisione della CTP nei successivi gradi di giudizio si determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

La norma di interpretazione autentica riguarda soltanto le controversie ultradecennali pendenti innanzi alla commissione centrale, mentre, non interessa le liti ultradecennali pendenti in Cassazione.
Per queste, continua a sussistere il presupposto della totale soccombenza dell’ Ufficio nei precedenti tre gradi di giudizio.

Vera MORETTI